L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
  Nella riunione del 6 marzo 2007;
  Visti:
    la legge 14 novembre 1995, n. 481;
    il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
    la legge 23 agosto 2004, n. 239;
    il   Testo   integrato   delle  disposizioni  dell'Autorita'  per
l'energia   elettrica   e   il   gas  (di  seguito:  l'Autorita)  per
l'erogazione  dei  servizi  di  trasmissione, distribuzione, misura e
vendita  dell'energia  elettrica,  periodo  di regolazione 2004-2007,
approvato  con deliberazione n. 5/04, come successivamente modificato
e integrato (di seguito: Testo integrato);
    la  deliberazione  dell'Autorita'  24 ottobre 2006, n. 232/06 (di
seguito: deliberazione n. 232/06);
    la  comunicazione  di FederUtility del 21 dicembre 2006, ricevuta
dall'Autorita'  il  22 dicembre  2006,  prot.  n.  031398,  avente ad
oggetto  chiarimenti relativi all'applicazione della deliberazione n.
232/06 (di seguito: comunicazione del 21 dicembre 2006);
  Considerato che:
    ai  sensi  del  comma 9.1,  lettera b),  del  Testo integrato, le
imprese  distributrici,  entro  il 31 luglio di ogni anno, dichiarano
l'ammontare   dei   ricavi   eccedentari   relativi  all'anno  solare
precedente, pari alla differenza, se positiva, tra i ricavi effettivi
ed  i  ricavi  ammessi,  come  definiti all'art. 8 del medesimo Testo
integrato, riferiti al medesimo anno solare;
    il  comma 9.6.1 del Testo integrato, introdotto con deliberazione
n.  232/06,  prevede  che qualora l'impresa distributrice, nonostante
documentabili  tentativi  di  ricerca, non sia in grado di reperire i
soggetti  titolari del diritto al rimborso di cui ai commi 9.2, 9.3 e
9.4   del  Testo  integrato,  accantona  e  computa  l'ammontare  non
rimborsato  a  maggiorazione  dei  ricavi  effettivi  con  le  stesse
modalita' di cui al comma 9.6 del Testo integrato;
    il  comma 9.6.2 del Testo integrato, introdotto con deliberazione
n.  232/06,  dispone  che  le  imprese  distributrici  accantonano  e
computano  a  maggiorazione  dei  ricavi  effettivi,  con  le  stesse
modalita'  di cui al comma 9.6 del Testo integrato, anche le quote di
rimborso  di  importo inferiore a tre euro spettanti alle controparti
di  contratti  di  cui  al  comma 2.2,  lettere b)  e c) e di importo
inferiore a dieci euro spettanti alle controparti di contratti di cui
al  comma 2.2,  lettere  da d)  a f),  qualora  nei confronti di tali
soggetti non esistano rapporti di fatturazione ricorrente;
    il  comma 9.6 del Testo integrato prevede che, a fronte di ricavi
eccedentari  pari  o  inferiori  al  3%  del ricavo ammesso, ciascuna
impresa distributrice accantona detti ricavi eccedentari e li computa
a  maggiorazione dei ricavi effettivi nell'anno successivo a quello a
cui i ricavi eccedentari si riferiscono;
    ai  sensi del comma 9.2, lettera a) del Testo integrato, a fronte
di  ricavi  eccedentari  superiori  al  3% e non superiori al 10% dei
ricavi  ammessi,  ciascuna impresa distributrice riconosce ai clienti
che  nell'anno precedente erano controparti di contratti appartenenti
ad una tipologia di cui al comma 2.2, lettere da b) a f), un rimborso
pari  al  prodotto  tra  i  ricavi eccedentari relativi alla medesima
tipologia  e  (1+r1),  dove  r1  e' il tasso di riferimento in vigore
all'inizio  dell'anno  solare  in  cui  viene  effettuato il rimborso
aumentato di 3 punti percentuali;
    ai  sensi del comma 9.2, lettera b) del Testo integrato, a fronte
di  ricavi  eccedentari superiori al 10% dei ricavi ammessi, ciascuna
impresa  distributrice  riconosce ai clienti che nell'anno precedente
erano  controparti  di contratti appartenenti ad una tipologia di cui
al  comma 2.2, lettere da b) a f), un rimborso pari al prodotto tra i
ricavi eccedentari relativi alla medesima tipologia e (1+r2), dove r2
e'  il  tasso di riferimento in vigore all'inizio dell'anno solare in
cui viene effettuato il rimborso aumentato di 5 punti percentuali;
    gli  ammontari  non  rimborsati di cui ai commi 9.6.1 e 9.6.2 del
Testo  integrato,  relativamente  ai  ricavi  eccedentari  realizzati
nell'anno  2005, dovranno essere computati a maggiorazione dei ricavi
effettivi realizzati nell'anno 2006;
    come   segnalato   da   FederUtility   nella   comunicazione  del
21 dicembre  2006,  il  fatto  che  l'approvazione delle disposizioni
della deliberazione n. 232/06 sia avvenuta sul finire dell'anno 2006,
non   ha   consentito  alle  imprese  distributrici  di  valutare  ed
intervenire   opportunamente   sul  livello  complessivo  dei  ricavi
effettivi derivanti dall'applicazione di opzioni tariffarie nell'anno
2006;
    l'applicazione  delle  disposizioni  previste  dai  commi 9.6.1 e
9.6.2  del  Testo  integrato, potrebbe in alcuni casi comportare, con
riferimento  ai  ricavi  relativi all'anno 2006, un livello di ricavi
eccedentari  superiore  al  3%  rispetto ai ricavi ammessi, imponendo
all'impresa   distributrice   la  restituzione  degli  importi  e  la
maggiorazione  degli  stessi  prevista dalla lettera a) del comma 9.2
del  Testo integrato anziche' l'accantonamento previsto dal comma 9.6
del medesimo Testo integrato;
    l'applicazione   delle   medesime   disposizioni   previste   dai
commi 9.6.1.  e  9.6.2  del  Testo  integrato, potrebbe in altri casi
comportare,  sempre con riferimento ai ricavi relativi all'anno 2006,
un livello di ricavi eccedentari superiore del 10% rispetto ai ricavi
ammessi,  imponendo  all'impresa  distributrice  l'applicazione della
maggiorazione  degli  importi da restituire prevista dalla lettera b)
del comma 9.2 del Testo integrato anziche' della lettera a);
    il  conseguimento  di  ricavi  eccedentari  superiori  al 10% dei
ricavi  ammessi impedirebbe alle imprese distributrici l'applicazione
delle   modalita'  di  rimborso  previste  dal  comma 9.4  del  Testo
integrato;
  Ritenuto opportuno che:
    con  riferimento  esclusivo all'anno 2006, le somme accantonate e
computate   a   maggiorazione  dei  ricavi  effettivi  ai  sensi  dei
commi 9.6.1  e 9.6.2 del Testo integrato, non debbano essere prese in
considerazione  ai  fini  del calcolo del raggiungimento delle soglie
del 3% e del 10% dei ricavi ammessi previste dai commi 9.2, 9.4 e 9.6
del Testo integrato;
                              Delibera:
  1.  di  prevedere  che, con riferimento ai ricavi di cui all'art. 9
del  Testo  integrato conseguiti nell'anno 2006, qualora, per effetto
delle  maggiorazioni  disposte  dai  commi 9.6.1  e  9.6.2  del Testo
integrato, il ricavo eccedentario superi la soglia del 3%, ma rimanga
nei  limiti  del  10%  dei  ricavi  ammessi,  l'impresa distributrice
applichi  le disposizioni del comma 9.6 anziche' quelle del comma 9.2
del Testo integrato;
  2.  di  prevedere  che, con riferimento ai ricavi di cui all'art. 9
del  Testo  integrato  conseguiti  nell'anno  2006, qualora il ricavo
eccedentario  superi la soglia del 10% dei ricavi ammessi per effetto
delle  maggiorazioni  disposte  dai  commi 9.6.1  e  9.6.2  del Testo
integrato:
    i) l'ammontare  da  rimborsare  previsto  dal comma 9.2 del Testo
integrato  sia  calcolato  applicando la maggiorazione prevista dalla
lettera a) anziche' dalla lettera b) del medesimo comma 9.2;
    ii)  l'impresa  distributrice  abbia  facolta'  di  effettuare  i
rimborsi  di  cui  al  comma 9.2  del  Testo  integrato  anche con le
modalita' previste dal comma 9.4 del medesimo Testo integrato;
  3. di pubblicare la presente deliberazione nella Gazzetta Ufficiale
della   Repubblica   italiana  e  nel  sito  internet  dell'Autorita'
(www.autorita.energia.it)  affinche'  entri  in vigore con decorrenza
dalla data di pubblicazione.
    Milano, 6 marzo 2007
                                                 Il presidente: Ortis