IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
  Visto  il  regolamento  (CE)  n.  1782/2003  del  Consiglio  del 29
settembre  2003,  che  stabilisce  norme comuni relative ai regimi di
sostegno   diretto  nell'ambito  della  politica  agricola  comune  e
istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori;
  Visto  il  regolamento  (CE)  n.  795/2004 della Commissione del 21
aprile 2004, recante modalita' d'applicazione del regime di pagamento
unico,  modificato  da ultimo dal regolamento (CE) n. 2002/2006 della
Commissione del 21 dicembre 2006;
  Visto  il  regolamento  (CE)  n.  796/2004 della Commissione del 21
aprile  2004, recante modalita' d'applicazione della condizionalita',
della modulazione e del sistema integrato di gestione e controllo, ed
in particolare l'art. 70;
  Visto   il   decreto   ministeriale  5  agosto  2004  e  successive
modificazioni   ed   integrazioni,   concernente   «Disposizioni  per
l'attuazione della politica agricola comune».
  Considerato che la regolamentazione comunitaria consente allo Stato
membro  la  possibilita'  di  non  concedere  alcun  aiuto in caso di
domande d'aiuto per importi inferiori a cento euro;
  Considerato  che la regolamentazione comunitaria in materia demanda
allo Stato membro la possibilita' di disciplinare le limitazioni o le
riduzioni nei trasferimenti dei titoli all'aiuto;
  Considerato  che  con il succitato regolamento (CE) n. 2002/2006 e'
stata  prevista  la  possibilita',  da  parte  degli Stati membri, di
autorizzare,  in  caso  di  calamita'  naturale,  l'utilizzazione per
l'alimentazione   del   bestiame   delle   superfici  ritirate  dalla
produzione;
  Ritenuta  l'opportunita'  di  introdurre  gradualmente  una  soglia
minima  al  pagamento  degli  aiuti corrisposti come sostegno diretto
agli   agricoltori,   onde  evitare  costi  amministrativi  eccessivi
rispetto all'entita' degli aiuti medesimi;
  Ritenuta   l'opportunita'   di   semplificare   la   gestione   dei
trasferimenti  dei titoli all'aiuto e di non disporre alcun limite ai
trasferimenti  degli  stessi,  al fine di agevolare la circolazione e
consentire il pieno utilizzo dei medesimi;
  Ritenuta l'opportunita' di introdurre misure di semplificazione per
l'autorizzazione dell'utilizzo per l'alimentazione del bestiame delle
superfici ritirate dalla produzione;
  Acquisita  l'intesa  della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella
seduta del 15 marzo 2007;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                          Pagamenti minimi
  In  applicazione dell'art. 70 del regolamento (CE) n. 796/2004, non
sono  corrisposti  pagamenti,  per  i  regimi  di  aiuto  di  cui  al
regolamento  (CE)  n.  1782/2003,  per le domande di aiuto di importo
inferiore a cento euro.
  Tale limite e' fissato a cinquanta euro per il solo anno 2007.