IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini
dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare
liberamente nel territorio degli Stati membri;
Vista la legge 18 aprile 2005, n. 62, recante disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee - legge comunitaria 2004, che ha delegato il
Governo a recepire la citata direttiva 2004/38/CE, compresa
nell'elenco di cui all'allegato B della legge stessa;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di circolazione e soggiorno dei cittadini degli Stati
membri dell'Unione europea, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 10 novembre 2006;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 19 gennaio 2007;
Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro
dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri,
dell'economia e delle finanze, della giustizia, del lavoro e della
previdenza sociale e per gli affari regionali e le autonomie locali;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Finalita'
1. Il presente decreto legislativo disciplina:
a) le modalita' d'esercizio del diritto di libera circolazione,
ingresso e soggiorno nel territorio dello Stato da parte dei
cittadini dell'Unione europea e dei familiari di cui all'articolo 2
che accompagnano o raggiungono i medesimi cittadini;
b) il diritto di soggiorno permanente nel territorio dello Stato
dei cittadini dell'Unione europea e dei familiari di cui all'articolo
2 che accompagnano o raggiungono i medesimi cittadini;
c) le limitazioni ai diritti di cui alle lettere a) e b) per
motivi di ordine pubblico e di pubblica sicurezza.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato
redatto dall'amministrazione competente per materia ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- La direttiva n. 2004/38/CE e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 158 del
30 aprile 2004.
- La legge 18 aprile 2005, n. 62 e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 27 aprile 2005, n. 96, supplemento
ordinario.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio
2002, n. 54, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
9 aprile 2002, n. 83, supplemento ordinario.
- La legge 23 agosto 1988, n. 400, e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, supplemento
ordinario.