IL DIRETTORE GENERALE
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300;
  Visto  l'art.  48  del  decreto-legge  30 settembre  2003,  n. 269,
convertito  nella  legge  24 novembre  2003,  n.  326, che istituisce
l'Agenzia italiana del farmaco ed in particolare il comma 13;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  di concerto con i
Ministri  della  funzione  pubblica e dell'economia e finanze in data
20 settembre  2004,  n.  245, recante norme sull'organizzazione ed il
funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13
dell'art. 48 sopra citato, ed in particolare l'art. 19;
  Vista  la  legge  23 dicembre  1996,  n.  648,  di  conversione del
decreto-legge  21 ottobre  1996,  n. 536, relativa alle misure per il
contenimento  della  spesa farmaceutica e la determinazione del tetto
di  spesa per l'anno 1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 300
del 23 dicembre 1996;
  Visto  il  provvedimento  della Commissione unica del farmaco (CUF)
datato 20 luglio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del
19 settembre 2000 con errata-corrige su Gazzetta Ufficiale n. 232 del
4 ottobre  2000, concernente l'istituzione dell'elenco dei medicinali
innovativi  la  cui commercializzazione e' autorizzata in altri Stati
ma   non   sul   territorio  nazionale,  dei  medicinali  non  ancora
autorizzati  ma sottoposti a sperimentazione clinica e dei medicinali
da  impiegare  per  una  indicazione  terapeutica  diversa  da quella
autorizzata  da  erogarsi  a  totale  carico  del  Servizio sanitario
nazionale qualora non esista valida alternativa terapeutica, ai sensi
dell'art.  1,  comma 4,  del  decreto-legge  21 ottobre 1996, n. 536,
convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648;
  Vista   la   determinazione   29 gennaio   2007:  «Inserimento  del
medicinale «infliximab» nell'elenco dei medicinali erogabili a totale
carico  del  Servizio  sanitario  nazionale  ai  sensi  dell'art.  1,
comma 4,  del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla
legge  23 dicembre  1996,  n.  648,  nel  trattamento di pazienti con
uveite severa refrattaria correlata ad artrite idiopatica giovanile»;
  Ritenuto  di  dover provvedere alla modifica dell'allegato 1 di cui
alla  determinazione  29 gennaio  2007 sopra citata, pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale  -  serie  generale  - n. 31 del 7 febbraio 2007,
nella   parte  in  cui  viene  disposto  l'utilizzo  del  trattamento
riservato ai Centri di reumatologia pediatrica italiani;
  Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2004 di nomina
del   dott.   Nello   Martini   in  qualita'  di  direttore  generale
dell'Agenzia  italiana del farmaco, registrato in data 17 giugno 2004
al  n.  1154  del  Registro  visti  semplici dell'Ufficio centrale di
bilancio presso il Ministero della salute;
  Visto il decreto del Ministro della salute 28 settembre 2004 che ha
costituito la Commissione consultiva tecnico-scientifica dell'Agenzia
italiana del farmaco;
                             Determina:
                               Art. 1.
  Nell'allegato  1  alla  determinazione 29 gennaio 2007, il periodo:
«L'utilizzo  del  trattamento  va riservato ai Centri di reumatologia
pediatrica  italiani,  i  quali  possono,  inoltre, indicarne l'uso o
autorizzarlo   in   altri   ospedali,  sulla  base  delle  competenze
territoriali.»,   e'   sostituito   dal   seguente:  «L'utilizzo  del
trattamento   va  riservato  ai  Centri  di  reumatologia  pediatrica
italiani,  secondo  le  indicazioni  delle  singole  regioni  e delle
province autonome».
  La  presente  determinazione  ha effetto dal giorno successivo alla
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
    Roma, 12 aprile 2007
                                       Il direttore generale: Martini