IL MINISTRO DELL'INTERNO
                           di concerto con
                     IL MINISTRO PER LE RIFORME
                          E LE INNOVAZIONI
                   NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto  l'articolo 4,  comma 2,  del  decreto  legislativo 19 maggio
2000,  n.  139, che demanda ad apposito regolamento la disciplina del
concorso  pubblico  di accesso alla qualifica iniziale della carriera
prefettizia;
  Visto  il  decreto  4 giugno  2002,  n.  144, di seguito denominato
«Decreto»,  adottato  di  concerto  con  il  Ministro per la funzione
pubblica,   recante   il   regolamento   di   accesso  alla  carriera
prefettizia,   previsto   dall'articolo 4,   comma 2,   del   decreto
legislativo 19 maggio 2000, n. 139;
  Considerato  che  si  e'  nel frattempo concluso il primo concorso,
svoltosi secondo gli istituti ed i criteri innovativi, introdotti con
il citato regolamento;
  Considerato  che  all'esito  delle  procedure concorsuali e' emersa
l'esigenza  oggettiva di introdurre i necessari correttivi al decreto
interministeriale   4 giugno   2002,   n.   144,   per  una  maggiore
semplificazione   dell'intero   procedimento  ed  una  piu'  efficace
organizzazione  delle  stesse  prove  d'esame, anche sotto il profilo
tecnico-operativo;
  Ritenuto,  quindi,  di apportare le necessarie modifiche al decreto
interministeriale 4 giugno 2002, n. 144;
  Ravvisata, inoltre, l'opportunita' di modificare parzialmente anche
il  Regolamento  sui limiti di eta' per la partecipazione ai concorsi
pubblici   di   accesso   ai   ruoli  del  personale  della  carriera
prefettizia,  approvato  con  decreto ministeriale 29 luglio 1999, n.
357;
  Considerato  che  la  contestualita'  delle due modifiche normative
risponde,  tra  l'altro,  ad  esigenze  di  economia  delle procedure
vigenti per l'emanazione dei regolamenti, nonche' di snellimento e di
semplificazione;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato,  reso  dalla  Sezione
Consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 novembre 2006;
  Compiuta  la  comunicazione di rito al Presidente del Consiglio dei
Ministri,  ai  sensi  dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n.
400;
                               Adotta
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1. Al  comma 2  dell'articolo 1  del  Decreto  sostituire le parole
«Capo  del  Dipartimento  per  gli affari interni e territoriali» con
«Capo    del    Dipartimento   per   le   politiche   del   personale
dell'amministrazione   civile   e   per   le  risorse  strumentali  e
finanziarie» e aggiungere, alla fine del periodo, le parole «4ª serie
speciale  -  concorsi  ed esami». Nel secondo periodo, dopo la parola
«riservati» aggiungere «nonche' l'assunzione dei vincitori».
 
          Avvertenza:
              Il  testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  commi 2  e  3  del testo unico delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
          Note alle premesse:
              -  Il testo dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n.
          400  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo e ordinamento
          della   Presidenza   del  Consiglio  dei  Ministri)  e'  il
          seguente:
              «Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
          della  Repubblica,  previa  deliberazione del Consiglio dei
          Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi  entro novanta giorni dalla richiesta, possono
          essere emanati regolamenti per disciplinare:
                a) l'esecuzione    delle    leggi   e   dei   decreti
          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
                b) l'attuazione  e  l'integrazione  delle leggi e dei
          decreti  legislativi  recanti  norme  di principio, esclusi
          quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
          regionale;
                c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi  o  di  atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
                d) l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
          dalla legge;
              2. Con  decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione   del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito  il
          Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la
          disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
          regolamentare  del  Governo,  determinano le norme generali
          regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle
          norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle
          norme regolamentari.
              3. Con  decreto  ministeriale  possono  essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
              4. I  regolamenti  di  cui  al comma 1 ed i regolamenti
          ministeriali  ed  interministeriali,  che  devono recate la
          denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione  della  Corte  dei  conti  e pubblicati nella
          Gazzetta Ufficiale.
              4-bis. L'organizzazione  e  la  disciplina degli uffici
          dei  Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
          sensi  del  comma 2,  su  proposta  del Ministro competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto  legislativo  3 febbraio  1993, n. 29, e successive
          modificazioni,  con  i  contenuti  e  con  l'osservanza dei
          criteri che seguono:
                a) riordino  degli  uffici  di diretta collaborazione
          con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
          tali   uffici   hanno   esclusive  competenze  di  supporto
          dell'organo  di direzione politica e di raccordo tra questo
          e l'amministrazione;
                b) individuazione    degli    uffici    di    livello
          dirigenziale  generale,  centrali  e  periferici,  mediante
          diversificazione  tra  strutture  con funzioni finali e con
          funzioni  strumentali  e  loro  organizzazione per funzioni
          omogenee  e  secondo criteri di flessibilita' eliminando le
          duplicazioni funzionali;
                c) previsione  di  strumenti  di  verifica  periodica
          dell'organizzazione e dei risultati;
                d) indicazione    e    revisione    periodica   della
          consistenza delle piante organiche;
                e) previsione  di  decreti ministeriali di natura non
          regolamentare  per  la definizione dei compiti delle unita'
          dirigenziali    nell'ambito   degli   uffici   dirigenziali
          generali.».
              - Il   testo   dell'art.   4,   comma 2,   del  decreto
          legislativo 19 maggio 2000, n. 139 (Disposizioni in materia
          di   rapporto  di  impiego  del  personale  della  carriera
          prefettizia,  a  norma  dell'art.  10 della legge 28 luglio
          1999, n. 266) e' il seguente:
              «2. Al concorso sono ammessi i candidati in possesso di
          laurea   specialistica.  Con  regolamento  da  emanare  con
          decreto  del  Ministro  dell'interno,  di  concerto  con il
          Ministro  per  la  funzione  pubblica, entro sei mesi dalla
          data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto, sono
          indicati  la  classe di appartenenza dei corsi di studio ad
          indirizzogiuridico,  economico e storico-sociologico per il
          conseguimento  della  laurea  specialistica  prescritta per
          l'ammissione  al  concorso,  nonche'  i  diplomi di laurea,
          utili  ai  medesimi  fini, rilasciati secondo l'ordinamento
          didattico  vigente  prima  del  suo  adeguamento  ai  sensi
          dell'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127,
          e   delle   sue   disposizioni  attuative.  Con  lo  stesso
          regolamento   sono,   altresi',   stabilite   le  forme  di
          preselezione  per  la  partecipazione al concorso, le prove
          d'esame,  scritte e orali, le prime in numero non inferiore
          a  quattro,  le  modalita'  di svolgimento del concorso, di
          composizione della commissione giudicatrice e di formazione
          della   graduatoria,   e  sono  individuati  i  diplomi  di
          specializzazione  ed  i  titoli  di  dottorato  di  ricerca
          valutabili ai fini della formazione della graduatoria.».
              -  Il  decreto del Ministro dell'interno 4 giugno 2002,
          n.  144  (Regolamento  recante  la  disciplina del concorso
          pubblico  di accesso alla qualifica iniziale della carriera
          prefettizia)  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 171
          del 23 luglio 2002.
              -  Il  decreto  del Ministro dell'interno del 29 luglio
          1999,  n. 357 (Regolamento recante norme sui limiti di eta'
          per  la  partecipazione  ai concorsi pubblici di accesso ai
          ruoli   del   personale   della  carriera  prefettizia)  e'
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  18 ottobre 1999, n.
          245.
          Nota all'art. 1:
              - Si  riporta  il  testo dell'art. 1 del citato decreto
          del Ministro dell'interno 4 giugno 2002, n. 144, cosi' come
          modificato dal presente decreto:
              «Art.  1 (Accesso alla carriera prefettizia). - 1. Alla
          qualifica  iniziale  della  carriera  prefettizia si accede
          mediante  concorso  pubblico  a  carattere  nazionale,  per
          titoli ed esami.
              2. Il bando di concorso e' emanato con decreto del Capo
          del   Dipartimento   per   le   politiche   del   personale
          dell'amministrazione  civile e per le risorse strumentali e
          finanziarie  e  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale della
          Repubblica italiana, 4ª serie speciale - Concorsi ed esami.
          Il decreto indica le modalita' di svolgimento del concorso,
          i  requisiti di ammissione, il diario e le sedi della prova
          preselettiva  e  delle  prove  d'esame, scritte ed orali, i
          titoli   valutabili   ai   fini   della   formazione  della
          graduatoria,  le  modalita'  della  loro  presentazione, le
          percentuali  dei  posti riservati, nonche' l'assunzione dei
          vincitori.
              3. La  determinazione  del  numero  dei  posti  messi a
          concorso  puo' essere effettuata anche sulla base dei posti
          che  si  renderanno  disponibili  entro  l'anno  in  cui e'
          indetto il concorso e nel biennio successivo.».