IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

  Visto  il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio
1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in
particolare  l'art. 57, paragrafo 2, che demanda agli Stati membri di
stabilire,  per  i  vini  di qualita' prodotti in regioni determinate
prodotti   nel   loro   territorio,   condizioni  di  produzione,  di
elaborazione e di commercializzazione complementari o piu' severe;
  Vista  la  legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per
l'adempimento  di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee, in particolare l'art. 4;
  Vista  la  legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina
delle   denominazioni  d'origine  dei  vini  e,  in  particolare  gli
articoli 19  e  21  concernenti  i  Consorzi  volontari di tutela che
demandano  particolari  funzioni  di  vigilanza  nei  confronti degli
associati   e   funzioni   di  tutela  generali  sulle  denominazioni
interessate;
  Visto  il  proprio  decreto 4 giugno 1997, n. 256, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n. 181 del 5 agosto
1997,  recante  norme sulle condizioni per consentire l'attivita' dei
Consorzi  volontari di tutela e dei Consigli interprofessionali delle
denominazioni  di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini;
  Visto  il proprio decreto 29 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n.  141  del  20 giugno 2001,
recante  il  controllo sulla produzione dei vini di qualita' prodotti
in regioni determinate (V.Q.P.R.D.);
  Visto   il  proprio  decreto  27 dicembre  2001,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 2 del 3 gennaio 2002,
concernente la proroga del termine previsto dall'art. 4, comma 4, del
citato  decreto ministeriale 29 maggio 2001, concernente il controllo
sulla produzione dei vini di qualita' prodotti in regioni determinate
(V.Q.P.R.D.);
  Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali
21 marzo  2002,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana  n.  84 del 10 aprile 2002, concernente l'approvazione dello
schema  di  piano  dei  controlli,  delle  relative  istruzioni e del
prospetto   tariffario   ai   fini   dell'applicazione   del  decreto
ministeriale  29 maggio  2001,  recante il controllo sulla produzione
dei vini di qualita' prodotti in regioni determinate (V.Q.P.R.D.);
  Visto  il  proprio decreto 9 agosto 2002, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n.  201  del  28 agosto 2002,
concernente la proroga del termine previsto dall'art. 4, comma 4, del
citato  decreto  ministeriale  29 maggio  2001  come  modificato  dal
decreto  27 dicembre  2001, concernente il controllo sulla produzione
dei vini di qualita' prodotti in regioni determinate (V.O.P.R.D.);
  Visto  il proprio decreto 31 luglio 2003, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n.  193  del  21 agosto 2003,
concernente la sospensione del termine previsto dall'art. 4, comma 4,
del  citato  decreto  ministeriale  29 maggio  2001,  concernente  il
controllo  sulla  produzione dei vini di qualita' prodotti in regioni
determinate (V.Q.P.R.D.);
  Visti  i decreti del Ministero delle politiche agricole e forestali
con  i quali, ai sensi del combinato disposto dell'art. 2 del decreto
ministeriale  29 maggio  2001  e dell'art. 2 del decreto ministeriale
31 luglio  2003,  sono  stati autorizzati, in via sperimentale, n. 28
consorzi  di  tutela  all'attivita'  di  controllo  per  le  relative
denominazioni  di  origine,  in conformita' alle istruzioni di cui al
citato decreto ministeriale 21 marzo 2002;
  Visto  il  proprio decreto 4 agosto 2006, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n.  190  del  17 agosto 2006,
concernente  la  vigilanza sul controllo della produzione dei vini di
qualita' prodotti in regioni determinate (V.Q.P.R.D.);
  Considerato   che   a   seguito   dell'attivita'   di  monitoraggio
effettuata,  ai  sensi  dell'art.  1,  comma 2,  del  citato  decreto
ministeriale  31 luglio  2003, sull'azione di controllo svolta in via
sperimentale  dai  predetti consorzi di tutela, sono emersi risultati
positivi  circa  la  tracciabilita' del prodotto in tutte le fasi del
processo produttivo, a garanzia della qualita' dei relativi vini ed a
tutela del consumatore;
  Considerato che negli obiettivi di governo e' prevista la revisione
della  legge  n.  164/1992  anche  per  assicurare  l'omogeneita' del
sistema  dei  controlli e di vigilanza su tutte le produzioni tipiche
di  qualita' riconosciute a livello comunitario e nazionale definendo
disposizioni per l'attivita' di controllo sulla produzione di tutti i
V.Q.P.R.D. italiani lungo tutte le fasi del processo produttivo;
  Considerato  che,  nelle more della revisione della citata legge n.
164/1992,  e'  opportuno  estendere il sistema di controllo a tutti i
V.Q.P.R.D.   italiani   ed   e',   pertanto,  necessario  fissare  le
disposizioni  per  l'attivita'  di  controllo  sulla  produzione  dei
V.Q.P.R.D. lungo tutte le fasi del processo produttivo;
  Ritenuto inoltre che in base ai risultati conseguiti dalla predetta
attivita'  di  controllo  sperimentale si rende opportuno, al fine di
razionalizzare  e  semplificare  le procedure cui sono sottoposti gli
operatori  e  di  ridurre i relativi costi, stabilire le disposizioni
per  attuare  un  utile  coordinamento  tecnico-amministrativo tra le
vigenti   disposizioni   nazionali   concernenti   la   gestione  dei
V.Q.P.R.D.;
  Visto  il  parere  favorevole  della  Conferenza  permanente  per i
rapporti  tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano, espresso nella seduta del 15 marzo 2007;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                              Finalita'
  1. Nelle more della revisione strutturale del sistema dei controlli
e   della  revisione  della  legge  n.  164/1992  la  produzione  dei
V.Q.P.R.D.   e'   sottoposta   ad   un  sistema  di  controllo  e  di
tracciabilita'  in tutte le fasi del processo produttivo nel rispetto
delle disposizioni del presente decreto.