IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
  Visto   l'art.  67,  primo  comma,  del  testo  unico  delle  leggi
sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del
Presidente  della  Repubblica  13 febbraio  1959, n. 449, che prevede
l'obbligo  del  pagamento  annuale  di  un contributo di vigilanza da
parte  dell'Istituto nazionale delle assicurazioni e delle imprese di
assicurazione e di capitalizzazione;
  Vista  la  legge  12 agosto  1982, n. 576, recante la riforma della
vigilanza  sulle  assicurazioni e, in particolare, l'art. 25, secondo
comma, come sostituito dall'art. 4, comma 26, del decreto legislativo
13 ottobre  1998,  n.  373,  recante  razionalizzazione  delle  norme
sull'ISVAP,  il  quale  ha  previsto  che  il  contributo  e' versato
direttamente   all'Istituto  per  la  vigilanza  sulle  assicurazioni
private  e  di  interesse  collettivo (ISVAP), istituito con l'art. 3
della suddetta legge, entro il 31 luglio di ogni anno, nella misura e
secondo le modalita' stabilite con decreto del Ministro delle finanze
da   emanare  entro  il  30 giugno,  e  che  lo  stesso  Ministro  e'
autorizzato  ad adeguare il contributo in relazione agli oneri atti a
coprire le effettive spese di funzionamento dell'ISVAP;
  Visto  il  decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il
codice  delle  assicurazioni private, entrato in vigore il 1° gennaio
2006,  e,  in  particolare,  gli  articoli 335  riguardante  la nuova
disciplina  dell'obbligo  di  pagamento  annuale  di un contributo di
vigilanza da parte delle imprese di assicurazione e riassicurazione e
354 recante abrogazioni e norme transitorie;
  Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che
ha   istituito   il   Ministero   dell'economia   e   delle  finanze,
attribuendogli  le  funzioni dei Ministeri del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica e delle finanze;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze
26 giugno  2006,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  150 del
30 giugno  2006,  con  il quale sono state determinate la misura e le
modalita'  di  versamento  all'ISVAP  del contributo di vigilanza per
l'anno 2006;
  Considerato   che   occorre   provvedere  alla  determinazione  del
contributo  di  vigilanza  dovuto  dalle  imprese  di assicurazione e
riassicurazione  per  l'anno  2007 nella misura e con le modalita' di
versamento adeguate alle esigenze di funzionamento dell'ISVAP;
  Visto   il  provvedimento  dell'ISVAP  2 dicembre  2005,  n.  2397,
pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 292 del 16 dicembre 2005 con
il  quale  e'  stata determinata l'aliquota per gli oneri di gestione
nella  misura  del  5,34  per  cento dei premi, escluse le tasse e le
imposte, incassati nell'esercizio 2006 dalle imprese di assicurazione
e  di  riassicurazione, ai fini della determinazione dei contributi e
degli  oneri di qualsiasi natura e specie posti a carico delle stesse
imprese;
  Visto  il  bilancio  di  previsione per l'esercizio 2007 pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  16  del 20 gennaio 2007 che evidenzia
spese  di  funzionamento  per  il  2007,  pari  a euro 50.525.000,00,
interamente  coperte  dalle  entrate  come  previste dalle variazioni
apportate dal Consiglio dell'ISVAP nella seduta del 30 gennaio 2007;
  Vista la comunicazione dell'ISVAP del 7 febbraio 2007, con la quale
viene  individuato  il  fabbisogno  dell'Istituto  per  l'anno  2007,
relativamente  al  contributo  di vigilanza a carico delle imprese di
assicurazione  e  riassicurazione, pari a euro 42.285.000,00, e viene
resa nota la stima dell'ammontare dei premi incassati nell'anno 2006,
rispettivamente,    dalle    imprese    che    esercitano    i   rami
dell'assicurazione diretta e l'attivita' di sola riassicurazione;
  Considerata  la  delibera del Consiglio dell'ISVAP nella seduta del
31 gennaio  2007,  con la quale viene proposto di lasciare invariate,
rispetto  al  2006,  le  aliquote  ai  fini  della determinazione del
contributo di vigilanza per l'anno 2007;
                              Decreta:
                               Art. 1.
      Contributo di vigilanza dovuto per l'anno 2007 all'ISVAP
  1.  Il contributo di vigilanza dovuto per l'anno 2007 all'ISVAP, ai
sensi  dell'art.  335,  commi da  2  a  6,  del  decreto  legislativo
7 settembre  2005, n. 209, dalle imprese di assicurazione nazionali e
dalle  rappresentanze  di imprese con sede in un Paese terzo rispetto
all'Unione  europea,  che operano nel territorio della Repubblica, e'
stabilito  nella  misura  dello  0,42  per  mille dei premi incassati
nell'esercizio  2006,  per le assicurazioni sulla vita, le operazioni
di capitalizzazione e le assicurazioni contro i danni.
  2.  Il contributo di vigilanza per l'anno 2007 dovuto dalle imprese
nazionali di riassicurazione e dalle rappresentanze di imprese estere
operanti    nel   territorio   della   Repubblica,   che   esercitano
esclusivamente  l'attivita'  di  riassicurazione,  e' stabilito nella
misura dello 0,10 per mille dei premi incassati nell'esercizio 2006.
  3.  Ai fini della determinazione del contributo di vigilanza di cui
al  presente  decreto,  i  premi  incassati nell'esercizio 2006 dalle
imprese di assicurazione e riassicurazione, sono depurati degli oneri
di  gestione,  quantificati,  in  relazione  all'aliquota fissata con
provvedimento  dell'ISVAP  del  2 dicembre  2005, n. 2397, pubblicato
nella  Gazzetta Ufficiale n. 292 del 16 dicembre 2005, in misura pari
al 5,34 per cento dei predetti premi.