IL DIRIGENTE
                  dell'Ufficio di farmacovigilanza
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300;
  Visto  l'art.  48  del  decreto-legge  30  settembre  2003, n. 269,
convertito  nella  legge  24  novembre  2003,  n. 326, che istituisce
l'Agenzia italiana del farmaco;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  di concerto con i
Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20
settembre  2004,  n.  245,  recante  norme  sull'organizzazione ed il
funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13
dell'art. 48 sopra citato;
  Visto   il   regolamento  di  organizzazione,  di  amministrazione,
dell'ordinamento  del  personale  dell'AIFA pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 145 del 29 giugno 2005;
  Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219;
  Visto il decreto legislativo 15 luglio 2002, n. 145;
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
  Visto  il  parere  del  Pharmacovigilance Working Party dell'aprile
2005  e  del  23 gennaio  2006  riguardante la sicurezza cardiaca dei
medicinali   per   uso   umano   appartenenti   alla   categoria  dei
neurolettici;
  Visto  il  Pharmacovigilance  Working Party final public assessment
report  riguardante i neurolettici e la sicurezza cardiaca, del Group
Manager, Pharmacovigilance Risk Management, Vigilance Risk Management
of  Medicines;  Medicines  and  Healthcare products Regulatory Agency
del maggio 2006;
  Visto  il  parere  della  sottocommissione  di farmacovigilanza del
10 ottobre  2005  e del 14 novembre 2005, del 6 dicembre 2005, del 16
gennaio  2006,  del  6  febbraio  2006, del 6 giugno 2006, reso nella
seduta del 6 novembre 2006;
  Visto  il  parere  della  Commissione tecnico scientifica dell'AIFA
reso nella seduta del 7/8 novembre 2006;
                             Determina:
                               Art. 1.
  1.  E'  fatto obbligo a tutte le aziende titolari di autorizzazione
all'immissione  in  commercio  di specialita' medicinali, autorizzate
con  procedura  di  autorizzazione  di  tipo  nazionale, contenenti i
principi     attivi:    Aloperidolo,    Amisulpride,    Bromperidolo,
Clorpromazina,   Clotiapina,   Clozapina,   Dixirazina,   Droperidolo
Flufenazina,     Levomepromazina,     Levosulpiride,     Perfenazina,
Periciazina,   Pimozide,   Proclorperazina,   Promazina,  Quetiapina,
Risperidone,   Sulpiride,   Tiapride,  Trifluoperazina,  Veralipride,
Zuclopentixolo,  di  integrare  gli  stampati secondo quanto indicato
negli  allegati  I,  II,  III  che costituiscono parte della presente
determina.
  2.  Le  modifiche  di  cui al comma 1 - che costituiscono parte del
decreto   di   autorizzazione  rilasciato  per  ciascuna  specialita'
medicinale   -   dovranno  essere  apportate  immediatamente  per  il
riassunto   delle  caratteristiche  del  prodotto  e  per  il  foglio
illustrativo  entro  novanta  giorni  dall'entrata  in  vigore  della
presente   determina  per  le  specialita'  medicinali  contenenti  i
principi   attivi  elencati  nell'allegato  I  e  centottanta  giorni
dall'entrata  in  vigore  della presente determina per le specialita'
medicinali  contenenti i principi attivi elencati negli allegati II e
III.
  3.   Trascorso   il  termine  di  cui  al  comma 2,  riferito  alle
specialita'  medicinali  contenenti  i principi attivi elencati negli
allegati  I, II e III non potranno piu' essere dispensate al pubblico
confezioni  che  non  rechino  le  modifiche  indicate dalla presente
determina.  Pertanto,  entro  la  scadenza  del  termine indicato dal
comma 2, tali confezioni andranno ritirate dal commercio.
  4.  Gli stampati delle specialita' medicinali contenenti i principi
attivi:   Aloperidolo,   Amisulpride,   Bromperidolo,  Clorpromazina,
Clotiapina,    Clozapina,    Dixirazina,   Droperidolo   Flufenazina,
Levomepromazina,  Levosulpiride,  Perfenazina, Periciazina, Pimozide,
Proclorperazina,   Promazina,   Quetiapina,  Risperidone,  Sulpiride,
Tiapride,  Trifluoperazina,  Veralipride, Zuclopentixolo, autorizzate
con  procedura  nazionale  successivamente  alla  data  di entrata in
vigore  della  presente  determina,  dovranno  riportare anche quanto
indicato   nel  rispettivo  allegato  I,  II  e  III  della  presente
determina.
  La presente determina entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
    Roma, 28 febbraio 2007
                                               Il dirigente: Venegoni