IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI Visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 relativo alla nuova organizzazione comune del mercato vitivinicolo; Visto il regolamento (CE) della Commissione n. 884/01 del 24 aprile 2001, che stabilisce modalita' di applicazione relative ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti vitivinicoli e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo; Visto il regolamento (CE) n. 1282/2001 della Commissione del 28 giugno 2001 recante modalita' di applicazione del reg. n. 1493/1999 per quanto riguarda le informazioni per la conoscenza dei prodotti e il controllo del mercato nel settore vitivinicolo; Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, supplemento ordinario, n. 10 del 12 gennaio 1991, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee, in particolare l'art. 4; Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, supplemento ordinario, n. 47 del 26 febbraio 1992, concernente «Nuova disciplina delle denominazioni d'origine dei vini», in particolare l'art. 16 recante disposizioni per la rivendicazione delle produzioni annuali DOCG, DOC e IGT; Visto il decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 129 del 5 giugno 1998, recante disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, in particolare l'art. 15 che prevede, avvalendosi del SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale), misure di semplificazione amministrativa e l'interconnessione dei sistemi informativi degli enti preposti alla gestione dei dati ed ai controlli delle produzioni vitivinicole in questione; Visto il proprio decreto 27 marzo 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 84 del 10 aprile 2001, concernente modalita' per l'aggiornamento dello schedario vitivinicolo nazionale e per l'iscrizione delle superfici vitate negli albi dei vigneti DOCG e DOC e nell'elenco delle vigne IGT; Visto l'Accordo 25 luglio 2002 tra il Ministero e le regioni e province autonome di Trento e Bolzano, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 212 del 10 settembre 2002, per la determinazione dei criteri per l'istituzione e l'aggiornamento degli albi dei vigneti DO e degli elenchi delle vigne IGT, in attuazione dell'art. 5 del decreto ministeriale 27 marzo 2001, sulla base dell'accordo approvato dalla Conferenza dei presidenti nella seduta del 4 ottobre 2001; Visto il proprio decreto 25 luglio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 210 del 10 settembre 2003, concernente la disciplina degli esami chimico-fisici ed organolettici e dell'attivita' delle commissioni di degustazione dei vini DOCG e DOC; Visto il proprio decreto 25 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 141 del 18 giugno 2004, recante disposizioni sulle dichiarazioni di giacenza dei vini e dei prodotti vinicoli; Visto il proprio decreto 4 agosto 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 187 del 12 agosto 2005, recante disposizioni transitorie per la rivendicazione delle produzioni dei vini DOCG, DOC e IGT per la campagna vendemmiale 2005/2006; Ritenuto di dover emanare, ai sensi dell'art. 16 della citata legge n. 164/1992, le disposizioni definitive per consentire ai conduttori interessati la rivendicazione annuale delle produzioni DOCG, DOC e IGT presso la competente Camera di commercio, I.A.A., nonche' per assicurare la gestione dei relativi dati e l'espletamento dei controlli da parte degli enti ed organismi preposti; Ritenuto di dover attribuire appositi codici a tutti i vini DOCG, DOC e IGT, che siano articolati per tipologia, in aderenza allo spirito di semplificazione del procedimento amministrativo, utilizzando dati univoci per la compilazione e la presentazione della denuncia delle uve di cui al presente decreto e delle dichiarazioni previste dal reg. n. 1282/2001, al fine di assicurare l'efficacia della gestione dei dati produttivi e dei controlli da parte degli enti ed organismi preposti; Visto il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, espresso in data 16 novembre 2006; Decreta Art. 1. Definizioni 1. A meno che non si richiedano specifiche distinzioni, ai sensi del presente decreto, la dicitura «Albo dei vigneti DOCG e DOC» sara' di seguito indicata con il termine «Albo», la dicitura «elenco delle vigne IGT» verra' di seguito indicata con il termine «Elenco» e la dicitura «DOCG, DOC» con il termine «DO». 2. Per «uve DO» si intendono le uve destinate alla produzione di vini DO e per «uve IGT» si intendono le uve destinate alla produzione di vini IGT. 3. Per «conduttore», cosi' come risulta identificato nell'albo o nell'elenco con un proprio codice (codice fiscale, che si identifica con il CUAA), si intende la persona fisica o giuridica, o l'associazione di tali persone, che abbia prodotto uve DO e/o IGT. 4. La dicitura «denuncia annuale della produzione delle uve DO e IGT» di seguito sara' indicata anche con la dicitura «denuncia delle uve DO e IGT» o con il termine «denuncia». 5. Per «ricevuta della produzione annuale delle uve DO e/o IGT» o «ricevuta» si intende la ricevuta prevista dall'art. 16, comma 3, della legge n. 164/1992. 6. Per «competente Camera di commercio» si intende la Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura nel cui ambito territoriale provinciale ricade la superficie vitata dalla quale provengono le uve DO e/o IGT. 7. Nel caso di conduttore le cui produzioni di uve DO e IGT provengano da vigneti ricadenti nel territorio di due o piu' province, la «competente Camera di commercio» cui presentare la denuncia e' quella nel cui ambito territoriale provinciale e' ubicato lo stabilimento enologico. Qualora il conduttore non disponga di proprio stabilimento enologico, e qualora, in caso di uve DO, lo stabilimento enologico ricada al di fuori della zona di produzione delle uve, conformemente alle specifiche deroghe previste dai relativi disciplinari di produzione, la «competente Camera di commercio» cui presentare la denuncia e' quella nel cui ambito territoriale provinciale ricade la maggiore superficie vitata da cui provengono le relative uve. 8. Per le uve IGT, nel caso di conduttori che conferiscono totalmente le uve alle cantine sociali o ad altri organismi associativi, la «competente Camera di commercio» cui presentare la denuncia e' quella nel cui ambito territoriale provinciale e' ubicato lo stabilimento enologico.