IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile

  Visti  gli  articoli 1  e  8  della legge 29 dicembre 1990, n. 428,
recante   disposizioni   per   l'adempimento  di  obblighi  derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione
della  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21 dicembre 1989 relativa ad un
sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore
che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
  Visto  il  decreto  legislativo 8 luglio 2003, n. 277 di attuazione
della  direttiva  n.  2001/19  che  modifica le direttive 89/48/CEE e
92/51/CEE   del   Consiglio   relative   al   sistema   generale   di
riconoscimento delle qualifiche professionali;
  Visto  il decreto ministeriale 14 novembre 2005, n. 265, che adotta
il  regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo n. 115/1992
in  materia  di misure compensative per l'esercizio della professione
di chimico;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n.
328  contenente  «Modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina  dei
requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove
per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei
relativi ordinamenti»;
  Vista  l'istanza  della  sig.ra  Grigoruta  Liliana Roxana, nata il
29 aprile  1962 a Baia Mare (Romania), cittadina italiana, diretta ad
ottenere,  ai  sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992
cosi'  come  modificato  dal  decreto  legislativo  n.  277/2003,  il
riconoscimento  del  titolo  accademico-professionale  di «Diploma de
Inginer  in profilul Chimie - Specializarea Tecnologia silicatior, si
compusilor  oxidici  (Diploma  di  ingegnere  -  indirizzo  chimica -
specializzazione   tecnologia  dei  silicati  e  composti  ossidrici)
conseguito  in  Romania  presso  l'«lnstitutul  Politehnic Bucaresti»
nella  sessione di giugno 1986 e rilasciato dal «Ministerul Educatiei
si  Invatamintului»  in  data  3 marzo 1987, ai fini della iscrizione
nell'albo  dei  chimici  sezione  A  e dell'esercizio in Italia della
omonima professione;
  Preso atto che da dichiarazioni dell'Ambasciata d'Italia a Bucarest
datate  17 luglio 2006 e 20 ottobre 2006 si e' appreso che in Romania
la  professione  di  chimico  nel settore sanitario e' regolata dalla
legge  n.  460/2003 (entrata in vigore il 24 gennaio 2004), legge che
prevede,  ai  fini  dell'esercizio  della  professione di chimico nel
settore  sanitari  in  Romania,  una «autorizzazione all'esercizio di
libera pratica»;
  Preso  atto  che  la  sig.ra  Grigoruta ha presentato la domanda di
riconoscimento  antecedentemente  alla  entrata in vigore della legge
medesima che pertanto, non le si applica;
  Preso   atto   che  dalle  stesse  dichiarazioni  di  valore  della
Ambasciata  d'Italia  a  Bucarest  risulta che non e' prevista alcuna
disciplina  transitoria  che  la  suddetta  legge  n. 460/2003 non ha
applicazione  retroattiva  per  cui il titolo accademico di cui e' in
possesso  la  sig.ra Grigoruta e' condizione necessaria e sufficiente
per l'esercizio della professione di chimico in Romania.
  Considerato  inoltre  che  la  sig.ra Grigoruta possiede esperienza
professionale  maturata  dal  1986  al 1993 presso due societa' della
Romania, come documentato in atti;
  Viste  le  determinazioni  della Conferenza di servizi nella seduta
del 14 dicembre 2006;
  Sentito  il  parere  del rappresentante del Consiglio nazionale dei
chimici nella seduta di cui sopra;
  Ritenuto  che  la  richiedente  abbia  una  formazione accademica e
professionale   completa  ai  fini  dell'esercizio  in  Italia  della
professione  di  chimico  -  sezione  A, come risulta dai certificati
prodotti,   per   cui   non   appare   necessario   applicare  misure
compensative;
                              Decreta:
  Alla sig.ra Grigoruta Liliana Roxana, nata il 29 aprile 1962 a Baia
Mare   (Romania),  cittadina  italiana,  e'  riconosciuto  il  titolo
professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione
all'albo   dei   chimici   sezione  A  e  l'esercizio  della  omonima
professione in Italia.

    Roma, 2 aprile 2007

                                          Il direttore generale: Papa