IL DIRETTORE GENERALE
                   per gli ordinamenti scolastici

  Vista  la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992,
n.  91;  il  decreto  legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; il decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale n. 39 del
30 gennaio  1998;  il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto
ministeriale  26 maggio  1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999,
n.  300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n.  445;  il  decreto  legislativo  30 marzo 2001, n. 165; il decreto
interministeriale  4  giugno  2001;  il  decreto del Presidente della
Repubblica  18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il
decreto  legislativo 8 luglio 2003, n. 277; la circolare ministeriale
n.  39  del  21 marzo  2005; il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181,
convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233;
  Vista l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del
citato  decreto  legislativo  n.  115, di riconoscimento di titolo di
formazione   professionale  per  l'insegnamento  acquisito  in  Paese
appartenente  alla  Comunita' europea dalla prof.ssa Annamaria Viola,
la   documentazione   prodotta   a   corredo  dell'istanza  medesima,
rispondente  ai  requisiti formali prescritti dall'art. 10 del citato
decreto legislativo n. 115/1992, relativa al sotto indicato titolo di
formazione, nonche', la conoscenza della lingua italiana;
  Rilevato  che il riconoscimento e' richiesto ai fini dell'esercizio
della  professione  corrispondente  (art.  1, comma 2, citato decreto
legislativo  n. 115/1992) a quella cui l'interessata e' abilitata nel
Paese   che  ha  rilasciato  il  titolo  (art.  1,  comma 1,  decreto
legislativo n. 115/1992);
  Rilevato,  altresi', che l'esercizio della professione in argomento
e'  subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia (art. 1, comma 3,
ed  art.  2  decreto  legislativo  n.  115/1992),  al possesso di una
formazione  comprendente  un  ciclo di studi post secondari di durata
minima di tre anni;
  Tenuto  conto  della  valutazione espressa in sede di Conferenza di
servizi  nelle  sedute  del  21  e 27 febbraio 2007, indetta ai sensi
dell'art. 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 115;
  Accertato che:
    sussistono  i  presupposti  per  il riconoscimento, atteso che il
titolo    posseduto    dall'interessata   comprova   una   formazione
professionale  che  soddisfa  le  condizioni poste dal citato decreto
legislativo n. 115;
    il   riconoscimento,   non   deve  essere  subordinato  a  misure
compensative (art. 6 del citato decreto legislativo n. 115) in quanto
la   formazione   professionale   attestata   non  verte  su  materie
sostanzialmente   diverse  da  quelle  contemplate  nella  formazione
professionale prescritta dalla legislazione vigente in Italia;
                              Decreta:
  1.  Il  titolo  di  formazione professionale, diploma di istruzione
superiore  «Francia  Nyelv  Es  Irodalom Szakos Tanar» (insegnante di
lingua  e  letteratura francese), conseguito il 26 giugno 1999 presso
l'Universita' «Kossuth Lajos Tudomanyegyetem» Egyetem ter 1, Debrecen
H - 4032 -- Ungheria; (nome attuale: Universita' «Debreceni Egyetem»,
Egyetem ter 1, Debrecen H - 4032 Ungheria), posseduto dalla cittadina
italiana/ungherese  Annamaria  Viola,  nata  a  Meztur  (Ungheria) il
2 maggio  1973, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo n.
115/1992,  e'  titolo di abilitazione all'esercizio, in Italia, della
professione  di  docente  di  Francese  nelle  scuole  di  istruzione
secondaria, nelle classi di concorso:
    45/A - Lingua straniera;
    46/A - Lingue e civilta' straniere.
  2.  Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del
citato  decreto  legislativo  n.  115,  e'  pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale.

    Roma, 4 aprile 2007

                                         Il direttore generale: Dutto