IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile

  Visti  gli  articoli 1  e  8  della legge 29 dicembre 1990, n. 428,
recante   disposizioni   per   l'adempimento  di  obblighi  derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione
della  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21 dicembre 1988 relativa ad un
sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore
che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
  Visto  il  decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione
della  direttiva  n.  2001/19 che modifica le direttive del Consiglio
relative  al  sistema  generale  di  riconoscimento  delle qualifiche
professionali;
  Visto  il decreto ministeriale 14 novembre 2005, n. 264, che adotta
il  regolamento  di  cui  all'art.  9  del  decreto legislativo sopra
citato,  in  materia  di  prova  attitudinale  per  l'esercizio della
professione di assistente sociale;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n.
328  contenente  «Modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina  dei
requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove
per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei
relativi ordinamenti»;
  Vista l'istanza del sig. Petrucci Alexandre Saraiva Ribeiro Andre',
nato  a  Lisbona  (Portogallo) il 7 aprile 1979, cittadino portoghese
diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n.
115/1992  cosi'  come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003,
il riconoscimento del suo titolo professionale di «Assistente Social»
conseguito   in   Portogallo  ai  fini  dell'accesso  all'albo  degli
«assistenti sociali - sezione A» ed esercizio in Italia della omonima
professione;
  Considerato che il richiedente e' in possesso del titolo accademico
quinquennale  di  «Licenciatura  em Servico Social» conseguito presso
l'«Istituto  Superior  de Servico Social de Lisboa» in data 30 luglio
2003 e rilasciato in data 24 ottobre 2003;
  Preso  atto  che  in  base  all'ordinamento locale in Portogallo il
titolo  accademico di cui e' in possesso il richiedente e' condizione
necessaria   e  sufficiente  per  l'esercizio  della  professione  di
«assistente  social»,  come  risulta da dichiarazione di valore della
Ambasciata d'Italia a Lisbona datata 6 settembre 2006;
  Rilevato   che   non   vi   sono   differenze   tra  la  formazione
accademico-professionale  richiesta  in  Italia per l'esercizio della
professione  di  assistente sociale - sezione A e quella di cui e' in
possesso l'istante, per cui non appare necessario applicare le misure
compensative;
  Viste  le conformi determinazioni della Conferenza di servizi nella
seduta del 25 gennaio 2007;
  Considerata  il  conforme  parere  del rappresentante del Consiglio
nazionale  dell'ordine  degli  assistenti  sociali nella nota in atti
datata 24 gennaio 2007;
                              Decreta:
  Al  sig.  Petrucci Alexandre Saraiva Ribeiro Andre', nato a Lisbona
(Portogallo)  il 7 aprile 1979, cittadino portoghese, riconosciuto il
titolo  di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione nella
sezione  A  dell'albo  degli  «assistenti  sociali»  e l'esercizio in
Italia della omonima professione.

    Roma, 2 aprile 2007

                                          Il direttore generale: Papa