IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
                IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
                      IL MINISTRO DELL'INTERNO
    Vista la direttiva n. 89/106/CEE relativa al ravvicinamento delle
disposizioni  legislative, regolamentari e amministrative degli Stati
membri  concernenti  i  prodotti  da  costruzione come modificata, in
particolare, dall'art. 4 della direttiva n. 93/68/CEE;
    Visto  l'art.  6,  comma 3,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  21 aprile  1993, n. 246, per l'attuazione della direttiva
n.  89/106/CEE  relativa  ai prodotti da costruzione, che prevede che
con decreto del Ministro dello sviluppo economico, del Ministro delle
infrastrutture  e  del  Ministro  dell'interno,  sono  individuati  i
prodotti determinati dalla Commissione dell'Unione europea;
    Visto  l'art.  6,  comma 4,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  21 aprile  1993, n. 246, per l'attuazione della direttiva
n.  89/l06/CEE  relativa  ai prodotti da costruzione, che prevede che
con decreto del Ministro dello sviluppo economico, del Ministro delle
infrastrutture e del Ministro dell'interno, sono indicati i metodi di
controllo della conformita';
    Viste  le  decisioni  della  Commissione  europea  98/598/EC  del
9 ottobre  1998,  98/601/EC  e  99/469/EC, modificate dalla decisione
01/596/EC,  con  la quale e' fissato il sistema di attestazione della
conformita' per i prodotti oggetto del presente decreto;
    Viste  le  comunicazioni  della  Commissione  dell'Unione europea
pubblicate  nel  Giornale  ufficiale dell'Unione europea 2002/C212/06
del  27 febbraio 2003, 2002/C320/05 del 20 dicembre 2002, 2003/C47/02
del  27 febbraio  2003,  2003/C75/08  del 27 marzo 2003, contenenti i
riferimenti  alle  norme  europee  armonizzate  EN  13055-1: 2002, EN
13139:  2002,  EN  13383-1:  2002, EN 12620: 2002, EN 13242: 2002, EN
13450: 2002;
    Visti i decreti relativi alle comunicazioni dei riferimenti delle
norme  armonizzate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
ai  sensi  dell'art.  l,  comma 4  del  decreto  del Presidente della
Repubblica 21 aprile 1993, n. 246;
    Sentito il parere della Prima sezione del Consiglio superiore dei
lavori  pubblici,  reso  con  voto n. 169 nell'adunanza del 27 luglio
2004.
    Espletata,  con  notifica 2005/0236/I la procedura d'informazione
di cui alla direttiva 98/34/CE, modificata dalla direttiva 98/48/CE;
                             Decretano:
                               Art. 1.
              Metodi di attestazione della conformita'
    1.  I  prodotti oggetto del presente decreto e i riferimenti alle
relative norme armonizzate sono riportati in allegato 1.
    2.  Gli  aggiornamenti  delle  norme  europee  armonizzate  i cui
estremi  saranno  riportati  progressivamente  nel Giornale ufficiale
dell'Unione  europea  e  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica
italiana,   costituiscono   riferimento   per  l'aggiornamento  della
dichiarazione  di  conformita',  fatto  salvo,  in  ogni caso, quanto
previsto  dall'art.  6,  commi 3 e 4 del decreto del Presidente della
Repubblica del 21 aprile 1993, n. 246.
    3.  Ai  sensi dell'art. 6, commi 2 e 3 del decreto del Presidente
della  Repubblica  21 aprile  1993, n. 246, i sistemi di attestazione
della  conformita'  ai requisiti di cui alle appendici ZA delle norme
armonizzate, sono dettagliati nell'allegato 2 al presente decreto.
    4. I relativi metodi di controllo della conformita' sono indicati
nell'appendice  ZA  - Prospetto ZA.2 - «Sistemi di attestazione della
conformita»   delle   relative  norme  europee  armonizzate  elencate
nell'allegato 1.