IL VICE MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
  Visto  l'art.  1, comma 4, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, il
quale  prevede  che  con  decreto  di  natura  non  regolamentare del
Ministro  dell'economia  e delle finanze sono stabilite, a parita' di
gettito,  le  tariffe  dell'imposta  di bollo dovuta sugli atti per i
quali  il  comma 3  dello  stesso  art.  1 dispone l'estensione delle
procedure  telematiche  di cui all'art. 3-bis del decreto legislativo
18 dicembre 1997, n. 463;
  Visto   il  provvedimento  interdirigenziale  dei  direttori  delle
Agenzie  delle entrate e del territorio, di concerto con il Ministero
della  giustizia,  emanato  il 6 dicembre 2006, ai sensi dell'art. 1,
comma 3,  del  decreto-legge  10 gennaio  2006, n. 2, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  11 marzo  2006, n. 81, e pubblicato nel
supplemento  ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 12 dicembre
2006;
  Visto  il regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, recante disposizioni
relative ai libri fondiari nei territori delle nuove province;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n.  642, concernente la disciplina dell'imposta di bollo e successive
modificazioni e integrazioni;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n.  650,  concernente  il  perfezionamento e la revisione del sistema
catastale;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.
131,  che  ha approvato il testo unico delle disposizioni concernenti
l'imposta di registro e successive modificazioni e integrazioni;
  Visto  il  decreto  legislativo  31 ottobre  1990,  n.  347, che ha
approvato  il  testo  unico delle disposizioni concernenti le imposte
ipotecaria e catastale e successive modificazioni e integrazioni;
  Visto  l'art.  3-bis  del  decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
463,   recante   disposizioni  concernenti  l'utilizzo  di  procedure
telematiche  per  gli  adempimenti  in  materia  di registrazione, di
trascrizione,  di  iscrizione, di annotazione e di voltura degli atti
relativi a diritti sugli immobili;
  Visto  il  regolamento  emanato  con  decreto  del Presidente della
Repubblica  18 agosto  2000,  n.  308, predisposto ai sensi dell'art.
3-sexies  del  decreto  legislativo  18 dicembre 1997, n. 463, che ha
apportato  le modifiche, conseguenti all'introduzione delle procedure
telematiche,  alla disciplina dell'imposta di bollo di cui al decreto
del  Presidente  della  Repubblica  26 ottobre 1972, n. 642, al testo
unico  delle disposizioni concernenti l'imposta di registro approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e
al testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e
catastale approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 2006, con
l'unita  delega  di  funzioni,  registrato  alla  Corte  dei conti il
13 giugno  2006  -  Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio
dei   Ministri,   registro   n.   7,   foglio   n.  397,  concernente
l'attribuzione  all'on.  prof.  Vincenzo  Visco  del  titolo  di Vice
Ministro presso il Ministero dell'economia e delle finanze;
  Ravvisata  la  necessita' di determinare, a parita' di gettito, gli
importi  dell'imposta di bollo dovuti in misura forfetaria sugli atti
trasmessi  per  via  telematica, tenendo conto, ove occorrente, degli
adempimenti ad essi correlati;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Alla  tariffa  dell'imposta  di  bollo, parte prima, annessa al
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come
sostituita  dal  decreto  del  Ministro delle finanze 20 agosto 1992,
pubblicato  nel  supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 196
del 21 agosto 1992, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) nell'art. 1 il comma 1-bis, e' sostituito dal seguente:
  «1-bis.  Atti  rogati,  ricevuti  o autenticati da notai o da altri
pubblici  ufficiali,  relativi  a diritti sugli immobili, inclusi gli
atti delle societa' e degli enti diversi dalle societa', sottoposti a
registrazione  con procedure telematiche, loro copie conformi per uso
registrazione  ed  esecuzione  di  formalita' ipotecarie, comprese le
note  di  trascrizione  ed iscrizione, le domande di annotazione e di
voltura  da  essi  dipendenti  e  l'iscrizione  nel  registro  di cui
all'art. 2678 del codice civile:
    1)  per  gli  atti,  aventi ad oggetto il trasferimento ovvero la
costituzione di diritti reali di godimento su beni immobili, comprese
le  modificazioni o le rinunce di ogni tipo agli stessi, nonche' atti
aventi natura dichiarativa relativi ai medesimi diritti: euro 230,00;
    2)  per  gli  atti  di  cui  al  numero  1)  che comportano anche
formalita' nel registro delle imprese: euro 300,00;
    3)  per  tutti  gli  altri  atti  che  comportano  formalita' nei
pubblici registri immobiliari: euro 155,00;
    4)  per  gli  atti  di  cui  al  numero 3)  che  comportano anche
formalita' nel registro delle imprese: euro 225,00;
    5)  per  gli  atti  concernenti  unicamente  immobili ubicati nei
territori  ove  vige  il  sistema  del libro fondiario (regio decreto
28 marzo 1929, n. 499): euro 125,00;
    6)  per  gli  atti  concernenti  unicamente  immobili ubicati nei
territori  ove  vige  il  sistema  del libro fondiario (regio decreto
28 marzo  1929,  n. 499) che comportano anche formalita' nel registro
delle imprese: euro 195,00»;
    b) nella   colonna   delle  note,  relativamente  al  comma 1-bis
dell'art.  1,  in  corrispondenza  dei  punti  1)  e  2) del medesimo
comma 1-bis, sono inseriti, rispettivamente, i seguenti punti:
    «1.  Quando  la  formalita'  ipotecaria  e  la  voltura catastale
vengono  richieste  successivamente  alla  registrazione dell'atto al
quale  conseguono  e'  dovuto  l'importo  pari  alla  differenza  tra
l'imposta cumulativa e quanto corrisposto in sede di registrazione.
  2.   Quando  la  formalita'  ipotecaria,  la  voltura  catastale  e
l'acquisizione  degli  atti  di  cui al comma 1-ter vengono richieste
successivamente  alla  registrazione dell'atto al quale conseguono e'
dovuto  l'importo  pari  alla  differenza  tra l'imposta cumulativa e
quanto corrisposto in sede di registrazione.»;
    c) nell'art. 1, dopo il comma 1-bis, e' aggiunto il seguente:
  «1-bis.  1. Altri atti rogati, ricevuti o autenticati da notai o da
altri  pubblici  ufficiali  sottoposti  a registrazione con procedure
telematiche e loro copie conformi per uso registrazione:
      1) per  gli  atti  propri  delle  societa' e degli enti diversi
dalle  societa'  non  ricompresi  nel  comma 1-bis,  incluse la copia
dell'atto e la domanda per il registro delle imprese: euro 156,00;
      2) per le procure, deleghe e simili: euro 30,00;
      3) per gli atti di cessione di quote sociali: euro 15,00;
      4) per tutti gli altri atti: euro 45,00»;
    d) all'art. 3, comma 2-bis, dopo le parole «art. 1, comma 1-bis»,
sono aggiunte le seguenti: «, dal comma 2-ter del presente articolo»;
    e) all'art. 3, dopo il comma 2-bis, e' aggiunto il seguente:
  «2-ter.  Formalita'  richieste  per  via  telematica,  per gli atti
registrati ai sensi dell'art. 1, comma 1-bis. 1, numeri 1 e 4, ovvero
non soggetti a registrazione:
    1)  per  ogni formalita' di trascrizione, iscrizione, annotazione
nei  registri  immobiliari,  nonche' per la voltura catastale ad essa
collegata, comprese la copia dell'atto ad uso formalita' ipotecaria e
l'iscrizione  nel  registro  di  cui all'art. 2678 del codice civile:
euro 108,00;
    2)  per  ogni  voltura  catastale,  dipendente  da  atti  che non
comportano formalita' nei registri immobiliari: euro 15,00»;
    f) nella   colonna   del   modo  di  pagamento  relativamente  al
comma 2-ter dell'art. 3 e' inserito il seguente punto:
    «1.  Mediante  versamento  da  eseguire  con  le stesse modalita'
previste per il pagamento degli altri tributi dovuti per l'esecuzione
delle formalita' per via telematica.»;
    g) nella   colonna   delle   note  relativamente  al  comma 2-ter
dell'art. 3, e' inserito il seguente punto:
   «1. L'imposta non si applica se in sede di registrazione dell'atto
e' stata corrisposta l'imposta di cui all'art. 1, comma 1-bis.».
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 22 febbraio 2007
                                              Il vice Ministro: Visco