IL MINISTRO DELL'INTERNO
    Visto  il  decreto  legislativo  8 marzo  2006,  n.  139, recante
riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del
Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco, a norma dell'art. 11 della
legge 29 luglio 2003, n. 229;
    Vista la direttiva del Consiglio 89/106/CEE del 21 dicembre 1988,
relativa    al   ravvicinamento   delle   disposizioni   legislative,
regolamentari  e  amministrative  degli  Stati  membri  concernenti i
prodotti da costruzione;
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993,
n.   246,  recante  il  regolamento  di  attuazione  della  direttiva
89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione;
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998,
n.  37, recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione
incendi, a norma dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n.
59;
    Visto   il  decreto  del  Ministro  dell'interno  4 maggio  1998,
pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 104
del  7 maggio  1998,  recante disposizioni relative alle modalita' di
presentazione   ed   al  contenuto  delle  domande  per  l'avvio  dei
procedimenti  di  prevenzione  incendi,  nonche'  all'uniformita' dei
connessi servizi resi dai Comandi provinciali dei vigili del fuoco;
    Visto   il  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti  14 settembre  2005,  pubblicato  nel supplemento ordinario
alla   Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n.  222  del
23 settembre 2005, recante norme tecniche per le costruzioni;
    Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'interno 16 febbraio 2007,
recante  classificazione  di  resistenza  al  fuoco  di  prodotti  ed
elementi costruttivi di opere da costruzione;
    Rilevata la necessita' di aggiornare i criteri per determinare le
prestazioni   di   resistenza   al  fuoco  che  devono  possedere  le
costruzioni nelle attivita' soggette al controllo del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco;
    Acquisito  il  parere  favorevole  del  Comitato centrale tecnico
scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 10 del decreto
del   Presidente  della  Repubblica  29 luglio  1982,  n.  577,  come
modificato  dall'art.  3  del decreto del Presidente della Repubblica
10 giugno 2004, n. 200;
    Espletata  la  procedura di informazione ai sensi della direttiva
98/34/CE, come modificata dalla direttiva 98/48/CE;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                   Oggetto e campo di applicazione
    1. Il  presente  decreto  stabilisce i criteri per determinare le
prestazioni   di   resistenza   al  fuoco  che  devono  possedere  le
costruzioni nelle attivita' soggette al controllo del Corpo nazionale
dei  vigili  del fuoco, ad esclusione delle attivita' per le quali le
prestazioni  di  resistenza  al fuoco sono espressamente stabilite da
specifiche regole tecniche di prevenzione incendi.
    2.  Le  disposizioni  del  presente  decreto  si  applicano  alle
attivita'  i  cui progetti sono presentati ai Comandi provinciali dei
vigili  del  fuoco  competenti per territorio, per l'acquisizione del
parere  di  conformita'  di cui all'art. 2 del decreto del Presidente
della   Repubblica   12 gennaio  1998,  n.  37,  in  data  successiva
all'entrata in vigore del presente decreto.