IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

  Visto  il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio
1999   relativo   alla   nuova   organizzazione  comune  del  mercato
vitivinicolo;
  Visto il regolamento (CE) della Commissione n. 884/01 del 24 aprile
2001,  che stabilisce modalita' di applicazione relative ai documenti
che scortano il trasporto dei prodotti vitivinicoli e alla tenuta dei
registri nel settore vitivinicolo;
  Visto  il  regolamento  (CE)  n.  1282/2001  della  Commissione del
28 giugno   2001  recante  modalita'  di  applicazione  del  reg.  n.
1493/1999  per  quanto riguarda le informazioni per la conoscenza dei
prodotti e il controllo del mercato nel settore vitivinicolo;
  Vista  la legge 29 dicembre 1990, n. 428, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, supplemento ordinario, n. 10 del
12 gennaio   1991,  concernente  disposizioni  per  l'adempimento  di
obblighi  derivanti  dalla  appartenenza  dell'Italia  alle Comunita'
europee, in particolare l'art. 4;
  Vista  la legge 10 febbraio 1992, n. 164, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, supplemento ordinario, n. 47 del
26 febbraio  1992,  concernente «Nuova disciplina delle denominazioni
d'origine  dei  vini»,  in particolare l'art. 16 recante disposizioni
per la rivendicazione delle produzioni annuali DOCG, DOC e IGT;
  Visto  il  decreto  legislativo  30 aprile 1998, n. 173, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n.  129  del
5 giugno  1998,  recante  disposizioni in materia di contenimento dei
costi  di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese
agricole,  in particolare l'art. 15 che prevede, avvalendosi del SIAN
(Sistema  Informativo  Agricolo Nazionale), misure di semplificazione
amministrativa  e  l'interconnessione  dei  sistemi informativi degli
enti preposti alla gestione dei dati ed ai controlli delle produzioni
vitivinicole in questione;
  Visto  il  proprio decreto 27 marzo 2001, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n.  84  del  10 aprile  2001,
concernente    modalita'    per   l'aggiornamento   dello   schedario
vitivinicolo  nazionale  e  per  l'iscrizione  delle superfici vitate
negli albi dei vigneti DOCG e DOC e nell'elenco delle vigne IGT;
  Visto  l'Accordo  25 luglio  2002  tra  il Ministero e le regioni e
province  autonome  di  Trento  e  Bolzano, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 212 del 10 settembre 2002, per
la  determinazione  dei  criteri  per l'istituzione e l'aggiornamento
degli  albi  dei  vigneti  DO  e  degli  elenchi  delle vigne IGT, in
attuazione  dell'art. 5 del decreto ministeriale 27 marzo 2001, sulla
base  dell'accordo  approvato  dalla  Conferenza dei presidenti nella
seduta del 4 ottobre 2001;
  Visto  il proprio decreto 25 luglio 2003, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n. 210 del 10 settembre 2003,
concernente la disciplina degli esami chimico-fisici ed organolettici
e  dell'attivita'  delle  commissioni di degustazione dei vini DOCG e
DOC;
  Visto  il proprio decreto 25 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n.  141  del  18 giugno 2004,
recante  disposizioni  sulle dichiarazioni di giacenza dei vini e dei
prodotti vinicoli;
  Visto  il  proprio decreto 4 agosto 2005, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n.  187  del  12 agosto 2005,
recante   disposizioni   transitorie   per  la  rivendicazione  delle
produzioni  dei  vini  DOCG,  DOC  e  IGT per la campagna vendemmiale
2005/2006;
  Ritenuto di dover emanare, ai sensi dell'art. 16 della citata legge
n.  164/1992, le disposizioni definitive per consentire ai conduttori
interessati  la  rivendicazione  annuale delle produzioni DOCG, DOC e
IGT  presso  la  competente  Camera di commercio, I.A.A., nonche' per
assicurare  la  gestione  dei  relativi  dati  e  l'espletamento  dei
controlli da parte degli enti ed organismi preposti;
  Ritenuto  di  dover attribuire appositi codici a tutti i vini DOCG,
DOC  e  IGT,  che  siano  articolati  per tipologia, in aderenza allo
spirito   di   semplificazione   del   procedimento   amministrativo,
utilizzando dati univoci per la compilazione e la presentazione della
denuncia  delle  uve di cui al presente decreto e delle dichiarazioni
previste  dal  reg.  n.  1282/2001, al fine di assicurare l'efficacia
della  gestione  dei  dati  produttivi e dei controlli da parte degli
enti ed organismi preposti;
  Visto  il  parere  favorevole  della  Conferenza  permanente  per i
rapporti  tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano, espresso in data 16 novembre 2006;

                               Decreta

                               Art. 1.

                             Definizioni

  1.  A  meno  che non si richiedano specifiche distinzioni, ai sensi
del presente decreto, la dicitura «Albo dei vigneti DOCG e DOC» sara'
di  seguito indicata con il termine «Albo», la dicitura «elenco delle
vigne  IGT»  verra'  di seguito indicata con il termine «Elenco» e la
dicitura «DOCG, DOC» con il termine «DO».
  2.  Per  «uve  DO» si intendono le uve destinate alla produzione di
vini DO e per «uve IGT» si intendono le uve destinate alla produzione
di vini IGT.
  3.  Per  «conduttore»,  cosi' come risulta identificato nell'albo o
nell'elenco  con un proprio codice (codice fiscale, che si identifica
con   il   CUAA),  si  intende  la  persona  fisica  o  giuridica,  o
l'associazione di tali persone, che abbia prodotto uve DO e/o IGT.
  4.  La  dicitura  «denuncia annuale della produzione delle uve DO e
IGT»  di seguito sara' indicata anche con la dicitura «denuncia delle
uve DO e IGT» o con il termine «denuncia».
  5.  Per  «ricevuta della produzione annuale delle uve DO e/o IGT» o
«ricevuta»  si  intende  la  ricevuta prevista dall'art. 16, comma 3,
della legge n. 164/1992.
  6.  Per  «competente  Camera  di commercio» si intende la Camera di
commercio,  industria,  artigianato  ed  agricoltura  nel  cui ambito
territoriale  provinciale  ricade  la  superficie  vitata dalla quale
provengono le uve DO e/o IGT.
  7.  Nel  caso  di  conduttore  le  cui  produzioni  di uve DO e IGT
provengano  da  vigneti  ricadenti  nel  territorio  di  due  o  piu'
province,  la  «competente  Camera  di  commercio»  cui presentare la
denuncia e' quella nel cui ambito territoriale provinciale e' ubicato
lo  stabilimento  enologico.  Qualora  il  conduttore non disponga di
proprio  stabilimento  enologico,  e  qualora,  in caso di uve DO, lo
stabilimento  enologico  ricada  al di fuori della zona di produzione
delle   uve,  conformemente  alle  specifiche  deroghe  previste  dai
relativi   disciplinari  di  produzione,  la  «competente  Camera  di
commercio»  cui  presentare  la  denuncia  e'  quella  nel cui ambito
territoriale  provinciale ricade la maggiore superficie vitata da cui
provengono le relative uve.
  8.  Per  le  uve  IGT,  nel  caso  di  conduttori  che conferiscono
totalmente   le  uve  alle  cantine  sociali  o  ad  altri  organismi
associativi,  la  «competente  Camera di commercio» cui presentare la
denuncia e' quella nel cui ambito territoriale provinciale e' ubicato
lo stabilimento enologico.