IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO IL MINISTRO DELL'INTERNO Vista la direttiva n. 89/106/CEE relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione come modificata, in particolare, dall'art. 4 della direttiva n. 93/68/CEE; Visto l'art. 6, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, per l'attuazione della direttiva n. 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione, che prevede che con decreto del Ministro dello sviluppo economico, del Ministro delle infrastrutture e del Ministro dell'interno, sono individuati i prodotti determinati dalla commissione dell'Unione europea; Visto l'art. 6, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, per l'attuazione della direttiva n. 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione, che prevede che con decreto del Ministro dello sviluppo economico, del Ministro delle infrastrutture e del Ministro dell'interno, sono indicati i metodi di controllo della conformita'; Vista la decisione della Commissione europea 95/467/EC del 24 ottobre 1995 con la quale e' fissato il sistema di attestazione della conformita' per i prodotti oggetto del presente decreto; Vista la comunicazione della commissione dell'Unione europea 2004/C 263/02 pubblicata nella Gazzetta delle Comunita' europee serie C263 del 26 ottobre 2004 contenente i riferimenti alla norma europea armonizzata EN 1337-7:2004; Visti i decreti relativi alla comunicazione dei riferimenti delle norme armonizzate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 1, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246; Sentito il parere della Prima sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, reso con voto n. 169 nell'adunanza del 27 luglio 2004. Espletata, con notifica 2005/0237/I la procedura d'informazione di cui alla direttiva 98/34/CE, modificata dalla direttiva 98/48/CE; Decretano: Art. 1. Metodi di attestazione della conformita' 1. I prodotti oggetto del presente decreto e i riferimenti alle relative norme armonizzate sono riportati in allegato 1. 2. Gli aggiornamenti delle norme europee armonizzate i cui estremi saranno riportati progressivamente sul Giornale Ufficiale dell'Unione europea e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, costituiscono riferimento per l'aggiornamento della dichiarazione di conformita', fatto salvo, in ogni caso, quanto previsto dall'art. 6, commi 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica del 21 aprile 1993, n. 246; 3. Ai sensi dell'art. 6, commi 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, i sistemi di attestazione della conformita' ai requisiti di cui alle appendici ZA delle norme armonizzate, sono dettagliati nell'allegato 2 al presente decreto. 4. I relativi metodi di controllo della conformita' sono indicati nell'appendice ZA - Prospetto ZA.2 - «Sistemi di attestazione della conformita» delle relative norme europee armonizzate elencate nell'allegato 1.