Con  decreto  del direttore generale per lo sviluppo produttivo e
la  competitivita'  e  del  direttore  generale  della tutela e delle
condizioni   di  lavoro  del  9 marzo  2007;  Visto  il  decreto  del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459; Visto altresi' la
direttiva  del  Ministro  delle  attivita' produttive del 19 dicembre
2002,  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n.  77  del  2 aprile 2003; Vista l'istanza presentata dall'organismo
Vericert  S.r.l.,  con  sede  legale  in  via  Uso,  20/22 - Torriana
(Rimini),  acquisita  in  atti  di questo Ministero in data 24 agosto
2005,   prot.   n.   48840,   volta   ad   ottenere  l'autorizzazione
all'esercizio  delle  attivita'  di certificazione relativa ad alcuni
tipi  di  macchine  di  cui all'allegato IV al decreto del Presidente
della  Repubblica  24 luglio  1996, n. 459, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, supplemento ordinario n. 146 del
6 settembre  1996;  Vista  la nota dell'organismo Vericert S.r.l. con
sede  legale in via Uso, 20/22 - Torriana (Rimini), acquisita in atti
di  questo  Ministero in data 4 dicembre 2006, prot. n. 70192, con la
quale   e'  stata  integrata  e  completata  la  documentazione  gia'
prodotta; Considerato che l'organismo Vericert S.r.l. con sede legale
in   via   Uso,   20/22   -  Torriana  (Rimini),  ha  attestato,  con
dichiarazione  sostitutiva  di  atto notorio del 13 novembre 2006, di
essere  in  possesso dei requisiti minimi di cui all'allegato VII del
decreto  del  Presidente della Repubblica del 24 luglio 1996, n. 459;
Considerato  l'esito  dell'esame  istruttorio esperito congiuntamente
con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale nella riunione
tenutasi  presso  il  Ministero  dello  sviluppo  economico  in  data
19 dicembre  2006,  le  cui  risultanze sono indicate nel verbale del
20 dicembre 2006, prot. n. 74033;
    L'organismo  Vericert  S.r.l. con sede legale in via Uso, 20/22 -
Torriana  (Rimini),  e'  autorizzato ad emettere certificazioni CE in
conformita'  ai  requisiti  essenziali  di  sicurezza  per i seguenti
prodotti di cui all'allegato IV della direttiva 89/392/CEE:
A. Macchine:
    1.  Seghe circolari (monolama e multilama) per la lavorazione del
legno  e  di materie assimilate o per la lavorazione della carne e di
materie assimilate.
    2.  Spianatrici  ad  avanzamento  manuale  per la lavorazione del
legno.
    3.  Piallatrici su una faccia a carico e/o scarico manuale per la
lavorazione del legno.
    4.  Seghe  a  nastro, a tavola fissa o mobile, e seghe a nastro a
carrello mobile, a carico e/o scarico manuale, per la lavorazione del
legno  e  di materie assimilate o per la lavorazione della carne e di
materie assimilate.
    5.  Macchine  combinate  dei  tipi  di cui ai punti da 1 a 4 e al
punto 7 per la lavorazione del legno e di materie assimilate.
    6.  Tenonatrici a mandrini multipli ad avanzamento manuale per la
lavorazione del legno.
    7.  Fresatrici  ad  asse verticale, ad avanzamento manuale per la
lavorazione del legno e di materie assimilate.
    8. Seghe a catena portatili da legno.
    9.  Presse,  comprese  le piegatrici, per la lavorazione a freddo
dei  metalli,  a carico e/o scarico manuale, i cui elementi mobili di
lavoro  possono  avere  una  corsa  superiore  a 6 mm e una velocita'
superiore a 30 mm/s.
    10.   Formatrici   delle   materie   plastiche  per  iniezione  e
compressione a carico o scarico manuale.
    11. Formatrici della gomma a iniezione o compressione, a carico o
scarico manuale.
    12. Macchine per lavori sotterranei dei seguenti tipi:
      macchine mobili su rotaia, locomotive e benne di frenatura,
      armatura semovente idraulica,
      con  motore  a  combustione  interna  destinati ad equipaggiare
macchine per lavori sotterranei.
    13.  Benne  di  raccolta  di  rifiuti  domestici a carico manuale
dotate di un meccanismo di compressione.
    15. Ponti elevatori per veicoli.
    16.  Apparecchi  per il sollevamento di persone con un rischio di
caduta verticale superiore a 3 metri.
B. Componenti di sicurezza:
    3.  Schemi  mobili automatici per la protezione delle macchine di
cui al punto A9, 10 e 11.
    L'autorizzazione ha la durata di tre anni, a decorrere dalla data
di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.