L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
  Nella riunione del 12 febbraio 2007;
  Visti:
    la legge 14 novembre 1995, n. 481;
    il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
    il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
    la legge 23 agosto 2004, n. 239;
    la  deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
(di   seguito:   l'Autorita)   30 maggio   1997,  n.  61/97,  recante
disposizioni  generali in materia di svolgimento dei procedimenti per
la formazione delle decisioni di competenza dell'Autorita';
    il   Testo   integrato   delle  disposizioni  dell'Autorita'  per
l'energia  elettrica  e  il  gas  per  l'erogazione  dei  servizi  di
trasmissione,  distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica
-  Periodo  di  regolazione  2004-2007 (di seguito: Testo integrato),
approvato  con deliberazione dell'Autorita' 30 gennaio 2004, n. 5/04,
come successivamente modificato e integrato;
    la deliberazione dell'Autorita' 4 marzo 2004, n. 23/04;
    la  deliberazione  dell'Autorita' 23 dicembre 2005, n. 287/05 (di
seguito: deliberazione n. 287/05);
    la  deliberazione dell'Autorita' 22 settembre 2006, n. 203/06 (di
seguito: deliberazione n. 203/06);
    la  deliberazione  dell'Autorita'  5 dicembre 2006, n. 275/06 (di
seguito: deliberazione n. 275/06);
  Considerato che:
    ai  sensi  del comma 4.1 del Testo integrato, entro il 15 ottobre
di  ogni  anno,  le  imprese  distributrici  che non hanno aderito al
regime tariffario semplificato di cui all'art. 13 del Testo integrato
medesimo, sono tenute a proporre le opzioni tariffarie base, speciali
e ulteriori per l'anno successivo;
    con  riferimento alla proposta delle opzioni ulteriori per l'anno
2007,  il  comma 9.2  della deliberazione n. 203/06 ha sospeso fino a
successivo   provvedimento   dell'Autorita'  il  termine  di  cui  al
comma 4.1 del Testo integrato;
    dal  1° luglio 2007 l'attivita' di vendita dell'energia elettrica
sara'  libera anche in relazione alle utenze domestiche, il comma 5.1
della  deliberazione n. 275/06 ha prorogato fino al 30 giugno 2007 la
validita'   delle   opzioni   ulteriori   domestiche   approvate  con
deliberazione n. 287/05 (di seguito opzioni ulteriori 2006);
    ai  sensi  dei  commi 5.3  e  5.4 della medesima deliberazione n.
275/06  le  imprese  distributrici,  entro e non oltre il 29 dicembre
2006, avevano la possibilita' di proporre all'Autorita':
      la   modifica  delle  opzioni  ulteriori  2006,  a  valere  dal
1° gennaio   2007,   limitatamente   alle   componenti   proposte  in
alternativa  alle  componenti  \tau1  (D2),  \tau2  (D2) e \tau3 (D2)
ovvero alle componenti \tau1 (D3), \tau2 (D3) e \tau3 (D3);
      la sospensione delle opzioni ulteriori 2006;
    la  verifica  e  approvazione  delle  proposte  di modifica delle
opzioni  ulteriori  2006  e'  effettuata dall'Autorita' nei termini e
secondo le modalita' di cui al comma 4.3 del Testo integrato;
    secondo  le  modalita' previste dal comma 4.5 del Testo integrato
le  imprese  distributrici pubblicano le opzioni ulteriori domestiche
valide  per  il periodo 1° gennaio 2007 - 30 giugno 2007 entro trenta
giorni   dalla   data   di   approvazione  delle  medesime  da  parte
dell'Autorita';
  Considerato che:
    le  imprese  distributrici  che  hanno  proposto  per l'anno 2006
opzioni     ulteriori     domestiche    ottenendone    l'approvazione
dell'Autorita' con deliberazione n. 287/05, sono 18;
    Meta  S.p.a.  e'  stata  oggetto  di  fusione  in Hera S.p.a. con
efficacia dal 1° gennaio 2006;
    il comma 5.2 della deliberazione n. 275/06 ha disposto che, salvo
richieste  di  sospensione,  le opzioni ulteriori domestiche 2006 che
prevedono  corrispettivi  a  copertura  dei  costi  di  acquisto e di
dispacciamento  dell'energia  elettrica  differenziati  su  due fasce
orarie  sono  ammesse  ai  meccanismi di perequazione delle di cui al
comma 48.2  del  Testo  integrato  per  il  periodo 1° gennaio 2007 -
30 giugno 2007;
    le  opzioni  ulteriori  2006  biorarie e perequabili ai sensi del
comma 48.2   del   Testo   integrato,  nel  periodo  di  applicazione
1° gennaio  2007  - 30 giugno 2007, conservano invariati i meccanismi
di aggiornamento della componente a copertura dei costi di acquisto e
di dispacciamento ed il valore del parametro Lim stabiliti per l'anno
2006;
    ai  fini  della verifica di conformita' delle proposte di opzioni
tariffarie  ai  criteri di cui alla parte II del Testo integrato, non
sono  rilevanti  gli  elementi  diversi  da  quelli  tariffari; e che
l'eventuale  approvazione  delle  opzioni  tariffarie,  pertanto, non
costituisce  in alcun modo un'autorizzazione alla deroga del rispetto
della  normativa  vigente  in materia di contributi di allacciamento,
obblighi  di  installazione dei misuratori o relativa alle condizioni
contrattuali della fornitura e della qualita' del servizio;
  Ritenuto opportuno:
    approvare  le proposte di modifica e di sospensione delle opzioni
ulteriori   2006,  avanzate  dalle  imprese  distributrici  ai  sensi
dell'art.  5  della  deliberazione  n. 275/06 e risultate conformi ai
criteri generali e specifici di cui alla parte II del Testo integrato
ed alle disposizioni della deliberazione n. 275/06;
                              Delibera:
  1. di  confermare, per il periodo 1° gennaio 2007 - 30 giugno 2007,
senza  alcuna  modifica  rispetto all'anno 2006, le opzioni ulteriori
domestiche  approvate  dall'Autorita'  con  deliberazione n. 287/05 e
riportate nella tabella 1 allegata alla presente deliberazione;
  2. di approvare, in quanto conformi ai criteri di cui alla parte II
del  Testo  integrato  ed  alle  disposizioni  della deliberazione n.
275/06,  le  modifiche  proposte  dalle  imprese  distributrici  alle
opzioni  ulteriori  domestiche approvate con deliberazione n. 287/05.
Le   opzioni,  riportate  nella  tabella  2  allegata  alla  presente
deliberazione,  saranno valide, cosi' modificate, dal 1° gennaio 2007
al 30 giugno 2007;
  3.  di sospendere, a decorrere dal 1° gennaio 2007, l'offerta delle
opzioni  ulteriori domestiche approvate con deliberazione n. 287/05 e
riportate nella tabella 3 allegata alla presente deliberazione;
  4. di pubblicare la presente deliberazione nella Gazzetta Ufficiale
della   Repubblica   italiana  e  sul  sito  internet  dell'Autorita'
(www.autorita.energia.it), affinche' entri in vigore dalla data della
sua pubblicazione.
    Milano, 12 febbraio 2007
                                                 Il presidente: Ortis