IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
  Visto   il   decreto-legge   30   gennaio   1979,  n.  26,  recante
provvedimenti   urgenti  per  l'amministrazione  straordinaria  delle
grandi  imprese  in  crisi,  convertito con modificazioni dalla legge
3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;
  Visto  il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante «Nuova
disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in
stato di insolvenza»;
  Visto  il  decreto-legge  23 dicembre 2003, n. 347, recante «Misure
urgenti  per  la  ristrutturazione  industriale  di grandi imprese in
stato  di  insolvenza», convertito, con modificazioni, dalla legge 18
febbraio 2004, n. 39, e successive modifiche ed integrazioni;
  Visto  l'art.  1,  comma 498, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
pubblicata  in  Gazzetta  Ufficiale  n.  299  del  27 dicembre  2006,
supplemento  ordinario  n.  244/L,  il quale dispone che i commissari
liquidatori,  nominati  a  norma  dell'art.  7,  comma 3, della legge
12 dicembre   2002,   n.  273,  nelle  procedure  di  amministrazione
straordinaria  disciplinate dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26,
convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e
successive  modificazioni, e i commissari straordinari nominati nelle
procedure  di  amministrazione straordinaria disciplinate dal decreto
legislativo  8 luglio  1999,  n. 270, e dal decreto-legge 23 dicembre
2003,  n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio
2004,  n.  39, decadono se non confermati entro novanta giorni. A tal
fine, il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, puo'
disporre l'attribuzione al medesimo organo commissariale, se del caso
con  composizione collegiale, dell'incarico relativo a piu' procedure
che  si  trovano nella fase liquidatoria, dando mandato ai commissari
di  realizzare  una  gestione  unificata dei servizi generali e degli
affari   comuni,   al   fine   di   assicurare  le  massime  sinergie
organizzative e conseguenti economie gestionali;
  Visto  l'art.  1, comma 499, della citata legge n. 296/2006, con il
quale   e'   stabilito  che  il  numero  dei  commissari  nominati  o
confermati,  ai  sensi  del comma 498, non puo' superare la meta' del
numero  dei commissari in carica alla data di entrata in vigore della
sopra citata legge;
  Rilevato  che  rientrano  nella  applicazione  delle  sopra  citate
disposizioni  le  procedure  relative  ai  seguenti  n.  96 gruppi di
imprese in amministrazione straordinaria:
    disposte  ai  sensi della legge n. 95/1979: Gruppi Nuova Cartiera
di  Arbatax,  Nuova  Autovox,  Berardi,  Bertrand, Bosi, Case di Cura
Riunite,   Cariboni,   Cavirivest,   Centrofin,   Cogolo,   Costanzo,
Cotorossi,  Einaudi,  Enterprise,  Fabocart,  Ferdofin,  FIT,  Flotta
Lauro, Fochi, Fornara, Genghini, Gondrand, Gruppo Saccarifero Veneto,
Helene  Curtis,  IAM Rinaldo Piaggio, IRA-Graci, Italconsult, Itavia,
Keller,  Liquigas,  Lombardi,  Mandelli,  Ercole  Marelli,  Micoperi,
Morteo,  Nova,  Pan  Electric,  Paoletti, Pianelli e Traversa, Safau,
Salvarani,  Servola,  Siciet,  Sima,  Siog,  Sipa,  Socimi,  Stefana,
Sterzi, Voxson;
    disposte  ai  sensi  del  decreto legislativo n. 270/1999: Gruppi
Algat,  Arquati,  ATB, Bongioanni, Cartificio Ermolli, Cedis, Cesame,
Cirio,  Coopcostruttori,  Dea,  Costa  Ferroviaria,  CMS,  Eldo, FDG,
Federici,  Ferrania,  Fioroni,  Flexider, Formenti Seleco, Gama, GDA,
Giacomelli,  Iar  Siltal,  Ilva  Pali  Dalmine,  Itea,  K&M Industrie
Metalmeccaniche, Lamier, Lares Cozzi, Manzoni, Merker, Milano Stampa,
Ocean,  Olcese,  Sandretto, Scala, SIE, Selfin, Tecdis, Tecnosistemi,
Tiberghien, Trend, Vigilanza Partenopea;
    disposte ai sensi del decreto-legge n. 347/2003: Gruppi Parmalat,
Finmek, Volare e CIT;
  Rilevato   che  gli  incarichi  relativi  alle  predette  procedure
risultano  attribuiti  a  n. 123 commissari straordinari e commissari
liquidatori  e  che,  pertanto, a norma del disposto del sopra citato
comma 499,  il  numero  dei commissari confermati o nominati non puo'
essere superiore a n. 62;
  Visti  i  propri decreti con i quali sono stati confermati, a norma
dell'art.  1,  comma 498 della citata legge n. 296/2006, i commissari
delle  procedure  relative  ai Gruppi CIT, Finmek, Sandretto, Tecdis,
Parmalat;
  Rilevato,  altresi',  che  in  data  1°  aprile  2007 e' decorso il
termine di novanta giorni di cui al sopra citato comma 498 e pertanto
i commissari non confermati sono decaduti dall'incarico;
  Considerato che l'effetto decadenziale di cui sopra e' strettamente
funzionale  al  perseguimento  dell'obiettivo  della legge di impulso
alla  definizione  delle  procedure, semplificazione delle gestioni e
riduzione  del  numero  dei commissari e che, conseguentemente a tale
effetto  decadenziale,  l'amministrazione  recupera appieno il potere
discrezionale  di  valutare le soluzioni organizzative piu' idonee al
perseguimento  degli  obiettivi  di  legge,  mentre diviene recessivo
l'interesse  soggettivo  di  ciascun  commissario  alla conservazione
dell'incarico;
  Ritenuto  di  dare attuazione alle predette disposizioni procedendo
ad  aggregare  tutte le sopra citate procedure in gruppi suscettibili
di  essere  organizzati  in  modo da assicurare le massime sinergie e
conseguenti economie gestionali, come disposto dal citato comma 498;
  Viste  le  relazioni  sull'evoluzione e sullo stato delle procedure
presentate  dai  commissari  delle  predette  societa' in riscontro a
specifica richiesta dell'amministrazione procedente;
  Ritenuto che al fine della composizione delle predette aggregazioni
di  procedure  e  della  individuazione dei nuovi commissari, occorra
tener   conto   di   elementi  di  valutazione  oggettivi,  quali  la
contiguita'    della    ubicazione   territoriale   delle   procedure
interessate, lo stato di avanzamento delle relative liquidazioni e la
natura  delle  operazioni  liquidatorie  da  compiere,  nonche' della
necessita'  di  realizzare,  nella  conduzione  delle  procedure,  un
equilibrato   contemperamento   delle  esigenze  di  innovazione,  in
aderenza  alla  ratio  della  legge in riferimento, e della eventuale
opportunita'  di  mantenere continuita' operativa nelle gestioni piu'
complesse,  o di recente attivazione, privilegiando comunque, ai fini
della   nomina,  le  personalita'  positivamente  valutate,  sia  con
riguardo   agli   indispensabili  requisiti  professionali,  sia  con
riguardo  alla  attitudine  ed  idoneita'  all'efficiente ed efficace
svolgimento    dell'incarico,   in   tale   complessiva   valutazione
sostanziandosi il carattere fiduciario dell'incarico medesimo;
  Ritenuto  in  considerazione  dei motivi di seguito esplicitati, ad
attribuire  al medesimo organo commissariale l'incarico relativo alle
procedure  di  amministrazione  straordinaria  delle  societa': Ocean
S.p.a.,  ATB  Acciaieria e Tubificio di Brescia S.p.a. e Trend S.p.a.
in  ragione  della  comune ubicazione territoriale nella provincia di
Brescia e tenuto conto dello stato delle relative procedure;
  Richiamati a tal riguardo:
    per Ocean S.p.a.:
      il  decreto  del Tribunale di Brescia in data 3 giugno 2002 con
il  quale  e'  stata  dichiarata  a  norma  dell'art.  30 del decreto
legislativo n. 270/1999 l'apertura della procedura di amministrazione
straordinaria della societa' Ocean S.p.a.;
      il  decreto  ministeriale  in  data 10 giugno 2002 con il quale
sono  stati  nominati  commissari  straordinari della procedura sopra
citata  il  dott. Antonio Passantino, l'avv. Piercarlo Castagnetti ed
il dott. Giovanni Grazzini;
    per ATB Acciaieria e Tubificio di Brescia S.p.a.;
      il  decreto  del  Tribunale di Brescia in data 2 settembre 2002
con  il  quale  e'  stata dichiarata a norma dell'art. 30 del decreto
legislativo n. 270/1999 l'apertura della procedura di amministrazione
straordinaria  della  societa'  ATB Acciaieria e Tubificio di Brescia
S.p.a.;
      il  decreto ministeriale in data 13 settembre 2002 con il quale
e'  stato  nominato  commissario  straordinario della procedura sopra
citata il prof. Avv. Alberto Stagno d'Alcontres;
    per Trend S.p.a.;
      il decreto del Tribunale di Brescia in data 8 marzo 2005 con il
quale   e'   stata  dichiarata  a  norma  dell'art.  30  del  decreto
legislativo n. 270/1999 l'apertura della procedura di amministrazione
straordinaria della Trend S.p.a.;
      il decreto ministeriale in data 18 marzo 2005 con il quale sono
stati  nominati  commissari straordinari della procedura sopra citata
il  dott.  Antonio  Passantino, il dott. Raffaele Ruggiero e il prof.
avv. Emmanuele Francesco Maria Emanuele;
  Preso  atto  delle  dimissioni presentate dai commissari prof. avv.
Emmanuele  Francesco  Maria  Emanuele  in  data 12 luglio 2006, e dal
dott. Raffaele Ruggiero in data 14 novembre 2006;
  Richiamate  in particolare le relazioni sull'evoluzione e l'attuale
stato  delle  sopra citate procedure presentate rispettivamente dalla
Trend  S.p.a., e dalla Ocean S.p.a. in data 16 marzo 2007 e dalla ATB
in data 30 marzo 2007;
  Ritenuto  di  preporre alle sopra citate procedure il dott. Antonio
Passantino professionista, domiciliato in Brescia, considerato che il
medesimo  risulta  gia'  componente  dei  collegi commissariali della
Ocean S.p.a. e della Trend S.p.a., e tenuto conto altresi':
      della  elevata  specifica  professionalita'  ed  esperienza nel
campo   delle   procedure   concorsuali   liquidatorie  maturata  dal
professionista suddetto e dell'impegno e qualita' dell'opera prestata
nell'ambito delle citate procedure;
      della opportunita' di aggregare al medesimo gruppo la procedura
A.T.B.  in ragione della contiguita' territoriale della medesima alle
procedure  Ocean  e  Trend,  nonche' dell'insussistenza di specifiche
ragioni   che   inducano   a   ritenere   prevalente  l'interesse  al
mantenimento,  anche  parziale,  della  gestione in corso rispetto al
perseguimento delle finalita' di semplificazione della gestione delle
procedure mediante accorpamento delle medesime e riduzione del numero
complessivo dei commissari di cui alle norme di legge sopra citate;
  Considerato  che  la  scelta operata attraverso la preposizione del
dott.  Antonio  Passantino  alle  procedure  di cui sopra concorre al
perseguimento  del  complessivo  risultato  di  riduzione  del numero
complessivo   dei  commissari;  concreta  una  aggregazione  di  piu'
procedure,  funzionale  al  perseguimento di sinergie organizzative e
conseguenti  economie gestionali; e' coerente, per i motivi specifici
sopra  indicati,  ai  criteri  di  regolazione della discrezionalita'
amministrativa   previsti  dalla  legge  ed  agli  ulteriori  criteri
attuativi  sopra  esplicitati,  risultando  dalla ponderazione di una
pluralita'  di elementi di valutazione oggettivi e soggettivi, quali:
l'ubicazione  territoriale  delle procedure, lo stato delle medesime,
la  natura  delle operazioni liquidatorie da compiere, le esigenze di
continuita'   gestionale   in   relazione   alla  complessita'  della
procedure,  l'apprezzamento  della idoneita' dei soggetti da preporre
alle procedure avuto riguardo alla specifica professionalita' ed alla
comprovata   attitudine   ed  idoneita'  all'efficiente  ed  efficace
svolgimento dell'incarico;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Il dott. Antonio Passantino, nato a Palermo, il 7 dicembre 1947, e'
nominato commissario straordinario delle procedure di amministrazione
straordinaria   delle   societa'  Ocean  S.p.a.,  Trend  S.p.a.,  ATB
Acciaieria e Tubificio di Brescia S.p.a., citate nelle premesse.