L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
  Nella riunione del 27 febbraio 2007;
  Visti:
    la legge 14 novembre 1995, n. 481;
    il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
    la  deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
(di  seguito:  l'Autorita)  17 luglio  2002,  n.  137/02 (di seguito:
deliberazione n. 137/02);
    la  deliberazione  dell'Autorita'  29 luglio  2005, n. 166/05 (di
seguito: deliberazione n. 166/05);
    la  deliberazione  dell'Autorita'  9 novembre 2005, n. 234/05 (di
seguito: deliberazione n. 234/05);
    il  documento  per  la consultazione «Modifica e integrazione dei
criteri  per  la  determinazione  delle  tariffe  di trasporto di gas
naturale  di cui alla deliberazione dell'Autorita' 29 luglio 2005, n.
166/05»   del   28 giugno   2006   (di   seguito:  documento  per  la
consultazione 28 giugno 2006);
  Considerato che:
    l'Autorita',   con   deliberazione   n.  234/05,  ha  avviato  un
procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di tariffe
per   l'attivita'   di   trasporto   di  gas  naturale  di  cui  alla
deliberazione  dell'Autorita'  n.  166/05 e in materia di modifiche e
integrazioni della deliberazione dell'Autorita', n. 137/02;
    nell'ambito  del suddetto procedimento, l'Autorita' ha diffuso il
documento   per   la  consultazione  28 giugno  2006,  nel  quale  ha
prospettato le seguenti linee di intervento:
      a) al  fine di massimizzare le importazioni nei periodi critici
per  l'approvvigionamento del sistema, prevedere nei punti di entrata
interconnessi  con  l'estero,  conferimenti  di  capacita'  di durata
semestrale,   trimestrale   e   mensile,   determinando   i  relativi
corrispettivi  infrannuali  mediante  l'applicazione  di coefficienti
moltiplicativi,  differenziati  in  base  alla  stagionalita'  e alla
durata    del    conferimento,    ai   corrispettivi   di   capacita'
riproporzionati   su   base   mensile;  in  particolare,  sono  stati
prospettati,  per un periodo transitorio, coefficienti moltiplicativi
inferiori per i mesi invernali;
      b) con   riferimento   all'esigenza,   segnalata   dall'impresa
maggiore  di  trasporto,  di  introdurre  un  servizio di garanzia di
pressioni  minime garantite per valori superiori a quelle individuate
nel codice di rete, valutare se:
        rinviare   la   disciplina  del  servizio  nell'ambito  della
regolazione  dei criteri economico-tecnici di allacciamento alle reti
di trasporto, ovvero
        prevedere  la  determinazione  di  un  corrispettivo  per  la
fornitura  di  un  servizio  di  pressione addizionale sulla base del
costo   evitato  al  cliente  finale  per  la  realizzazione  di  una
compressione  nel  punto  di  riconsegna  fino al valore di pressione
richiesto;
      c)   introdurre   disposizioni  in  merito  alle  modalita'  di
ripartizione  dei  ricavi relativi all'introduzione del corrispettivo
di  trasporto regionale unico a livello nazionale di cui all'art. 11,
della  deliberazione  n.  166/05, prevedendo di avvalersi della Cassa
Conguaglio   del  settore  elettrico  (di  seguito:  Cassa)  ai  fini
dell'applicazione del sistema di perequazione;
    le   osservazioni   pervenute  in  merito  al  documento  per  la
consultazione 28 giugno 2006 hanno evidenziato:
      in  merito  alle proposte di cui alla precedente lettera a) una
generale    condivisione   sulla   modalita'   di   definizione   dei
corrispettivi infrannuali; tuttavia, e' stata segnalata l'esigenza di
dimensionare  i  coefficienti  prospettati  nel  documento in modo da
fornire  un corretto segnale economico agli utenti riguardo al valore
della capacita' di trasporto durante i mesi invernali;
      in  merito alle proposte di cui alla precedente lettera b), una
generale  condivisione  nel  trattare  tale  problematica nell'ambito
della regolazione dei criteri tecnico-economici di allacciamento;
      in  merito alle proposte di cui alla precedente lettera c), una
sostanziale  condivisione  da  parte delle imprese di trasporto sulle
proposte  formulate  dall'Autorita',  purche'  la  liquidazione delle
somme spettanti all'impresa di trasporto avvenga su base mensile;
  Ritenuto che:
    sia  necessario  modificare la disciplina tariffaria del servizio
di trasporto del gas di cui alla deliberazione n. 166/05 prevedendo:
      l'introduzione, limitatamente ai punti di entrata interconnessi
con l'estero, di corrispettivi di capacita' infrannuale, dimensionati
in  ragione della durata del conferimento e della stagionalita' dello
stesso,  e prevedendo, per un periodo di due anni a partire dall'anno
termico  2007-2008,  coefficienti moltiplicativi inferiori per i mesi
invernali;
      la  modifica  dell'art.  15, comma 15.3, della deliberazione n.
166/05,   in  modo  che  i  ricavi  derivanti  dall'applicazione  dei
corrispettivi  di  cui al precedente alinea siano considerati in sede
di determinazione del fattore correttivo;
    sia  opportuno  rinviare il trattamento del servizio di pressione
con prestazione superiore a quella minima garantita nell'ambito della
regolazione  dei criteri tecnico-economici di allacciamento alle reti
di trasporto;
    sia  necessario  introdurre disposizioni in merito alle modalita'
di  ripartizione  dei  ricavi  tra  imprese  di trasporto relative al
corrispettivo  di  trasporto  regionale unico a livello nazionale, di
cui  all'art.  11,  della  deliberazione n. 166/05, avvalendosi della
Cassa  ai  fini dell'applicazione del sistema di perequazione; e che,
al  fine di incentivare le imprese ad incrementare l'efficienza delle
prestazioni  in  modo  che  siano  comparabili alle prestazioni medie
offerte  dal  sistema,  sia opportuno individuare meccanismi che, pur
nel rispetto dei ricavi spettanti, prevedano una perequazione su base
annuale;
    sia  altresi' necessario prorogare i termini per la presentazione
dei  dati  e delle informazioni di cui all'art. 16, comma 16.1, della
deliberazione   n.   166/05  per  permettere  la  trasmissione  delle
informazioni   necessarie   alla   definizione  di  un  corrispettivo
regionale unico a livello nazionale;
                              Delibera:
  1.   di  approvare  le  seguenti  modifiche  e  integrazioni  della
deliberazione n. 166/05:
    a. l'art. 9, comma 9.1, e' sostituito dal seguente comma:
      «9.1   A  partire  dall'anno  termico  2007-2008  l'impresa  di
trasporto  rende  disponibile  nei punti di entrata interconnessi con
l'estero  un  servizio  di  trasporto  continuo  su  base semestrale,
trimestrale  e mensile, applicando ai corrispettivi di capacita' CP e
riproporzionati   su  base  mensile,  i  coefficienti  moltiplicativi
riportati nella tabella 3.»;
    b.  all'art.  11,  comma 11.2,  lettera b),  il secondo alinea e'
sostituito dal seguente:
      «il prodotto dei corrispettivi unitari CP e moltiplicati per le
capacita'  K e  previste in conferimento nei punti di entrata incluso
quello  rappresentativo degli stoccaggi, normalizzate su base annuale
mediante  il  prodotto  del  coefficiente  di  riproporzionamento del
corrispettivo  di  capacita'  CP e  per i coefficienti moltiplicativi
riportati  nella  tabella  n. 3, deve essere uguale al 50% del valore
risultante  dalla  somma dei ricavi di riferimento relativi alla rete
nazionale (RT^N+RT^«NP»+RA-RD-RSC^N-FC^N) delle imprese di trasporto,
aggiornati  per  l'anno  termico  di  applicazione  con i criteri del
successivo art. 15, secondo la seguente formula:

            ----> vedere Formula a pag. 46 del S.O. <----

      dove  FC^N e' il fattore correttivo definito al successivo art.
15,  comma 15.3,  e  m  e'  il  numero dei punti di entrata;»;     c.
all'art.  11,  comma 11.3, dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente
lettera:
      «d)  calcola i corrispettivi specifici d'impresa sulla base dei
dati d'impresa di cui alla precedente lettera c), relativi alle quote
di ricavo e alle capacita' di trasporto.»;
    d. all'art. 14, e' aggiunto il seguente articolo:
      «Art.  14-bis  -  Perequazione.  14.1.bis  La  perequazione dei
ricavi  relativi  al  corrispettivo di capacita' CR r unico a livello
nazionale  si  applica a tutte le imprese che svolgono l'attivita' di
trasporto su reti regionali di gasdotti.
      14.2.bis  La  Cassa  Conguaglio  per  il  Settore Elettrico (di
seguito:  Cassa),  attenendosi  alle  modalita' previste nel presente
articolo,  provvede alla quantificazione e liquidazione, per ciascuna
impresa   di  trasporto  di  cui  al  comma 14.1.bis,  dei  saldi  di
perequazione    derivanti   dall'applicazione   dei   meccanismi   di
perequazione.
      14.3.bis   Ai  fini  di  quanto  previsto  dal  comma 14.2.bis,
ciascuna  impresa di trasporto, entro trenta giorni dalla conclusione
di  ciascun  anno  termico,  fa pervenire alla Cassa, le informazioni
necessarie  al calcolo dell'ammontare di perequazione di cui al comma
14.5.bis. La Cassa definisce le modalita' di trasmissione in coerenza
con  le  disposizioni  del  presente  provvedimento  entro centoventi
giorni dalla pubblicazione del medesimo, previa approvazione da parte
dell'Autorita'.
      14.4.bis  Nel caso in cui l'impresa di trasporto non rispetti i
termini  di  cui  al  comma 14.3.bis,  la  Cassa provvede a calcolare
l'ammontare di perequazione utilizzando ogni informazione disponibile
e  provvedendo  ad una stima prudenziale delle informazioni mancanti,
in   un'ottica   di  minimizzazione  dell'ammontare  di  perequazione
eventualmente   dovuto   dal   sistema   all'impresa   di   trasporto
inadempiente  e  viceversa di massimizzazione di quanto eventualmente
dovuto dalla stessa al sistema di perequazione nel suo complesso.
      14.5.bis   In  ciascun  anno  t,  l'ammontare  di  perequazione
dell'impresa  i  relativo  al corrispettivo di capacita' CR r unico a
livello nazionale e' pari a:

            ----> vedere Formula a pag. 46 del S.O. <----

    dove:
        T^«CR» «i,t»  e'  l'ammontare  di  perequazione  dei costi di
trasporto  dell'anno  t,  relativo al corrispettivo di capacita' CR r
unico a livello nazionale;
        REF^«CR» «i,t»   e'   l'ammontare  dei  ricavi  effettivi  di
trasporto  dell'anno  t,  calcolati  applicando  il  corrispettivo di
capacita'  CR r  unico  a  livello nazionale di cui all'art. 11, alle
capacita' effettivamente conferite;
        RICT^«CR» «i,t»  e'  l'ammontare  dei  ricavi di trasporto di
competenza  dell'anno t spettanti all'impresa di trasporto, calcolato
applicando  il corrispettivo specifico d'impresa, di cui all'art. 11,
comma 11.3, lettera d), alle capacita' effettivamente conferite.
      14.6.bis  La  Cassa, entro sessanta giorni dalla conclusione di
ciascun  anno termico, comunica all'Autorita' e a ciascuna impresa di
trasporto  l'ammontare  di  perequazione relativo al corrispettivo di
capacita' CR r unico a livello nazionale.
      14.7.bis  Ciascuna  impresa  di  trasporto, entro trenta giorni
dall'avvenuta  comunicazione  di  cui  al  comma 14.6.bis, provvede a
versare alla Cassa quanto dovuto.
      14.8.bis  La Cassa, in relazione ai meccanismi di perequazione,
entro  centoventi  giorni  dalla conclusione di ciascun anno termico,
liquida quanto dovuto a ciascuna impresa di trasporto.
      14.9.bis  Nel  caso in cui i versamenti non siano sufficienti a
liquidare  quanto  di  spettanza  di  ogni impresa, la Cassa effettua
pagamenti  pro  quota  rispetto  agli  importi spettanti alle diverse
imprese,  fino  a  concorrenza  delle  disponibilita'  dei versamenti
suddetti.
      14.10.bis  Nel  caso  in cui la liquidazione delle somme dovute
alle  imprese di trasporto in relazione ai meccanismi di perequazione
non  possa  essere  completata  entro  tre mesi dal termine di cui al
comma 14.8.bis, la Cassa riconosce alle medesime imprese di trasporto
un  interesse  pari  all'Euribor  a dodici mesi base 360, calcolato a
decorrere   dal   1° giugno   successivo  alla  scadenza  di  cui  al
comma 14.8.bis.
      14.11.bis  In relazione all'interpretazione ed attuazione delle
norme in materia di perequazione la Cassa si attiene alle indicazioni
dell'Autorita'.  Ogni  eventuale  contestazione circa le modalita' di
applicazione  dei  meccanismi  di  perequazione  e  di raccolta delle
relative  informazioni  e'  demandata  alla  valutazione  e decisione
dell'Autorita'.
      14.12.bis  E'  istituita  una  componente  tariffaria \varphi a
copertura  degli  eventuali squilibri di perequazione. Con successivi
provvedimenti  l'Autorita'  definisce  la  componente  \varphi.  Fino
all'emanazione  di tali provvedimenti, la componente \varphi e' posta
pari a zero.
      14.13.bis La componente tariffaria di cui al comma 14.12.bis e'
applicata  come maggiorazione del corrispettivo unitario variabile CV
di cui all'art. 8, comma 8.1.
      14.14.bis  E'  istituito  presso  la  Cassa il «Conto squilibri
perequazione trasporto regionale» alimentato dalla componente \varphi
e dalle altre partite previste dai provvedimenti dell'Autorita'.
      14.15.bis  Le  imprese  di  trasporto versano alla Cassa, entro
sessanta  giorni  dal  termine  di ciascun bimestre, il gettito della
componente  \varphi  in relazione ai servizi di trasporto erogati nel
bimestre medesimo.»;
    e. all'art. 15, comma 15.3, al terzo alinea, le parole «di cui ai
precedenti  articoli 8  e 11» sono sostituite dalle parole «di cui ai
precedenti articoli 8, 9 e 11»;
    f.  all'art.  16,  comma 16.1, dopo le parole «per il calcolo dei
corrispettivi  unitari»  sono aggiunte le parole «e dei corrispettivi
specifici d'impresa»;
    g.   all'art.  16,  comma 16.3,  dopo  le  parole  «corrispettivi
relativi  alla  rete nazionale e regionale di gasdotti» sono aggiunte
le parole «dei corrispettivi specifici d'impresa»;
    h.  all'art.  16,  comma 16.5  le  parole  «di  cui al precedente
comma 2» sono sostituite dalle parole «di cui ai precedenti commi 2 e
3»;
    i.  all'art.  16,  dopo  il  comma 16.5,  e' aggiunto il seguente
comma:
      «16.5.1   L'Autorita'  trasmette  alla  Cassa  i  corrispettivi
unitari   regionali   specifici  d'impresa  approvati  ai  sensi  del
comma 16.5.»;
  2. di  prorogare  per  l'anno  termico 2007-2008, il termine per la
trasmissione,  da  parte delle imprese di trasporto, dei dati e delle
informazioni  di  cui all'art. 16, comma 16.1, della deliberazione n.
166/05, al 15 marzo 2007;
  3. di pubblicare il presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale
della   Repubblica   italiana  e  sul  sito  internet  dell'Autorita'
(www.autorita.energia.it)  affinche'  entri  in  vigore  alla data di
pubblicazione;
  4. di     pubblicare     sul     sito    internet    dell'Autorita'
(www.autorita.energia.it), la deliberazione n. 166/05 come risultante
dalle rettifiche apportate con il presente provvedimento.
  Avverso  il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 2, comma 25,
della  legge  14 novembre  1995, n. 481, puo' essere proposto ricorso
avanti  al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, entro
il   termine   di   sessanta   giorni  dalla  data  di  notifica  del
provvedimento.
    Milano, 27 febbraio 2007
                                                 Il presidente: Ortis