IL DIRETTORE GENERALE
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300;
  Visto  l'art.  48  del  decreto-legge  30 settembre  2003  n.  269,
convertito  nella  legge  24 novembre  2003,  n.  326, che istituisce
l'Agenzia italiana del farmaco;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  di concerto con i
Ministri  della  funzione  pubblica e dell'economia e finanze in data
20 settembre  2004,  n.  245  recante norme sull'organizzazione ed il
funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13
dell'art. 48 sopra citato;
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;
  Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2004 di nomina
del   dott.   Nello   Martini   in  qualita'  di  direttore  generale
dell'Agenzia  italiana del farmaco, registrato in data 17 giugno 2004
al  n.  1154  del  registro  visti  semplici dell'ufficio centrale di
bilancio presso il Ministero della salute;
  Vista  la  legge  24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi
correttivi  di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art.
8;
  Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
  Visto  l'art.  48,  comma 33,  legge  24 novembre 2003, n. 326, che
dispone  la  negoziazione  del  prezzo  per i prodotti rimborsati dal
S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;
  Visto  il  decreto  legislativo  24 aprile 2006, n. 219, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n.  142  del
21 giugno  2006,  concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE
(e   successive   direttive   di  modifica)  relativa  ad  un  codice
comunitario  concernenti  i  medicinali  per  uso umano nonche' della
direttiva 2003/94/CE;
  Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;
  Vista  la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione
delle  note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;
  Vista  la  determinazione  AIFA  del 3 luglio 2006 pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;
  Visto il decreto con il quale la societa' ZLB Behring GmbH e' stata
autorizzata  all'immissione  in  commercio  del  medicinale Haemate P
nelle confezioni:
    1000  UI/30  ml  polvere e solvente per soluzione per infusione 1
flacone di polvere + 1 flacone di solvente da 30 ml + set - A.I.C. n.
026600041 (in base 10), 0TCSM9 (in base 32), classe A;
    500  UI/20  ml  polvere  e solvente per soluzione per infusione 1
flacone di polvere + 1 flacone di solvente da 20 ml + set - A.I.C. n.
026600054 (in base 10), 0TCSMQ (in base 32), classe A;
  Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la rinegoziazione
del prezzo;
  Visto  il  parere  della commissione consultiva tecnico-scientifica
del 16 gennaio 2007;
  Vista  la  deliberazione n. 2 del 1° febbraio 2007 del consiglio di
amministrazione   dell'AIFA   adottata   su  proposta  del  direttore
generale;
                             Determina:
                               Art. 1.
            Classificazione ai fini della rimborsabilita'
  Il  medicinale  HAEMATE  P  (fattore  VIII  della  coagulazione) e'
rinegoziato come segue:
    confezione:
      1000  UI/30 ml polvere e solvente per soluzione per infusione 1
flacone di polvere + 1 flacone di solvente da 30 ml + set - A.I.C. n.
026600041 (in base 10), 0TCSM9 (in base 32);
      classe di rimborsabilita': A;
      prezzo ex factory (IVA esclusa): 465,38 euro;
      prezzo al pubblico (IVA inclusa): 768,07 euro;
      prezzo massimo cessione ospedaliera: 510,00 euro;
    confezione:
      500  UI/20  ml polvere e solvente per soluzione per infusione 1
flacone di polvere + 1 flacone di solvente da 20 ml + set - A.I.C. n.
026600054 (in base 10), 0TCSMQ (in base 32);
      classe di rimborsabilita': A;
      prezzo ex factory (IVA esclusa): 236,98 euro;
      prezzo al pubblico (IVA inclusa): 391,11 euro;
      prezzo massimo cessione ospedaliera: 255,00 euro.