IL DIRETTORE GENERALE per il coordinamento e lo sviluppo della ricerca Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; Vista la legge 10 gennaio 2000, n. 6, di modifica alla legge 28 marzo 1991, n. 113, sulle iniziative per la diffusione della cultura scientifica, e in particolare l'art. 4; Considerato che l'art. 1, comma 1 della predetta legge delimita gli interventi all'ambito delle scienze matematiche, fisiche e naturali e alle tecniche derivate; Considerato che lo stanziamento previsto per le finalita' della legge n. 6/2000 e' confluito nel Fondo unico per l'universita' e la ricerca, in attuazione dell'art. 93, comma 7 della legge 27 dicembre 2002, n. 289; Considerata l'opportunita' di determinare le modalita' per la concessione dei contributi nelle more del provvedimento di riparto del predetto Fondo unico; Decreta: Art. 1. Sono ammessi ai contributi di cui all'art. 1 della legge n. 6/2000 universita', enti, accademie, fondazioni, consorzi, associazioni ed altre istituzioni pubbliche e private che abbiano tra i fini la diffusione della cultura tecnico-scientifica, la tutela e la valorizzazione del patrimonio naturalistico, storico-scientifico, tecnologico ed industriale conservato nel nostro Paese, nonche' attivita' di formazione e di divulgazione al fine di stimolare l'interesse dei cittadini ed in particolare dei giovani ai problemi della ricerca e della sperimentazione scientifica, anche attraverso l'impiego delle nuove tecnologie multimediali. Il campo di intervento dei progetti e' limitato all'ambito delle scienze, matematiche, fisiche e naturali e delle tecnologie derivate. I progetti sono sostenuti finanziariamente esclusivamente da un contributo che non puo' coprire l'intero costo previsto nel piano finanziario. Saranno tenute in particolare considerazione, ai fini della valutazione del progetto e dell'entita' del contributo, le iniziative sostenute finanziariamente da una pluralita' di soggetti pubblici e privati cosi' da favorire una piu' ampia sinergia tra i soggetti stessi e una migliore qualita' dei risultati.