IL   MINISTRO   PER   LE   RIFORME  E  L'INNOVAZIONE  NELLA  PUBBLICA
                           AMMINISTRAZIONE


                           di concerto con


              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE


                                e con


                IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

  Vista   la  legge  23 agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'   di   Governo  e  ordinamento  della  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri»;
  Visto  il  decreto  legislativo 30 luglio 1999, n. 303, concernente
«Ordinamento  della  Presidenza  del  Consiglio dei Ministri, a norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
  Visto  il  decreto  legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni    ed    integrazioni,    recante    «norme    generali
sull'ordinamento  del  lavoro  alle  dipendenze delle amministrazioni
pubbliche»  ed,  in  particolare,  l'art. 46, commi 8 e 9, del citato
decreto,  che  individua le risorse delle quali l'ARAN deve avvalersi
per  lo svolgimento della propria attivita' e determina la disciplina
delle   modalita'  di  riscossione  dei  contributi  a  carico  delle
amministrazioni,  rinviando,  per  quanto  riguarda  il  sistema  dei
trasferimenti  per le amministrazioni diverse dallo Stato, ai decreti
del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro del
tesoro,  del  bilancio  e della programmazione economica e, a seconda
del  comparto,  dei  Ministri competenti, nonche', per gli aspetti di
interesse regionale e locale, previa intesa espressa dalla conferenza
unificata Stato-regioni e Stato-citta';
  Visto altresi', l'art. 46, comma 10, del decreto legislativo n. 165
del 2001, secondo il quale i contributi di cui al comma 8 affluiscono
direttamente  al  bilancio  dell'ARAN,  che  provvede  a definire con
propri  regolamenti le norme concernenti l'organizzazione interna, il
funzionamento e la gestione finanziaria;
  Visto  l'art. 70, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001,
che  annovera  l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente
(ENEA) tra le aziende e gli enti che adeguano i propri ordinamenti ai
principi  generali  dello  stesso  decreto  legislativo  e  che  sono
rappresentati  dall'ARAN  ai  fini  della  stipulazione dei contratti
collettivi che li riguardano;
  Visto  il  decreto  legislativo  3 settembre 2003, n. 257, recante:
«Riordino   della  disciplina  dell'Ente  per  le  nuove  tecnologie,
l'energia  e  l'ambiente  -  ENEA  a  norma  dell'art.  1 della legge
6 luglio 2002, n. 137»;
  Vista la deliberazione assunta nella seduta n. 5 del 29 luglio 1998
dall'organismo  di coordinamento dei comitati di settore ed approvata
nella  successiva  seduta  n. 6 del 16 settembre 1998, nella quale e'
stata  concordata  con  l'ARAN  la  quota fissa di contributo posta a
carico  delle  amministrazioni,  pari  a lire seimila (euro 3,10) per
ciascun  dipendente,  ai fini del funzionamento della stessa agenzia,
secondo  quanto  disposto  dall'art.  46,  comma 8,  lettera a),  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
  Preso  atto  che  i  dati  relativi al personale in servizio presso
l'amministrazione  interessata  dal  presente  decreto debbono essere
desunti  dall'ultimo  conto  annuale  del  personale  pubblicato  dal
Ministero dell'economia e delle finanze;
  Ravvisata  pertanto,  la necessita' di provvedere - di concerto con
il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e con il Ministro dello
sviluppo economico - alla definizione del sistema dei trasferimenti a
favore  dell'ARAN,  posti  a carico delle aziende e degli enti di cui
all'art.  70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
ed,  in  particolare,  dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e
l'ambiente (ENEA);

                              Decreta:

                               Art. 1.
  1.  A  decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore del presente
decreto,  la  riscossione delle somme a titolo di contributo a favore
dell'ARAN,  ai  sensi  dell'art. 46, comma 8, lettera a), del decreto
legislativo  n.  165  del  2001,  a  carico  dell'Ente  per  le nuove
tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) e' attuata con le modalita'
stabilite dai seguenti articoli.