IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003,
n.  398,  recante  il  testo  unico  delle disposizioni legislative e
regolamentari  in  materia  di  debito  pubblico,  e, in particolare,
l'art.  3,  ove  si  prevede  che  il  Ministro dell'economia e delle
finanze  e' autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti
cornice   che  consentano  al  Tesoro,  fra  l'altro,  di  effettuare
operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme
di  prodotti  e  strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine,
indicandone  l'ammontare  nominale, il tasso di interesse o i criteri
per    la   sua   determinazione,   la   durata,   l'importo   minimo
sottoscrivibile,   il   sistema   di   collocamento   ed  ogni  altra
caratteristica e modalita';
  Visto  il decreto ministeriale n. 1840 dell'8 gennaio 2007, emanato
in  attuazione  dell'art.  3  del citato decreto del Presidente della
Repubblica  n.  398  del  2003,  ove  si definiscono gli obiettivi, i
limiti e le modalita' cui il Dipartimento del Tesoro dovra' attenersi
nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo
prevedendo  che  le  operazioni stesse vengano disposte dal direttore
generale  del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione
seconda del Dipartimento medesimo;
  Vista  la  determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale
il  direttore  generale  del  Tesoro  ha  delegato il direttore della
Direzione  seconda  del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e
gli atti relativi alle operazioni suddette;
  Visti,  altresi',  gli  articoli 4  e  11  del ripetuto decreto del
Presidente   della   Repubblica  n.  398  del  2003,  riguardanti  la
dematerializzazione dei titoli di Stato;
  Visto  il  decreto  ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2000, con cui e' stato
adottato  il  regolamento  concernente  la  disciplina della gestione
accentrata dei titoli di Stato;
  Visto   il   decreto  23 agosto  2000,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  n.  204  del  1° settembre 2000, con cui e' stato affidato
alla  Monte  Titoli  S.p.A.  il  servizio  di gestione accentrata dei
titoli di Stato;
  Visto   il   decreto  ministeriale  n.  43044  del  5 maggio  2004,
pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 111
del  13 maggio  2004,  recante  disposizioni  in  caso di ritardo nel
regolamento  delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di
titoli di Stato;
  Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 298, recante l'approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2007, ed in
particolare  il  terzo  comma dell'art. 2, con cui si e' stabilito il
limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;
  Considerato  che  l'importo  delle  emissioni  disposte  a tutto il
4 aprile  2007  ammonta,  al  netto dei rimborsi di prestiti pubblici
gia' effettuati, a 35.850 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi
ancora da effettuare;
  Ritenuto  opportuno,  in  relazione  alle  condizioni  di  mercato,
disporre  l'emissione  di  una  prima  tranche  di  buoni  del Tesoro
poliennali  4%,  con  godimento  15 aprile  2007 e scadenza 15 aprile
2012;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Ai  sensi  e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente
della  Repubblica  30 dicembre  2003,  n.  398,  nonche'  del decreto
ministeriale  dell'8 gennaio 2007, entrambi citati nelle premesse, e'
disposta  l'emissione  di  una  prima  tranche  di  buoni  del Tesoro
poliennali 4% con godimento 15 aprile 2007 e scadenza 15 aprile 2012,
fino  all'importo  massimo  di  4.000 milioni di euro, da destinare a
sottoscrizioni  in  contanti  al  prezzo di aggiudicazione risultante
dalla procedura di assegnazione dei buoni stessi.
  I   buoni   sono   emessi  senza  indicazione  di  prezzo  base  di
collocamento  e vengono attribuiti con il sistema dell'asta marginale
riferita  al  prezzo;  il  prezzo  di aggiudicazione risultera' dalla
procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 8, 9 e 10.
  Al  termine  della  procedura  di  assegnazione  di cui ai predetti
articoli e'   disposta   automaticamente  l'emissione  della  seconda
tranche   dei  buoni,  per  un  importo  massimo  del  25  per  cento
dell'ammontare  nominale  indicato  al primo comma, da assegnare agli
operatori «specialisti in titoli di Stato» con le modalita' di cui ai
successivi articoli 11 e 12.
  Le  richieste  risultate  accolte  sono vincolanti e irrevocabili e
danno    conseguentemente   luogo   all'esecuzione   delle   relative
operazioni.
  I  nuovi buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 4%, pagabile in
due  semestralita' posticipate, il 15 aprile ed il 15 ottobre di ogni
anno di durata del prestito.