LA COMMISSIONE
  Visto  il  decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (di seguito:
decreto   n.   252/2005),   recante   la   disciplina   delle   forme
pensionistiche complementari, e successive modifiche e integrazioni;
  Visti  gli  articoli 18  e  19  del citato decreto n. 252/2005, che
definiscono  scopo  e  funzioni  della  COVIP,  istituita  al fine di
perseguire  la  trasparenza  e  la correttezza dei comportamenti e la
sana  e  prudente  gestione delle forme pensionistiche complementari,
avendo  riguardo  alla  tutela  degli iscritti e dei beneficiari e al
buon funzionamento del sistema di previdenza complementare;
  Visto l'art. 1, comma 765, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il
quale prevede, tra l'altro, che con apposito decreto del Ministro del
lavoro  e  della  previdenza  sociale,  di  concerto  con il Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  sentita la COVIP, sono definite le
modalita'  di  attuazione  dell'art.  8  del  decreto  legislativo n.
252/2005,  con  particolare riferimento alle procedure di espressione
della  volonta'  del lavoratore circa la destinazione del trattamento
di fine rapporto, e dell'art. 9 del medesimo decreto legislativo;
  Visto  il  decreto emanato in data 30 gennaio 2007 dal Ministro del
lavoro  e  della  previdenza  sociale,  di  concerto  con il Ministro
dell'economia  e  delle finanze, sentita la COVIP, recante attuazione
dell'art. 1, comma 765, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
  Ritenuto  opportuno emanare direttive recanti chiarimenti operativi
circa l'applicazione del citato decreto ministeriale, avendo riguardo
alla  tutela degli iscritti e beneficiari e al buon funzionamento del
sistema di previdenza complementare;

                              E m a n a
                       le seguenti direttive:

Direttive  recanti  chiarimenti  operativi  circa  l'applicazione del
decreto ministeriale del 30 gennaio 2007, adottato ai sensi dell'art.
         1, comma 765, della legge 27 dicembre 2006, n. 296
.sp,    Con decreto in data 30 gennaio 2007 adottato dal Ministro del
lavoro  e  della  previdenza  sociale,  di  concerto  con il Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  sentita  la  COVIP,  e' stata data
attuazione  alla  disposizione  dell'art.  1,  comma 765, della legge
27 dicembre  2006,  n.  296,  in ordine alle procedure di espressione
della volonta' del lavoratore circa la destinazione del TFR maturando
e   alla   disciplina  della  forma  pensionistica  residuale  presso
l'I.N.P.S. (FONDINPS).
  In  riferimento  a  talune  richieste  di  chiarimenti pervenute in
ordine  a  tematiche  inerenti  al  predetto decreto (di seguito, per
brevita',  «decreto»), acquisito il conforme avviso del Ministero del
lavoro   e  della  previdenza  sociale,  si  forniscono  le  seguenti
precisazioni.
1. Lavoratori tenuti ad esprimere la manifestazione di volonta' circa
la  destinazione  del  TFR  maturando  e  opzioni  a disposizione dei
lavoratori che abbiano gia' espresso la propria volonta' in ordine al
conferimento del TFR relativamente a precedenti rapporti di lavoro.
  Sono   chiamati   ad   esprimere   la  propria  volonta'  circa  la
destinazione del TFR maturando tutti i lavoratori dipendenti, esclusi
i lavoratori domestici e i dipendenti delle pubbliche amministrazioni
di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165,  che  alla data del 31 dicembre 2006 non abbiano gia' effettuato
la  scelta  di  aderire ad una forma pensionistica complementare alla
quale versino integralmente il trattamento di fine rapporto.
  L'art.  1,  comma 4, del decreto esclude dall'onere di compilazione
del  modulo TFR2, riservato ai lavoratori assunti dopo il 31 dicembre
2006,  i lavoratori dipendenti che abbiano gia' conferito, in maniera
tacita  o  esplicita,  il  proprio  TFR  ad  una  forma di previdenza
complementare, in relazione a precedenti rapporti di lavoro.
  La  scelta  a  suo  tempo  effettuata  da  tali lavoratori circa la
destinazione   del  TFR  a  previdenza  complementare  rimane  dunque
efficace  anche  con  riferimento  al  nuovo  rapporto  di lavoro. In
occasione della nuova assunzione, tuttavia, il lavoratore interessato
dovra' fornire indicazioni circa la forma di previdenza complementare
cui  intende  aderire,  ovviamente  tenendo  conto delle opportunita'
derivanti dal nuovo rapporto di lavoro.
  In  ordine  ai  tempi  di effettuazione della scelta, si reputa che
anche  tali  lavoratori  possano disporre di un arco temporale di sei
mesi  dalla  data  di  assunzione  per esprimere la propria volonta',
fermo  restando  che  la  scelta,  in  questo  caso, non sara' tra la
destinazione  del TFR a previdenza complementare o il mantenimento di
tale  trattamento  secondo le norme dell'art. 2120 del codice civile,
ma   si  limitera'  alla  individuazione  della  forma  pensionistica
complementare  cui  conferire il TFR maturando e, eventualmente, alla
misura  del  trattamento  di  fine rapporto da destinare a previdenza
complementare.   In  particolare,  per  quanto  attiene  tale  ultimo
profilo,  si  precisa  che  i  lavoratori  che  abbiano conferito, in
relazione  a precedenti rapporti di lavoro, un'aliquota del TFR sulla
base  delle previsioni della contrattazione collettiva di riferimento
possono   decidere   di  conferire  alla  nuova  forma  pensionistica
prescelta,  in  alternativa all'intero TFR, anche l'aliquota prevista
dagli  accordi  collettivi  che trovano applicazione in base al nuovo
rapporto di lavoro.
  Considerata  la  continuita'  della  posizione  previdenziale,  gli
effetti   della   scelta  retroagiranno  in  questo  caso  alla  data
dell'assunzione. Resta ovviamente ferma la facolta' del lavoratore di
trasferire presso la forma prescelta la posizione sino a quel momento
maturata presso altra forma di previdenza complementare.
  L'effettuazione  della  scelta  in  parola  non presuppone peraltro
l'utilizzo  dei  moduli allegati al decreto, dovendo la stessa essere
comunque manifestata in forma scritta al datore di lavoro - che sara'
tenuto  alla conservazione del relativo documento - ferma restando la
previa  iscrizione  alla  forma pensionistica complementare prescelta
attraverso gli appositi moduli di adesione.
  Laddove  entro il predetto termine il lavoratore non esprima alcuna
scelta,  il TFR sara' conferito secondo i meccanismi taciti previsti,
in via generale, dal decreto legislativo n. 252/2005, e, quindi, alla
forma  pensionistica  collettiva  individuata  ai  sensi dell'art. 8,
comma 7, lettera b), numeri 1 e 2 del predetto decreto legislativo e,
nel  caso  di  impossibilita'  di  individuare  tale  forma, al fondo
residuale istituito presso l'I.N.P.S. (FONDINPS).
2. Lavoratori   che  hanno  riscattato  la  precedente  posizione  di
previdenza complementare.
  Rispetto   alle  indicazioni  di  cui  sopra,  che  si  riferiscono
all'ipotesi  di  lavoratori  che  abbiano  gia' compiuto la scelta di
destinare  il  TFR a previdenza complementare e che abbiano mantenuto
in  essere  la  relativa  posizione  previdenziale,  va  diversamente
valutata  la  situazione del lavoratore che, pur avendo in precedenza
aderito  ad  una  forma  pensionistica complementare alla quale aveva
deciso  di  destinare  tutto  o  parte del TFR, abbia successivamente
operato, trovandosi nelle specifiche situazioni previste dalla legge,
il riscatto integrale della posizione medesima.
  In  tale specifico contesto, l'esercizio dell'opzione del riscatto,
determinando  il venir meno della precedente posizione previdenziale,
comporta  la  possibilita' per il lavoratore di effettuare nuovamente
la  scelta  iniziale  tra  la  destinazione  del  TFR  ad  una  forma
pensionistica complementare e il mantenimento del trattamento di fine
rapporto ai sensi dell'art. 2120 del codice civile.
  In  questo caso, pertanto, il lavoratore, entro sei mesi dalla data
di  assunzione sara' chiamato ad operare la scelta di cui all'art. 1,
comma 4,  del  decreto,  attraverso  la  compilazione del modulo TFR2
allegato al decreto medesimo.
3. Conferma delle scelte operate dal lavoratore prima dell'emanazione
del decreto.
  L'art. 1, comma 6, del decreto ha previsto che per i lavoratori che
successivamente   al   31 dicembre   2006   e  prima  della  data  di
pubblicazione  del  decreto  avessero  gia'  manifestato al datore di
lavoro  la  propria  volonta'  di conferire il TFR, e' fatta salva la
decorrenza  degli  effetti  dalla  data  della  scelta  gia' compiuta
purche'  tale  scelta  sia  confermata  mediante  la compilazione del
modulo TFR1 o TFR2 allegati al decreto.
  Tale disposizione ha evidentemente il solo scopo di precisare quale
sia  la  decorrenza  degli  effetti  della conferma della scelta gia'
compiuta,  ferma  restando  la  necessita' che, in ogni caso - quindi
anche  nell'ipotesi  in  cui  la  scelta in precedenza effettuata dal
lavoratore  sia nel senso del mantenimento del TFR ai sensi dell'art.
2120  del codice civile - il lavoratore confermi la scelta effettuata
attraverso  gli  appositi  moduli  (in tal senso appare inequivoca la
disposizione dell'art. 1, comma 1, del decreto).
4. Decorrenza  degli  effetti  delle  scelte  compiute  in  merito al
conferimento del TFR.
  Tenuto  conto  delle formulazioni adottate nel decreto e nei moduli
allegati,  la  decorrenza  degli  effetti  della  scelta esplicita di
destinare il TFR ad una forma pensionistica complementare puo' essere
cosi' sintetizzata:
    per i lavoratori assunti entro il 31 dicembre 2006, la decorrenza
degli  effetti  del  conferimento  e' dal periodo di paga in corso al
momento  della  scelta (compilazione del modulo TFR1) e il versamento
avviene  dal  mese di luglio previa approvazione da parte della COVIP
degli  adeguamenti  alla  nuova  disciplina della forma pensionistica
complementare prescelta;
    per  i lavoratori assunti dopo il 31 dicembre 2006, la decorrenza
degli effetti e' sempre dal periodo di paga in corso al momento della
scelta  (compilazione  del  modulo  TFR2) e il versamento avviene dal
mese successivo (peraltro per i lavoratori assunti nei primi sei mesi
del  2007,  resta  inteso che il versamento del TFR non potra' essere
effettuato prima del mese di luglio 2007).
5. Sospensione  dell'attivita'  lavorativa  e decorrenza del semestre
per il conferimento tacito.
  Al fine di chiarire in quali ipotesi una sospensione dell'attivita'
lavorativa  del  dipendente comporti anche la sospensione del computo
del   semestre   ai   fini  del  perfezionamento  del  meccanismo  di
conferimento  tacito  di  cui  all'art.  8 del decreto legislativo n.
252/2005,  si  precisa che la decorrenza del semestre e' sospesa solo
nei  casi  in  cui  all'interruzione dell'attivita' lavorativa faccia
seguito  anche la sospensione dell'accantonamento delle quote di TFR,
avendo riguardo alla norma di cui all'art. 2120 del codice civile.
  Ad esempio, nel caso di lavoratrice che usufruisca di un periodo di
sospensione  facoltativa  per maternita', il decorso del semestre non
viene  sospeso,  in  quanto  il datore di lavoro, in tale periodo, e'
comunque  tenuto  all'accantonamento  delle quote di TFR. Invece, nel
caso  di  lavoratore  che usufruisca di un periodo di aspettativa non
retribuita,  il decorso del semestre viene sospeso, in quanto in tale
ipotesi non sussiste il diritto all'accantonamento del TFR.
6. Cessazione  del  rapporto  di  lavoro  prima  della  scadenza  del
semestre di silenzio assenso.
  Il  decreto  legislativo  n.  252/2005  prevede  che,  ai  fini del
perfezionamento  del meccanismo di conferimento tacito del TFR, debba
decorrere integralmente il periodo di sei mesi.
  Pertanto,  nell'ipotesi  in  cui,  prima  della  scadenza  di  tale
periodo,  il  rapporto  di lavoro cessi senza che il lavoratore abbia
manifestato  espressamente  la propria volonta' circa la destinazione
del  TFR,  il  meccanismo  del  cosiddetto  silenzio-assenso non puo'
considerarsi perfezionato e, pertanto, il lavoratore, alla cessazione
del rapporto, avra' diritto alla liquidazione del TFR maturato.
  Analogo  principio  va  osservato nel caso di contratto di lavoro a
tempo  determinato di durata inferiore a sei mesi. Anche in tal caso,
se  alla scadenza del contratto il lavoratore non si sia espresso sul
proprio  TFR, non puo' ricorrersi al meccanismo del silenzio-assenso,
ed il lavoratore avra' diritto alla liquidazione del TFR maturato.
7. Conferimento  del TFR da parte di lavoratori che gia' aderiscono a
forme di previdenza complementare alle quali non versano alcuna quota
di TFR.
  Nel   caso  di  lavoratori  di  prima  iscrizione  alla  previdenza
obbligatoria   in   data  antecedente  al  29 aprile  1993  che  gia'
aderiscono a forme di previdenza complementare alle quali non versino
alcuna   quota  di  TFR  (essendo  il  versamento  limitato  ai  soli
contributi  a  carico  del  datore  di  lavoro e/o del lavoratore) si
evidenzia che, stante la previsione dell'art. 8, comma 7, lettera c),
numero 1), del decreto legislativo n. 252/2005, la scelta e' limitata
al  mantenimento  del  TFR secondo il regime di cui all'art. 2120 del
codice  civile  o  all'integrale conferimento dello stesso alla forma
pensionistica complementare cui abbiano gia' aderito.
  Per quanto attiene alla modulistica da adottare nel caso di specie,
si  evidenzia  che potranno essere utilizzate, a seconda dei casi, le
sezioni  3  o  4  del  modulo  TFR1,  fermo restando che le opzioni a
disposizione  dei  lavoratori  in  questione saranno, nella specifica
fattispecie, esclusivamente la prima (mantenimento del TFR secondo le
previsioni dell'art. 2120 del codice civile) e la terza (conferimento
integrale  del TFR maturando), dovendosi peraltro in tale ultimo caso
necessariamente    indicare,    nell'apposito    spazio,   la   forma
pensionistica complementare alla quale il lavoratore ha gia' aderito.
8. Revoca  della  scelta  di  mantenere  il  TFR  sotto la disciplina
dell'art. 2120 del codice civile.
  Il   decreto   legislativo   n.   252/2005,  all'art.  8,  comma 7,
lettera a),  dopo  aver  previsto  che  il lavoratore, entro sei mesi
dalla  data  di assunzione (o, per chi risulta gia' assunto alla data
del  31 dicembre  2006,  dal  1° gennaio  2007),  puo', con modalita'
esplicite  (compilazione  dei  moduli  TFR1 e TFR2), mantenere il TFR
maturando  presso  il  proprio  datore  di  lavoro, precisa che «tale
scelta  puo'  essere  successivamente  revocata  e il lavoratore puo'
conferire  il  TFR maturando ad una forma pensionistica complementare
dallo stesso prescelta».
  Al  riguardo,  occorre specificare che la successiva determinazione
del  lavoratore  di  destinare  il proprio TFR maturando a previdenza
complementare  puo'  essere  effettuata  dal  lavoratore in qualsiasi
momento  e  puo'  essere  manifestata  al  datore  di lavoro in forma
scritta,  senza  la necessita' di utilizzare un apposito modulo a tal
fine  predisposto,  fermo  restando l'obbligo del datore di lavoro di
conservare la relativa documentazione.
9. Portabilita'   della   posizione   individuale  costituita  presso
FONDINPS.
  L'art.  8  del  decreto stabilisce, nel rispetto della disposizione
dell'art.  9  del  decreto  legislativo n. 252/2005, che la posizione
individuale  costituita  presso  FONDINPS  puo' essere trasferita, su
richiesta del lavoratore, ad altra forma pensionistica complementare,
dopo che sia trascorso almeno un anno dall'adesione.
  Atteso   che   il   decreto   legislativo  n.  252/2005  pone  come
presupposto,  per  il  conferimento del TFR a FONDINPS, l'assenza, al
momento  del  perfezionamento  del  silenzio-assenso,  di  una  forma
pensionistica  collettiva di riferimento, deve ritenersi che, qualora
tale  forma  venga successivamente costituita, il lavoratore possa ad
essa  aderire anche prima della decorrenza del citato anno dalla data
di  iscrizione  a FONDINPS. In tal caso, il montante gia' conferito a
FONDINPS  resta,  comunque, presso tale forma pensionistica fino allo
scadere  dell'anno,  decorso  il quale potra' essere ricongiunto alla
nuova forma previdenziale prescelta.
    Roma, 21 marzo 2007
                                                Il presidente: Scimia