IL DIRETTORE GENERALE
          delle risorse umane e delle professioni sanitarie

  Vista  l'istanza  con  la  quale  la sig.ra Stefan Florina Camelia,
cittadina   romena,  ha  chiesto  il  riconoscimento  del  titolo  di
«Licentiat in Farmacie» conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio
in Italia della professione di farmacista;&;
  Visto  il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo
unico  delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione
e  norme  sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed
integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394  «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma
dell'art.  1,  comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286» e
successive  modifiche  ed  integrazioni,  in  ultimo  il  decreto del
Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;
  Visti  gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed
in   particolare  il  comma  7  dell'art.  50,  che  disciplinano  il
riconoscimento  dei  titoli professionali abilitanti all'esercizio di
una  professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei
cittadini  non  comunitari, nonche' dei titoli accademici di studio e
di   formazione  professionale,  complementari  dei  predetti  titoli
abilitanti  all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione
agli  impieghi e dello svolgimento di attivita' sanitarie nell'ambito
del Servizio sanitario nazionale;
  Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286,  che  estende  l'applicazione  delle  norme in esso contenute ai
cittadini dell'Unione europea in quanto piu' favorevoli;
  Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art.
12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dell'art. 14 del decreto
legislativo  n. 319/1994, che nella riunione del 19 settembre 2006 ha
ritenuto  di  applicare  alla  richiedente  la misura compensativa ai
sensi  di  quanto  disposto  dall'art.  6, comma i del citato decreto
legislativo n. 115/1992;
  Visto  l'esito  della  prova  attitudinale  effettuata  in  data 14
dicembre 2006, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del gia' citato decreto
legislativo  n.  115/1992,  a  seguito  della quale la signora Stefan
Florina Camelia e' risultata idonea;
  Rilevata   la   sussistenza   dei   requisiti   di   legge  per  il
riconoscimento del titolo di farmacista;
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

                              Decreta:

  1.  Il  titolo  di  «Licentiat  in Farmacie», rilasciato in data 21
maggio 1997 dalla «Universitatea de Medicina si Farmacie Gr. T. Popa»
-  Facultatea  de  Farmacie  di Iasi (Romania) alla signora Stefan T.
Florina  Camelia  cittadina  romena,  nata  a  Galati (Romania) il 26
febbraio   1973,   e'   riconosciuto   quale  titolo  abilitante  per
l'esercizio in Italia della professione di farmacista;
  2. La  dott.ssa Stefan Florina Camelia e' autorizzata ad esercitare
in  Italia,  come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di
farmacista,    previa    iscrizione    all'ordine    dei   farmacisti
territorialmente competente.
  3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-bis, decreto
del  Presidente  della  Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il
sanitario  non  si  iscriva  al  relativo  albo  professionale, perde
efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.
  4. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 24 gennaio 2007
                                      Il direttore generale: Leonardi