IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari

    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
    Visto  il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo
2006,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni  di  origine  dei prodotti agricoli ed alimentari, e in
particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;
    Visto  l'art.  17,  comma  1  del  predetto  regolamento  (CE) n.
510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata
in   vigore   del   regolamento  stesso  figurano  nell'allegato  del
regolamento  (CE)  n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del
regolamento  (CE)  n.  2400/96,  sono  automaticamente  iscritte  nel
«registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni
geografiche protette»;
    Visti  i  regolamenti  (CE) con i quali, sono state registrate le
D.O.P.  e  la  I.G.P.  per  gli  oli di oliva vergini ed extravergini
italiani;
    Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P.
o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono
possedere  le  caratteristiche chimico-fisiche stabilite per ciascuna
denominazione,  nei relativi disciplinari di produzione approvati dai
competenti organi;
    Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di
oliva  vergini  ed  extravergini  a  denominazione  di origine devono
essere accertate da laboratori autorizzati;
    Visto  il  decreto  ministeriale  del  18 maggio 2004, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale -
n.  129  del  4 giugno 2004 con il quale il laboratorio Agenzia delle
dogane  -  Laboratorio  chimico  di  Roma, ubicato in Roma, via Mario
Carucci  n.  71,  e' stato autorizzato al rilascio dei certificati di
analisi  nel  settore  oleicolo,  per  l'intero territorio nazionale,
aventi valore ufficiale;
    Vista  la  domanda  di rinnovo dell'autorizzazione presentata dal
laboratorio sopra indicato in data 31 gennaio 2007;
    Visto  il  decreto  legislativo  26  maggio  1997, n. 156 recante
attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari
in  merito  al  controllo  ufficiale  dei  prodotti  alimentari, e in
particolare  sul possesso dei requisiti minimi dei laboratori, di cui
all'art. 3 del citato decreto legislativo;
    Vista  la  circolare  ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante
modalita'  per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti
al  controllo  ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad
indicazione  geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata
nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo
2000;
    Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle
prescrizioni  indicate  al  punto  c)  della  predetta circolare e in
particolare  ha  dimostrato  di  avere ottenuto in data 18 marzo 2004
l'accreditamento  relativamente  alle prove indicate nell'allegato al
presente  decreto  e  del  suo  sistema qualita', in conformita' alle
prescrizioni  della  norma  UNI  CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un
organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato
in ambito EA European Cooperation for Accreditation;
    Ritenuti  sussistenti  le condizioni e i requisiti concernenti il
rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

                     Si rinnova l'autorizzazione

al  laboratorio  Agenzia  delle dogane - Laboratorio chimico di Roma,
ubicato in Roma, via Mario Carucci n. 71, al rilascio dei certificati
di  analisi  nel settore oleicolo, per l'intero territorio nazionale,
aventi   valore  ufficiale,  limitatamente  alle  prove  elencate  in
allegato al presente decreto.
    L'autorizzazione  ha  validita'  fino  al  31  marzo 2008 data di
scadenza  dell'accreditamento  a condizione che questo rimanga valido
per tutto il detto periodo.
    La  eventuale  domanda di ulteriore rinnovo deve essere inoltrata
al  Ministero  delle politiche agricole alimentari e forestali almeno
tre mesi prima della scadenza.
    Il   laboratorio   sopra   citato   ha   l'onere   di  comunicare
all'amministrazione  autorizzante  eventuali cambiamenti sopravvenuti
interessanti  la  struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio,
la  dotazione  strumentale,  l'impiego  del  personale  ed ogni altra
modifica  concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio
medesimo e' accreditato.
    L'omessa      comunicazione      comporta      la     sospensione
dell'autorizzazione.
    Sui   certificati  di  analisi  rilasciati  e  su  ogni  tipo  di
comunicazione  pubblicitaria  o  promozionale  diffusa, e' necessario
indicare  che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di
analisi autorizzate.
    L'amministrazione   si  riserva  la  facolta'  di  verificare  la
sussistenza  delle  condizioni  e  dei  requisiti  su cui si fonda il
provvedimento  autorizzatorio,  in mancanza di essi, l'autorizzazione
sara' revocata in qualsiasi momento.
    Il  presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
      Roma, 13 febbraio 2007
                                      Il direttore generale: La Torre