IL DIRETTORE
  Visto il decreto interministeriale del 5 marzo 1971, che stabilisce
le  modalita'  di pagamento e di deposito dei diritti doganali presso
gli  uffici  doganali e il loro successivo versamento alle competenti
sezioni di Tesoreria Provinciale dello Stato;
  Visto  l'art.  77  del  testo  unico  delle disposizioni in materia
doganale,  approvato  con  decreto  del  Presidente  della Repubblica
23 gennaio  1973,  n.  43, che disciplina le modalita' di pagamento e
deposito dei diritti doganali;
  Visto  l'art.  24  della  legge  27 dicembre  1997, n. 449, recante
misure   per  la  stabilizzazione  della  finanza  pubblica  che,  al
comma 39,  prevede che il pagamento dei tributi e delle altre entrate
possa essere effettuato anche con sistemi diversi dal contante;
  Visto  l'art.  13  della  legge 8 maggio 1998, n. 146 relativa alle
disposizioni  per  la  semplificazione  e  la  razionalizzazione  del
sistema   tributario  e  per  il  funzionamento  dell'amministrazione
finanziaria, nonche' disposizioni varie di carattere finanziario;
  Visto  il  decreto  interministeriale  del  27 dicembre  1999,  che
introduce  nuove  modalita'  di  pagamento  e di deposito dei diritti
doganali  e  delle  somme la cui riscossione e' demandata agli uffici
doganali  presso  gli  uffici  del  Dipartimento delle dogane e delle
imposte indirette;
  Visto  l'art. 63 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 con
il  quale  sono  state  attribuite  all'Agenzia delle dogane tutte le
funzioni  svolte  dal  dipartimento  delle  dogane  e  delle  imposte
indirette;
  Visto  l'art.  8,  comma 4,  lettera m),  e  l'art.  70 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che dettano disposizioni relative
alla istituzione di regolamenti interni di contabilita' dell'Agenzia;
  Visto  il  decreto  legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche;
  Visto  l'art. 17 del regolamento di contabilita' dell'agenzia delle
dogane  deliberato  dal  Comitato  direttivo in data 5 dicembre 2000,
coordinato  con  le  modifiche  approvate  nella  seduta del Comitato
direttivo del 30 gennaio 2001 e nella seduta del Comitato di gestione
del 31 marzo 2006;
  Visto  il  decreto  legislativo  7 marzo  2005,  n.  82, recante il
«Codice   dell'Amministrazione   Digitale»,   il  quale,  all'art.  5
consente, dal 30 giugno 2007, l'effettuazione dei pagamenti spettanti
alle pubbliche amministrazioni, a qualsiasi titolo dovuti, attraverso
l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
  Vista  la  direttiva del Ministro per l'innovazione e le tecnologie
del  18 novembre  2005,  recante  le linee guida per l'attuazione del
«Codice  dell'Amministrazione  Digitale»,  che, al punto 4), auspica,
tra    l'altro,    che   le   pubbliche   amministrazioni   prevedano
l'utilizzazione  di una pluralita' di canali di pagamento elettronico
per   consentire   agli  utenti  di  scegliere  tra  diverse  opzioni
(internet,  sportelli  bancomat,  ecc.)  allo  scopo di incentivare i
pagamenti  in  modalita'  telematica,  anche  in  considerazione  dei
risparmi gestionali che ne possono derivare;
  Considerato  che  e'  necessario  adeguare  il  servizio all'utenza
mediante  l'attivazione, attraverso apposite convenzioni con istituti
di  credito, di nuove modalita' di pagamento dei diritti doganali, in
alternativa  alle  modalita'  previste  dall'art.  77 del decreto del
Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, per le operazioni
non  aventi  carattere  commerciale effettuate dai viaggiatori presso
gli  uffici  doganali di confine, con evidenti vantaggi in termini di
soddisfacimento delle esigenze degli operatori;
  Considerato  che  gli  oneri  addebitati  dagli istituti di credito
convenzionati  all'Agenzia  delle dogane, per le commissioni gravanti
su ciascuna operazione di pagamento eseguita a mezzo bancomat o carta
di  credito,  devono  essere  posti  a  carico  del  viaggiatore  che
usufruisce di tale strumento;
  Vista  la  nota  prot.  35070  del  14 marzo  2007  con la quale il
dipartimento  della  Ragioneria  generale  dello  Stato ha fornito il
parere  favorevole  all'introduzione delle modalita' di pagamento con
bancomat  e/o carta di credito dei diritti doganali per le operazioni
non aventi carattere commerciale;
  Ritenute  sussistenti  le  condizioni per consentire agli utenti di
cui  trattasi il pagamento dei diritti doganali con ulteriori sistemi
diversi dal contante;
  Su  conforme parere del Comitato strategico di indirizzo permanente
espresso nella seduta del 25 gennaio 2007.
                               ADOTTA
                     la seguente determinazione
                               Art. 1.
  1.  Il pagamento delle somme dovute per i diritti doganali gravanti
sulle  importazioni non aventi carattere commerciale relative a merci
introdotte  a  seguito  di viaggiatori, oltre ai sistemi di pagamento
gia' previsti, puo' essere effettuato anche con l'utilizzo di:
    a) carte bancomat e pagobancomat;
    b) carte di credito.