Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164; Esaminata la domanda presentata dalle Organizzazioni di categoria della provincia di Pistoia, intesa ad ottenere la modifica dell'art. 7, comma 2 del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Bianco della Valdinievole»; Ha espresso nella riunione del 31 gennaio 2007, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto direttoriale, la relativa modifica dell'art. 7, comma 2, del disciplinare di produzione, gia' riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 1976, secondo il testo annesso. Le eventuali istanze e contro deduzioni alla suddetta proposta di modifica dovranno pervenire al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, via XX Settembre, 20 - 00187 Roma, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.