IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

  Vista   la  legge  11 gennaio  1996,  n.  23,  recante  «Norme  per
l'edilizia  scolastica»  e  che,  all'art. 3, individua le competenze
degli enti locali in materia;
  Vista  la  legge 21 dicembre 2001, n. 443 (c.d. «legge obiettivo»),
che,  all'art.  1,  ha  stabilito  che  le infrastrutture pubbliche e
private  e  gli  insediamenti  strategici  e  di preminente interesse
nazionale,  da  realizzare  per  la modernizzazione e lo sviluppo del
Paese,  vengano  individuati  dal  Governo  attraverso  un  programma
formulato  secondo  i  criteri e le indicazioni procedurali contenuti
nello  stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in
sede  di  prima applicazione della legge, il suddetto programma entro
il  31 dicembre  2001;  adempimento  che  questo  Comitato  stesso ha
assolto con delibera 21 dicembre 2001, n. 121;
  Vista  la  legge  1° agosto 2002, n. 166, che, all'art. 13, oltre a
recare  modifiche  al  menzionato  art.  1  della  legge n. 443/2001,
autorizza  limiti  di impegno quindicennali per la progettazione e la
realizzazione  delle  opere incluse nel programma approvato da questo
Comitato  e  per  interventi  nel  settore  idrico  di competenza del
Ministero  delle  infrastrutture  e  dei trasporti e prevede che, con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto
con  il  Ministro  dell'economia  e delle finanze, sono individuati i
soggetti   autorizzati  a  contrarre  mutui  o  ad  effettuare  altre
operazioni finanziarie;
  Visto   il   decreto  legislativo  20 agosto  2002,  n.  190,  come
modificato  ed  integrato  dal decreto legislativo 17 agosto 2005, n.
189,   e   le  cui  disposizioni  sono  state  trasfuse  nel  decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
  Vista  la legge 27 dicembre 2002, n. 289, e, in particolare, l'art.
80,   comma 21,   che   prevede,   nell'ambito  del  programma  delle
infrastrutture   strategiche  di  cui  alla  legge  n.  443/2001,  la
predisposizione  -  da  parte del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti    di    concerto    con   il   Ministro   dell'istruzione,
dell'universita'  e  della  ricerca  -  di un «Piano straordinario di
messa   in  sicurezza  degli  edifici  scolastici»,  con  particolare
riguardo a quelli insistenti nelle zone soggette a rischio sismico, e
che  dispone  la sottoposizione di detto piano a questo Comitato che,
sentita  la Conferenza Unificata, ripartisce le risorse, tenuto conto
di quanto stabilito dall'art. 3 della legge n. 23/1996;
  Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350, e visti in particolare:
    l'art.  3, comma 91, che destina al «Piano straordinario di messa
in  sicurezza  degli  edifici scolastici» un importo non inferiore al
10%  delle  risorse  di  cui  all'art.  13,  comma 1,  della legge n.
166/2002, che risultano disponibili al 1° gennaio 2004;
    l'art.  4,  comma 176,  che autorizza ulteriori limiti di impegno
nel biennio 2005-2006 per la realizzazione delle opere strategiche di
cui alle leggi citate ai punti precedenti;
  Vista  la  delibera 20 dicembre 2004, n. 102 (Gazzetta Ufficiale n.
186/2005),  con  la  quale  questo  Comitato,  ai sensi del combinato
dell'art.  80,  comma 21,  della  legge  n.  289/2002  e dell'art. 3,
comma 91, della legge n. 350/2003:
    ha quantificato in complessivi euro 43.900.000 le quote di limiti
di impegno da riservare al piano straordinario;
    ha  preso  atto  che il piano predisposto secondo la procedura di
cui  alla  richiamata normativa non riporta l'elenco degli interventi
da  effettuare,  bensi'  individua  il  percorso per la redazione dei
programmi  pluriennali  a  base regionale - da predisporre nei limiti
delle  disponibilita',  da  ripartire  tra  le regioni sulla base del
«rischio  potenziale» - ed ha ritenuto che l'effettiva dimensione del
piano  e del fabbisogno prioritario potessero essere definiti solo in
prosieguo;
    ha approvato il primo programma stralcio per un costo complessivo
di   euro   193.883.695   in   termini  di  volume  di  investimenti,
corrispondente   ad  un  limite  di  impegno  quindicennale  di  euro
17.316.398,36,  individuando  il  soggetto  abilitato  ad accendere i
relativi  mutui  nel  titolare  del  singolo  intervento (provincia o
comune);
    ha  invitato  i Ministri interessati a relazionare periodicamente
sull'attuazione  di detto programma e a sottoporre a questo Comitato,
non  appena  ultimato  l'iter  di  rito,  altro programma stralcio da
predisporre nei limiti del volume di investimenti attivabili al tasso
di  interesse  praticato  al momento dalla Cassa depositi e prestiti,
con   la   residua   quota   di  limiti  di  impegno,  indicata  pari
complessivamente a euro 26.584.601,64;
  Vista  l'intesa istituzionale raggiunta, ai sensi del punto 5 della
suddetta  delibera,  dalla  Conferenza  unificata  nella  seduta  del
13 ottobre 2005 e visto il relativo documento di attuazione;
  Vista  la  delibera  2 dicembre 2005, n. 157 (Gazzetta Ufficiale n.
117/2006),  con  la  quale,  anche  in  relazione  ai contenuti della
menzionata   Intesa,  sono  state  apportate  alcune  modifiche  alla
delibera  sopra  citata  e  con  la  quale in particolare, per quanto
concerne  i  profili  regolatori, e' stato previsto che le «economie»
realizzate  nelle  varie  fasi  procedimentali restino vincolate alla
realizzazione  dell'intervento  sino  al completamento dello stesso e
sono  state  fornite  indicazioni  sugli  adempimenti  a carico degli
istituti prescelti per il finanziamento dai vari enti beneficiari;
  Vista  la  nota 29 settembre 2006, prot. n. B3/1973 - integrata con
nota  31 ottobre 2006, prot. n. B3/1/2278 - con la quale il Ministero
delle  infrastrutture  ha trasmesso la proposta del secondo programma
stralcio  attuativo del Piano straordinario per la messa in sicurezza
degli  edifici scolastici, precisando che il Ministero della pubblica
istruzione  avrebbe  formalizzato il proprio concerto nel corso della
seduta di questo Comitato;
  Vista la nota 29 settembre 2006, prot. n. B/1/1975, con la quale il
Ministero istruttore ha trasmesso la relazione semestrale sullo stato
di avanzamento del primo programma stralcio al 30 giugno 2006;
  Considerato che con decreto 27 maggio 2003, n. 512/ES, il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti aveva proceduto ad istituire una
Commissione tecnico scientifica, con funzioni di supporto tecnico per
le attivita' di cui all'art. 80, comma 21, della legge n. 289/2002, e
che  detta  Commissione  e'  stata  successivamente  integrata  con i
rappresentanti di tutte le regioni;
  Considerato  che  come  comunicato  dal  Ministero  della  pubblica
istruzione  con nota 31 ottobre 2006, n. VIII/2055, la regione Lazio,
con  delibera  27 stesso mese, n. 745, ha apportato alcune rettifiche
ed  un'integrazione  al  piano  di  propria  competenza  di  cui alla
precedente delibera 12 settembre 2006, n. 593;
  Considerato    che    la   Conferenza   Unificata,   nella   seduta
dell'8 novembre  2006,  ha  espresso  parere  favorevole  sul secondo
programma  stralcio  con  riserva  -  da  parte  delle  regioni  - di
apportare  eventuali  correzioni  ai  dati di competenza e che, nella
successiva  seduta  del  16 novembre  2006,  la  Conferenza stessa ha
acquisito  i  documenti  di  rettifica  nel frattempo pervenuti dalle
regioni Emilia Romagna, Veneto, Toscana e Marche;
  Considerato   che  la  quota  residua  di  limiti  di  impegno,  da
considerare  disponibile  per  il  secondo  programma stralcio, e' da
quantificare, piu' puntualmente, in euro 26.584.101,64;
  Udita la relazione del Ministro delle infrastrutture;
  Acquisita   in   seduta   l'intesa   del  Ministro  della  pubblica
istruzione;
                             Prende atto

  1.  delle  risultanze  dell'istruttoria  svolta dal Ministero delle
infrastrutture ed in particolare:
  1.1 per quanto concerne la proposta di secondo programma stralcio:
    che  la  Commissione  tecnico-scientifica  citata  in premessa ha
elaborato,  su  richiesta  del  Ministero  delle  infrastrutture,  un
criterio  di ripartizione dei fondi disponibili tra le regioni basato
su  un  indicatore  di  consistenza  costruito  sulla  base  dei dati
riportati  nel  piano  straordinario  per la messa in sicurezza degli
edifici  scolastici  e  successivamente  affinato,  indicatore che in
definitiva  e'  in  funzione  della  numerosita'  ed estensione degli
edifici  scolastici  caratterizzati  da una vulnerabilita' medio-alta
ricadenti   nelle  diverse  zone  sismiche  e  che  non  si  discosta
significativamente  da  quello  utilizzato  per  il  primo  programma
stralcio;
    che  il  programma e' stato predisposto su proposta delle regioni
che,  nel  programmare  le risorse loro riservate, hanno tenuto conto
delle  linee  guida per la selezione degli interventi formulate dalla
suddetta   Commissione  tecnico-scientifica  e,  tra  l'altro,  della
«gravita' del rischio» e della cantierabilita' dell'intervento;
    che  la  citata Commissione tecnico scientifica, nella seduta del
21 luglio 2006, preso atto che non tutte le regioni avevano formulato
le  proprie  proposte  di  programmazione  e  ritenendo  di non poter
penalizzare  quelle  che  avevano gia' adempiuto ai loro obblighi, ha
approvato  il  secondo  programma  stralcio,  accantonando le risorse
relative alle regioni Lazio e Calabria;
    che  la  Commissione, nella stessa seduta, ha altresi' accolto le
proposte  di  definanziamento  avanzate  da  alcune  regioni  per  un
ammontare  complessivo  in  termini di volume di investimenti di euro
10.479.167,40 e, contestualmente, ha approvato le proposte aggiuntive
al  secondo  programma  stralcio  da finanziare con le risorse resesi
cosi' disponibili;
    che   la  Commissione,  nella  seduta  del  17 ottobre  2006,  ha
esaminato  le  proposte delle regioni Lazio e Calabria, nel frattempo
pervenute, licenziando cosi' un'ipotesi di allocazione del 100% delle
risorse   considerate  disponibili,  pur  rilevando  che  la  regione
Calabria  che  non  sempre  ha proceduto alla puntuale individuazione
dell'edificio scolastico oggetto di intervento;
    che  il  programma,  quale  risulta dalle integrazioni di Lazio e
Calabria,  ed  al  netto  dei 20 interventi finanziati con le risorse
revocate  riguarda  876  interventi  per un costo complessivo di euro
300.637.006,77;
    che,  a  seguito di integrazioni contenute nei suddetti documenti
di  rettifica,  l'ammontare  delle risorse da revocare - indicato dal
Ministero  delle  infrastrutture  sempre  in  termini  di  volume  di
investimenti  -  si  e'  incrementato  a  euro 14.932.419,22 e che le
proposte  aggiuntive al secondo programma stralcio (32 interventi del
costo   di  euro  14.831.419,22)  assorbono  quasi  integralmente  le
conseguenti disponibilita';
    che  vengono  confermate,  con  limitate  modifiche, le procedure
attuative  stabilite,  con  riferimento  al primo programma stralcio,
nella  richiamata  Intesa  della  Conferenza  unificata  e  che, piu'
specificatamente,  le  modifiche  investono  esclusivamente  la parte
informativa   della   «dichiarazione   di   coerenza»   tra  progetto
provinciale   o   comunale   e   contenuti  del  programma  stralcio,
dichiarazione  prevista  dal  documento  attuativo  della  richiamata
intesa   interministeriale  e  rilasciata  a  cura  del  responsabile
regionale;
  1.2  per  quanto  concerne  la  relazione semestrale sullo stato di
avanzamento dei lavori relativi al primo programma stralcio:
    che   alla  data  del  30 giugno  2006  risultavano  in  fase  di
attivazione  60  interventi  su  738  interventi,  pari all'8,13% del
numero di interventi finanziati;
    che  detti interventi risultano concentrati in sei regioni per un
importo di euro 11.306.257,67 (5,38% del totale finanziato);
    che  le  regioni  piu'  attive  sono  risultate  la  Calabria (40
interventi  per  euro  4.945.000),  la Sicilia (6 interventi per euro
2.941.791) e le Marche (10 interventi per euro 2.168.678);
    che  le  motivazioni  addotte  dalle  regioni per giustificare il
ritardo sono cosi' rappresentate:
      il  termine  di centocinquanta giorni concesso per la redazione
dei   progetti   e'   risultato,   nella   maggior  parte  dei  casi,
insufficiente  anche  alla luce delle necessarie indagini strutturali
sugli edifici;
      i  progetti  proposti  dagli  enti  attuatori  hanno bisogno di
aggiornamenti piu' o meno estesi;
    che,  nel  sottolineare  come  sussista  una  correlazione fra la
dimensione  finanziaria  di  ciascun  intervento  e  la  complessita'
progettuale  e  procedurale  dello stesso, la relazione specifica che
per  giungere  all'emissione  della citata «attestazione di coerenza»
sono    da    considerare    ammissibili   tempi   che   variano   da
duecentocinquantacinque giorni, nel caso di progetto coerente fin dal
primo esame, a quattrocentosessantacinque giorni nel caso di progetto
che richieda una nuova e completa ristesura e che, superata la soglia
massima   dei   quattrocentosessantacinque   giorni,   e'  necessario
verificare la effettiva fattibilita' dell'intervento;
  2. degli esiti della riunione preparatoria e in particolare:
    che si e' rilevato come il Ministero delle infrastrutture - nello
sviluppare il volume di investimenti attivabile con la suddetta quota
residua (euro 26.584.601,64) - abbia tenuto conto dei tassi praticati
dalla  Cassa  depositi  e  prestiti  alla  data  dell'8 febbraio 2006
(3,734%),  quantificando  quindi  l'ammontare  delle  risorse in euro
301.237.342,76  dei quali, come sopra esposto, il programma finalizza
il 100%;
    che si e' preso atto come il tasso applicato ai prestiti ordinari
dalla Cassa depositi e prestiti attivi un volume di investimenti pari
a  euro  295.199.000  con  un  differenziale,  rispetto al totale del
programma, di oltre euro 6.000.000;
    che  si  e'  quindi  deciso  di  proporre  a  questo Comitato una
riduzione   proporzionale  delle  risorse  attribuite  alle  regioni,
proposta   che   questo   Comitato   stesso   ritiene   condivisibile
considerando  la  modesta  entita' di detta riduzione (2,01%) e anche
tenendo  conto che il costo dei singoli interventi sara' puntualmente
quantificabile   solo   in   fase   di   redazione   della   relativa
progettazione;
                              Delibera:

1. Approvazione 2° programma stralcio.
  Ai  sensi  del  combinato  dell'art.  80,  comma 21, della legge n.
289/2002 e dell'art. 3, comma 91 della legge n. 350/2003 e' approvato
-  con  le  modifiche richieste dalle regioni Emilia Romagna, Veneto,
Toscana,  Marche  e  Lazio  il secondo programma stralcio di messa in
sicurezza degli edifici scolastici, che costituisce l'allegato 1 alla
presente delibera, della quale forma parte integrante.
  Il programma riguarda n. 876 interventi per un costo complessivo di
euro  295.199.000, che tiene conto del ridimensionamento citato nella
«presa  d'atto» e conseguente al diverso saggio d'interesse praticato
dalla  Cassa depositi e prestiti alla data della riunione preliminare
dell'odierna  seduta  rispetto  alla data (8 febbraio 2006) in cui il
Ministero  istruttore ha proceduto alla quantificazione del volume di
investimento  attivabile  con  la quota residua dei limiti di impegno
indicata nella delibera n. 102/2004.
  Detto  programma  e'  articolato  negli  interventi  dettagliati in
tabelle  distinte  per  regioni  che  riportano  l'indicazione  della
Provincia  e  del Comune, la denominazione dell'edificio scolastico e
l'importo   per   l'adeguamento   sismico  quantificato  in  base  al
ridimensionamento  di  cui  sopra  e riportato nella colonna «importo
rimodulato».
  Si  riporta  qui di seguito il prospetto riepilogativo a livello di
regione:

                                                    (importi in euro)
=====================================================================
        Regioni         |    2°    |       Programma        |Stralcio
=====================================================================
                        |          |Importo proposte        |
                        |n. interv.|regionali RIMODULATO (*)|%
---------------------------------------------------------------------
Abruzzo                 |96        |7.858.330,68            |6,05
---------------------------------------------------------------------
Basilicata              |23        |12.308.655,73           |4,17
---------------------------------------------------------------------
Calabria                |265       |49.176.803,60           |16,66
---------------------------------------------------------------------
Campania                |94        |59.685.220,43           |20,21
---------------------------------------------------------------------
Emilia-Romagna          |42        |10.419.237,88           |3,53
---------------------------------------------------------------------
Friuli-Venezia Giulia   |8         |7.998.666,25            |2,71
---------------------------------------------------------------------
Lazio                   |52        |22.491.716,38           |7,62
---------------------------------------------------------------------
Liguria                 |7         |1.681.660,29            |0,57
---------------------------------------------------------------------
Lombardia               |6         |1.239.685,47            |0,42
---------------------------------------------------------------------
Marche                  |34        |12.957.408,13           |4,39
---------------------------------------------------------------------
Molise                  |6         |5.784.872,20            |1,96
---------------------------------------------------------------------
Piemonte                |2         |1.357.284,09            |0,46
---------------------------------------------------------------------
Puglia                  |11        |7.053.957,32            |2,39
---------------------------------------------------------------------
Sicilia                 |120       |46.785.631,63           |15,85
---------------------------------------------------------------------
Toscana                 |61        |22.079.141,21           |7,48
---------------------------------------------------------------------
Trentino-A.A. - P.A.    |          |                        |
Bolzano                 |1         |441.974,82              |0,15
---------------------------------------------------------------------
Trentino-A.A. - P.A.    |          |                        |
Trento                  |1         |441.974,82              |0,15
---------------------------------------------------------------------
Umbria                  |17        |10.714.214,42           |3,63
---------------------------------------------------------------------
Veneto                  |30        |4.722.564,65            |1,60
---------------------------------------------------------------------
Totale                  |876       |295.199.000,00          |100,00
  (*) L'importo complessivo risulta suddiviso come segue: Nord 9,59%,
Centro 31,13% e Sud 59,29 %.

  1.2  L'onere relativo al 2° programma stralcio di cui al precedente
punto  1.1  viene imputato sulle quote di euro 3.304.601,64 e di euro
23.280.000 accantonati - rispettivamente - a valere sul quarto limite
d'impegno  decorrente  dal  2005,  e  sul  quinto  limite  d'impegno,
decorrente dal 2006, di cui all'art. 13 della legge n. 166/2002, come
rifinanziato dalla legge n. 350/2003.
  1.3  Il  soggetto abilitato ad accendere i mutui o ad effettuare le
altre  operazioni  finanziarie, ai sensi del menzionato art. 13 della
legge  n.  166/2002,  e'  il  soggettotitolare dell'intervento, cioe'
l'ente   (provincia   o   comune)   competente   alla   realizzazione
dell'intervento ammesso a finanziamento.
  Ai fini indicati si riporta nelle tabelle di cui al citato allegato
anche  la  quota  massima di limite di impegno attribuita per ciascun
intervento con la specificazione dell'anno di riferimento.
  Detta quota e' da intendere, come esposto, quale misura massima del
finanziamento  dell'intervento  considerato  a  carico  delle risorse
recate  dall'art. 13 della legge n. 166/2002, come rifinanziato dalla
legge n. 350/2003.
  1.4 Fermo restando che il limite massimo di costo da considerare in
questa  sede  non  puo'  superare  l'importo  indicato  nella stesura
originaria  del  Programma  e  riportato  nel  piu'  volte menzionato
allegato 1 in apposita colonna, si applicano le seguenti disposizioni
per l'ipotesi di incapienza del contributo:
    qualora  il costo dell'intervento, come quantificato nel progetto
preliminare,  superi  il volume di investimenti attivato con la quota
di   limite   d'impegno   attribuita  all'intervento  stesso,  l'ente
beneficiario   provvedera'   ad   identificare  un  lotto  funzionale
finanziabile  con le disponibilita' ovvero a reperire altra fonte per
la necessaria integrazione della copertura finanziaria;
    in   caso   contrario  l'intervento  si  intende  automaticamente
definanziato  e  la regione interessata provvedera' a finanziare, con
il   complesso   delle   disponibilita'   recuperate  a  seguito  dei
definanziamenti,  gli  interventi  prioritari  nell'ambito  di quelli
cosi'  stralciati,  dando  immediata  comunicazione degli esiti della
selezione  al  Ministero  delle  infrastrutture ed al Ministero della
pubblica istruzione.
  1.5  Per  l'utilizzo delle economie e gli altri aspetti procedurali
connessi   all'erogazione   delle  risorse  e  all'eventuale  mancato
rispetto  del termine massimo stabilito per la consegna dei lavori si
applicano  le  direttive di cui alla menzionata delibera n. 102/2004,
come modificata dalla delibera n. 157/2005.
  2. Riprogrammazione economie derivanti dal 1° programma stralcio.
  2.1  Sono  integralmente  definanziati  gli  interventi di cui alla
prima   parte   dell'allegato   2  alla  presente  delibera,  di  cui
costituisce parte integrante.
  2.2  Sono parzialmente definanziati, per l'importo indicato accanto
a  ciascuna voce, gli interventi di cui alla seconda parte del citato
allegato   2:   la   quota   di  limite  di  impegno  da  considerare
conseguentemente disponibile e' stata calcolata operando, sulla quota
originaria,  una  riduzione  proporzionale  alla  riduzione del costo
dell'intervento.
  Gli  interventi  di cui al presente punto restano assoggettati alle
disposizioni riportate al precedente punto 1.4.
  2.3  Le  quote  di  limite  di  impegno  recuperate  a  seguito dei
definanziamenti   di   cui   ai  precedenti  punti  2.1  e  2.2  sono
riprogrammate  come  al  prospetto riportato nell'allegato 3, che del
pari forma parte integrante della presente delibera e i cui contenuti
vengono come appresso sintetizzati:

                                                    (importi in euro)
=====================================================================
              |1°|   Programma    |Riprogrammazione|
=====================================================================
              |  |Limite di       |                |
              |  |impegno         |                |Limite di impegno
Regione       |N.|assegnato       |N.              |riprogrammato
---------------------------------------------------------------------
Campania      |5 |275.085,05      |5               |275.085,05
---------------------------------------------------------------------
Emilia Romagna|8 |62.697,95       |3               |62.697,95
---------------------------------------------------------------------
Lombardia     |1 |36.079,73       |2               |36.079,73
---------------------------------------------------------------------
Marche        |3 |92.021,53       |3               |92.021,53
---------------------------------------------------------------------
Puglia        |3 |87.080,49       |2               |80.471,30
---------------------------------------------------------------------
Sicilia       |11|438.606,76      |7               |438.606,76
---------------------------------------------------------------------
Toscana       |18|297.859,95      |8               |297.859,95
---------------------------------------------------------------------
Veneto        |3 |44.117,90       |2               |44.117,90
---------------------------------------------------------------------
Totale        |52|1.333.549,36    |32              |1.326.940,17

  La quota di limite di impegno assegnata nel menzionato allegato 3 a
ciascun  intervento  rappresenta la misura massima di finanziamento a
carico delle risorse di cui alla presente delibera.
  Per  l'ipotesi  di  incapienza  del  contributo  rispetto  al costo
riportato  nel citato allegato 3, per l'utilizzo delle economie e per
gli  altri aspetti procedurali, si applicano le medesime disposizioni
di cui ai precedenti punti 1.4 e 1.5.
                               Invita

Il Ministero delle infrastrutture
    a  indicare,  nella relazione sullo stato di attuazione del primo
programma stralcio al 31 dicembre 2006 che verra' sottoposta a questo
Comitato  di  concerto con il Ministero della pubblica istruzione, le
soluzioni  individuate  per  superare  le  criticita' segnalate nella
relazione esaminata nell'odierna seduta ed in particolare per ridurre
i tempi di avvio della realizzazione degli interventi;
    a  riferire  la  relazione  relativa  al primo semestre 2007 e le
relazioni  successive,  da  sottoporre  del pari a questo Comitato di
concerto  con  il  Ministero  della  pubblica  istruzione  e  con  la
periodicita' prevista nella delibera n. 102/2004, anche allo stato di
attuazione del secondo programma stralcio.
      Roma, 17 novembre 2006

                                               Il presidente delegato
                                                   Padoa Schioppa


Il segretario del CIPE
         Gobbo

Registrata alla Corte dei conti il 28 marzo 2007
Ufficio  di  controllo  Ministeri economico-finanziari, registro n. 2
Economia e finanze, foglio n. 29