IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI Visto il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori; Visto il regolamento (CE) n. 795/2004 della Commissione del 21 aprile 2004, recante modalita' d'applicazione del regime di pagamento unico, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2002/2006 della Commissione del 21 dicembre 2006; Visto il regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione del 21 aprile 2004, recante modalita' d'applicazione della condizionalita', della modulazione e del sistema integrato di gestione e controllo, ed in particolare l'art. 70; Visto il decreto ministeriale 5 agosto 2004 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente «Disposizioni per l'attuazione della politica agricola comune». Considerato che la regolamentazione comunitaria consente allo Stato membro la possibilita' di non concedere alcun aiuto in caso di domande d'aiuto per importi inferiori a cento euro; Considerato che la regolamentazione comunitaria in materia demanda allo Stato membro la possibilita' di disciplinare le limitazioni o le riduzioni nei trasferimenti dei titoli all'aiuto; Considerato che con il succitato regolamento (CE) n. 2002/2006 e' stata prevista la possibilita', da parte degli Stati membri, di autorizzare, in caso di calamita' naturale, l'utilizzazione per l'alimentazione del bestiame delle superfici ritirate dalla produzione; Ritenuta l'opportunita' di introdurre gradualmente una soglia minima al pagamento degli aiuti corrisposti come sostegno diretto agli agricoltori, onde evitare costi amministrativi eccessivi rispetto all'entita' degli aiuti medesimi; Ritenuta l'opportunita' di semplificare la gestione dei trasferimenti dei titoli all'aiuto e di non disporre alcun limite ai trasferimenti degli stessi, al fine di agevolare la circolazione e consentire il pieno utilizzo dei medesimi; Ritenuta l'opportunita' di introdurre misure di semplificazione per l'autorizzazione dell'utilizzo per l'alimentazione del bestiame delle superfici ritirate dalla produzione; Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 15 marzo 2007; Decreta: Art. 1. Pagamenti minimi In applicazione dell'art. 70 del regolamento (CE) n. 796/2004, non sono corrisposti pagamenti, per i regimi di aiuto di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003, per le domande di aiuto di importo inferiore a cento euro. Tale limite e' fissato a cinquanta euro per il solo anno 2007.