IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
                           di concerto con
              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

  Visto  l'art. 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, (di seguito:
legge finanziaria 2007) ed in particolare:
    - il  comma 358, in forza del quale, per le spese sostenute entro
il  31 dicembre  2007,  per l'acquisto e l'installazione di motori ad
elevata  efficienza  di  potenza  elettrica,  compresa tra 5 e 90 kW,
nonche' per la sostituzione di motori esistenti con motori ad elevata
efficienza,  di  potenza elettrica compresa tra 5 e 90 kW, spetta una
detrazione  dall'imposta  lorda  per  una  quota pari al 20 per cento
degli  importi  rimasti  a  carico del contribuente fino ad un valore
massimo della detrazione di 1.500 euro per motore, in un'unica rata;
    - il  comma 359, in forza del quale, per le spese sostenute entro
il 31 dicembre 2007, per l'acquisto e l'installazione di variatori di
velocita'  (inverter)  su  impianti con potenza compresa tra 7,5 e 90
kW, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 20
per  cento degli importi rimasti a carico del contribuente fino ad un
valore  massimo  della  detrazione  di  1.500 euro per intervento, in
un'unica rata;
    - il  comma 360,  in  forza  del  quale, con decreto del Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sono definite le caratteristiche cui devono rispondere
i  motori ad elevata efficienza e i variatori di velocita' (inverter)
di cui ai commi 358 e 359, i tetti di spesa massima in funzione della
potenza  dei motori e dei variatori di velocita' (inverter) di cui ai
medesimi  commi,  nonche'  le  modalita' per l'applicazione di quanto
disposto ai commi 357, 358 e 359 e per la verifica del rispetto delle
disposizioni in materia di ritiro delle apparecchiature sostituite;
  Visto  il  testo  unico  delle  imposte  sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n.  600, recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle
imposte sui redditi;
  Visti  gli  articoli 2 e 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n.  300,  e  successive  modificazioni  concernenti l'istituzione del
Ministero  dell'economia e delle finanze ed il relativo trasferimento
di funzioni gia' attribuite al Ministero delle finanze;
  Visto  l'art.  57 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e
successive modificazioni che ha istituito le Agenzie fiscali;
  Visti i decreti del Ministro delle attivita' produttive di concerto
con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 20 luglio
2004,  recanti, rispettivamente, nuova individuazione degli obiettivi
quantitativi  per  l'incremento  dell'efficienza energetica negli usi
finali  di  energia,  ai  sensi  dell'art.  9,  comma 1,  del decreto
legislativo  16 marzo  1999,  n.  79,  e  nuova  individuazione degli
obiettivi  quantitativi  nazionali di risparmio energetico e sviluppo
delle  fonti  rinnovabili,  di  cui all'art. 16, comma 4, del decreto
legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
  Visto  il  decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme
in materia ambientale
                              Decreta:

                               Art. 1.
           Requisiti dei soggetti ammessi alle detrazioni

  1. La detrazione dall'imposta lorda di cui ai commi 358 e 359 della
legge finanziaria 2007, spetta:
    a) alle  persone fisiche, agli enti e ai soggetti di cui all'art.
5  del  testo  unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto
del  Presidente  della  Repubblica  22 dicembre  1986,  n.  917,  non
titolari   di   reddito   d'impresa,   che  sostengono  le  spese  di
acquisizione  e  installazione  di nuovi motori ad elevata efficienza
ovvero  di  sostituzione  di  motori  esistenti  con  nuovi motori ad
elevata  efficienza, nonche' di acquisizione e installazione di nuovi
variatori di velocita' (inverter);
    b) ai  soggetti  titolari  di reddito d'impresa che sostengono le
medesime spese di cui alla lettera a).
  2. La detrazione richiamata al comma 1 spetta anche nel caso in cui
i  medesimi  beni  siano  acquisiti  mediante  contratti di locazione
finanziaria.  In  tal caso l'agevolazione si determina sulla base del
costo sostenuto dalla societa' concedente.
  3. La detrazione di cui al comma 1 precedenti compete relativamente
alle  spese  sostenute  nel  periodo d'imposta in corso alla data del
31 dicembre 2007.
  4.  La  detrazione  richiamata  al  comma 1  non compete a soggetti
diversi   dall'utilizzatore   finale,   ne'  per  motori  ad  elevata
efficienza o variatori di velocita' (inverter) utilizzati o destinati
ad essere utilizzati al di fuori del territorio nazionale.