IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
  Visto il regolamento (CE) n. 320/2006 del Consiglio del 20 febbraio
2006   relativo  a  un  regime  temporaneo  per  la  ristrutturazione
dell'industria  dello  zucchero  nella  Comunita',  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n.L 58 del 28 febbraio 2006;
  Visto  il  regolamento  (CE)  n.  968/2006  della  Commissione  del
27 giugno 2006 recante modalita' di applicazione del regolamento (CE)
n.  320/2006  del  Consiglio  relativo  a un regime temporaneo per la
ristrutturazione   dell'industria  dello  zucchero  nella  Comunita',
pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n.L 176 del
30 giugno 2006;
  Visto il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, concernente la
soppressione dell'organismo pagatore e l'istituzione dell'Agenzia per
le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'art. 11 della legge
15 marzo 1997, n. 59;
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali  n.  341  del  21 giugno  2006,  recante  disposizioni  per
l'attuazione   del   regime   temporaneo   per   la  ristrutturazione
dell'industria  dello  zucchero,  come  modificato  dal  decreto  del
Ministro  delle  politiche agricole alimentari e forestali n. 504 del
25 settembre 2006;
  Vista la domanda di aiuto alla ristrutturazione e il relativo piano
di  ristrutturazione  presentati  da  «Co.Pro.B - Italia zuccheri» in
data 1° luglio 2006;
  Vista la domanda di aiuto alla ristrutturazione e il relativo piano
di  ristrutturazione  presentati  dal «Eridania-SADAM S.p.a.» in data
1° luglio 2006;
  Vista la domanda di aiuto alla ristrutturazione e il relativo piano
di   ristrutturazione   presentati  da  «SFIR  -  Societa'  fondiaria
industriale romagnola S.p.a.» in data 1° luglio 2006;
  Vista  la  comunicazione  della  Commissione  europea relativa alla
stima  delle  risorse  finanziarie  disponibili  per  la  concessione
dell'aiuto    alla    ristrutturazione    per    la    campagna    di
commercializzazione   2006/2007   nell'ambito  dell'applicazione  del
regolamento  (CE)  n.  320/2006  del  Consiglio  relativo a un regime
temporaneo  per  la  ristrutturazione  dell'industria  dello zucchero
nella  Comunita',  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale dell'Unione
europea n.C 234 del 29 settembre 2006;
  Vista  la  nota  ministeriale  n.  520 del 29 settembre 2006 con la
quale  e'  stato  comunicato  a  «Co.Pro.B-Italia zuccheri S.p.a.» la
concessione dell'aiuto alla ristrut-turazione;
  Vista  la  nota  ministeriale  n.  518 del 29 settembre 2006 con la
quale  e'  stata  comunicata a «Eridania-SADAM S.p.a.» la concessione
dell'aiuto alla ristrut-turazione;
  Vista  la  nota  ministeriale  n.  519 del 29 settembre 2006 con la
quale   e'   stata   comunicata  a  «S.F.I.R.  -  Societa'  fondiaria
industriale   romagnola   S.p.a.»   la  concessione  dell'aiuto  alla
ristrutturazione;
  Vista  la  nota  ministeriale n. 1654/s del 27 novembre 2006 con la
quale  sono  stati  richiesti chiarimenti alla Commissione europea in
ordine   ai   tempi  per  l'effettuazione  delle  ispezioni  previste
dall'art. 25, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 968/2006;
  Vista  la risposta della Commissione europea, con nota n. AGR 34989
del  22 dicembre  2006,  con  la  quale  si forniscono chiarimenti in
ordine  alla  possibilita'  di anticipare i tempi per l'effettuazione
delle  ispezioni,  a  condizione  che  le imprese saccarifere abbiano
realizzato   le  misure  e  gli  interventi  previsti  dal  piano  di
ristrutturazione   per   quella  campagna  e  abbiano  presentato  la
relazione annuale;
  Ritenuto  di dover adottare disposizioni relativamente al pagamento
dell'aiuto alla ristrutturazione e alla costituzione e svincolo delle
cauzioni,  alle  relazioni delle imprese e dello Stato membro nonche'
ai  controlli  e  al recupero e sanzioni, di cui rispettivamente agli
articoli  16,  22,  23,  24,  25,  26  e  27  del regolamento (CE) n.
968/2006;
                              Decreta:
                               Art. 1.
             Pagamento dell'aiuto alla ristrutturazione
  1.  Il  pagamento  dell'aiuto  alla ristrutturazione spettante alle
imprese  saccarifere  per  tonnellata  di  quota  rinunciata,  di cui
all'art.  3,  paragrafo 1,  del  regolamento  (CE)  n.  320/2006,  e'
effettuato  dall'Agenzia  per  le  erogazioni in agricoltura (AGEA) -
Organismo  pagatore,  ai  sensi  e  nei  tempi  di  cui  all'art. 10,
paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 320/2006.
  2.  L'importo  della  prima  rata,  pari  al  40%  dell'aiuto  alla
ristrutturazione  di cui all'art. 3 del regolamento (CE) n. 320/2006,
e'  ridotto degli importi da versare ai coltivatori e ai fornitori di
macchinari,   ai   sensi  del  decreto  ministeriale  n.  341/2006  e
successive modi-ficazioni.
  3.  Il  pagamento di ciascuna rata dell'aiuto alla ristrutturazione
spettante  all'industria saccarifera e' subordinato alla costituzione
di  una  cauzione  di  importo  pari  al  120%  dell'ammontare  della
rispettiva rata.
  4. L'ammontare di ciascuna rata, da garantire mediante cauzione, in
conformita' al successivo art. 2, e' ridotto dell'importo determinato
applicando  la percentuale, calcolata ai sensi del successivo art. 2,
comma 4,    sull'intero   aiuto   alla   ristrutturazione   spettante
all'impresa  saccarifera,  previa autorizzazione all'AGEA - organismo
pagatore da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali,  a  seguito  dell'esito dei controlli di cui al successivo
art. 5.