Il  Comitato  nazionale  per  la tutela e la valorizzazione delle
denominazioni  di  origine  e  delle  indicazioni  tipiche  dei vini,
istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;
    Esaminata la domanda presentata dalle Organizzazioni di categoria
della  provincia di Pistoia, intesa ad ottenere la modifica dell'art.
7,  comma  2  del  disciplinare  di produzione della denominazione di
origine controllata «Bianco della Valdinievole»;
    Ha espresso nella riunione del 31 gennaio 2007, parere favorevole
al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo
decreto  direttoriale, la relativa modifica dell'art. 7, comma 2, del
disciplinare   di  produzione,  gia'  riconosciuto  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 9 gennaio 1976, secondo il testo annesso.
    Le eventuali istanze e contro deduzioni alla suddetta proposta di
modifica  dovranno  pervenire  al  Ministero delle politiche agricole
alimentari  e  forestali  -  Comitato  nazionale  per  la tutela e la
valorizzazione  delle  denominazioni  di  origine e delle indicazioni
geografiche  tipiche  dei  vini,  via  XX Settembre, 20 - 00187 Roma,
entro  sessanta  giorni  dalla  data  di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.