IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile

  Visti  gli  articoli 1  e  8  della legge 29 dicembre 1990, n. 428,
recante   disposizioni   per   l'adempimento  di  obblighi  derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione
della  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21 dicembre 1988 relativa ad un
sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore
che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
  Visto  il  decreto  legislativo 8 luglio 2003, n. 277 di attuazione
della  direttiva  n.  2001/19 che modifica le direttive del Consiglio
relative  al  sistema  generale  di  riconoscimento  delle qualifiche
professionali;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n.
328  contenente  «Modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina  dei
requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove
per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei
relativi ordinamenti»;
  Vista  l'istanza  del  sig.ra  Martin  Perez  Patricia Sara, nata a
Madrid  (Spagna) il 12 settembre 1973, cittadina spagnola, diretta ad
ottenere,   ai   sensi   dell'art.  12  del  sopra  indicato  decreto
legislativo,   cosi'  come  modificato  dal  decreto  legislativo  n.
277/2003,   il   riconoscimento   del  suo  titolo  professionale  di
«psicologa»  conseguito in Spagna ai fini dell'accesso all'albo degli
«psicologi»  sezione  A  e  dell'esercizio  in  Italia  della omonima
professione;
  Rilevato  che  la  richiedente e' in possesso del titolo accademico
«Licenciada  en Psicologia» conseguito presso 1'«Universitad Nacional
de Educacion a Distancia» in data 26 giugno 2001;
  Ritenuto  pertanto  che - ai sensi degli articoli 1, lettera a), 3°
trattino  e  3,  lettera  a) della direttiva 89/48/CEE e dell'art. 2,
lettera  a)  del decreto legislativo n. 115/1992 - e' in possesso dei
requisiti  per  l'accesso  alla professione di «psicologa» in Spagna,
come  attestato  dal  «Ministerio  de Educacon y Ciencia» spagnolo in
data 16 febbraio 2005 e 18 ottobre 2006;
  Preso atto che la sig.ra Martin Perez ha documentato lo svolgimento
di  un tirocinio teorico-pratico presso il «Dipartimento della Salute
Mentale» di Trieste dal 1998 al 1999 e dal 2000 al 2001;
  Viste  le  determinazioni  della  Conferenza di servizi tenutasi il
14 dicembre 2006;
  Sentito  il  rappresentante  del  Consiglio  nazionale di categoria
nella seduta sopra indicata;
  Considerato   che  non  sussistono  differenze  tra  la  formazione
accademico-professionale  richiesta  in  Italia per l'esercizio della
professione  di «psicologo» e quella di cui e' in possesso l'istante,
per cui non appare necessario applicare le misure compensative;
  Visto l'art. 6 del decreto legislativo n. 115/1992;
                              Decreta:
  Alla  sig.ra  Martin Perez Patricia Sara, nata a Madrid (Spagna) il
12 settembre  1973,  cittadina spagnola, e' riconosciuto il titolo di
cui  in  premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli
«psicologi» - sezione A - e l'esercizio della professione in Italia.

    Roma, 2 aprile 2007

                                          Il direttore generale: Papa