L'AUTORITA'
  Nella  riunione  della  Commissione  per i servizi e i prodotti del
12 aprile 2007;
  Visto  l'art.  1,  comma 6, lettera b), n. 9, della legge 31 luglio
1997,  n.  249,  recante  «Istituzione dell'Autorita' per le garanzie
nelle  comunicazioni  e  norme  sui sistemi delle telecomunicazioni e
radiotelevisivo»;
  Vista  la legge 10 dicembre 1993, n. 515, recante «Disciplina delle
campagne  elettorali  per  l'elezione  alla  Camera dei deputati e al
Senato della Repubblica», e successive modificazioni;
  Vista  la  legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante «Disposizioni per
la  parita'  di  accesso ai mezzi di informazione durante le campagne
elettorali  e  referendarie  e  per  la comunicazione politica»; come
modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313;
  Vista  la  legge 6 novembre 2003, n. 313, recante «Disposizioni per
l'attuazione  del principio del pluralismo nella programmazione delle
emittenti radiofoniche e televisive locali»;
  Visto  il  decreto  del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004,
che  emana  il  codice  di  autoregolamentazione ai sensi della legge
6 novembre 2003, n. 313;
  Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante «Testo
unico della radiotelevisione» ed, in particolare, l'art. 7, comma 1;
  Vista  la legge 25 marzo 1993, n. 81, recante «Elezione diretta del
sindaco  e  del  presidente della provincia, del consiglio comunale e
del consiglio provinciale», e successive modificazioni;
  Vista  la  legge  costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, recante lo
statuto della Regione siciliana, e successive modificazioni;
  Visto  il  decreto del presidente della Regione siciliana 20 agosto
1960,  n.  3,  modificato  con  decreto  del presidente della Regione
siciliana 15 aprile 1970, n. 1, recante «Approvazione del testo unico
delle  leggi  per  l'elezione  dei  consigli  comunali  nella Regione
siciliana» e successive modifiche;
  Vista  la legge regionale della Regione siciliana 3 giugno 2005, n.
7,  recante  «Nuove norme per l'elezione del presidente della Regione
siciliana   a   suffragio  universale  e  diretto.  Nuove  norme  per
l'elezione    dell'assemblea    regionale   siciliana.   Disposizioni
concernenti l'elezione dei consigli provinciali e comunali»;
  Visto   lo   statuto  speciale  della  regione  autonoma  Sardegna,
approvato   con   legge  costituzionale  26 febbraio  1948,  n.  3  e
successive modificazioni;
  Vista  la legge della regione autonoma Sardegna 17 gennaio 2005, n.
2, recante «Indizione delle elezioni comunali e provinciali»;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n.
670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali
concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige»;
  Visto   il   decreto   del   presidente   della   regione  autonoma
Trentino-Alto  Adige 1° febbraio 2005, n. 1/L, recante il testo unico
delle  leggi  regionali  sulla  composizione ed elezione degli organi
delle amministrazioni comunali;
  Visto  lo  statuto  speciale  della regione autonoma Valle d'Aosta,
approvato   con   legge  costituzionale  26 febbraio  1948,  n.  4  e
successive modificazioni;
  Vista  la  legge  della  regione  autonoma Valle d'Aosta 9 febbraio
1995, n. 4, recante «Elezione diretta del sindaco, del vice sindaco e
del consiglio comunale» e successive modificazioni;
  Vista  la  legge  costituzionale  31 gennaio 1963, n. 1, recante lo
statuto  speciale  per la regione Friuli-Venezia Giulia, e successive
modificazioni e integrazioni;
  Vista la legge della regione Friuli-Venezia Giulia 9 marzo 1995, n.
14,  recante  «Norme  per  le  elezioni comunali nel territorio della
regione  autonoma  Friuli-Venezia  Giulia, nonche' modificazioni alla
legge regionale 12 settembre 1991, n. 49»;
  Vista  la legge della regione Friuli-Venezia Giulia 21 aprile 1999,
n.  10, recante «Norme in materia di elezioni comunali e provinciali,
nonche' modifiche alla legge regionale 9 marzo 1995, n. 14»;
  Vista  la legge della regione Friuli-Venezia Giulia 10 maggio 1999,
n.  13,  recante  «Disposizioni  urgenti in materia di elezione degli
organi  degli  enti locali, nonche' disposizioni sugli adempimenti in
materia elettorale»;
  Vista  la  legge della regione Friuli-Venezia Giulia 15 marzo 2001,
n. 9, recante «Disposizioni urgenti in materia di elezioni comunali e
provinciali, nonche' modifiche e integrazioni alla legge regionale n.
49/1995»;
  Vista la legge 20 luglio 2004, n. 215, recante «Norme in materia di
risoluzione  dei conflitti di interessi», come modificata dalla legge
5 novembre 2004, n. 261;
  Vista  la  delibera  n.  22/06/CSP  del  1° febbraio  2006, recante
«Disposizioni  applicative  delle  norme  e  dei  principi vigenti in
materia  di  comunicazione  politica e parita' di accesso ai mezzi di
informazione nei periodi non elettorali»;
  Visto  il  decreto  dell'assessore  della famiglia, delle politiche
sociali  e  delle autonomie locali della regione Sicilia del 13 marzo
2007,  n.  592,  con  il quale sono stati convocati per i giorni 13 e
14 maggio  2007  i  comizi  per  le  elezioni  del  presidente  e del
consiglio  della  provincia  regionale  di  Ragusa e di sindaci e dei
consigli comunali della regione Sicilia;
  Visti  il  decreto  del  presidente  della  regione  autonoma della
Sardegna  del  26 marzo  2007,  n.  36, recante «Elezione diretta dei
sindaci  e  dei  consigli  comunali  dei  comuni della Sardegna» e la
deliberazione  della  giunta  regionale  della  Sardegna del 20 marzo
2007,  n. 11/12, con i quali sono stati fissati per il 27 e 28 maggio
2007 i rinnovi dei sindaci e dei consigli comunali della Sardegna;
  Visto   il   decreto   del   presidente   della   regione  autonoma
Trentino-Alto  Adige  del  27 marzo  2007, n. 16/A, con il quale sono
stati  convocati  i comizi per l'elezione del sindaco e del consiglio
comunale di Garniga Terme per il 27 maggio 2007;
  Visto  il  decreto  del  presidente  della  regione  autonoma Valle
d'Aosta  del 5 marzo 2007, n. 83, con il quale sono stati convocati i
comizi  per  l'elezione  diretta  del sindaco, del vice sindaco e dei
consiglieri  dei  consigli  comunali di Arnad, Issime e Valsavarenche
per il giorno 20 maggio 2007;
  Visto   il   decreto   del   presidente   della   regione  autonoma
Friuli-Venezia  Giulia  n.  072/Pres  del 26 marzo 2007, con il quale
sono stati convocati i comizi per l'elezione diretta del sindaco, del
vice  sindaco  e dei consiglieri dei comuni del Friuli-Venezia Giulia
per il 27 e 28 maggio 2007;
  Visto  il  decreto del Ministro dell'interno del 20 marzo 2007, con
il  quale  sono  stati  convocati  i comizi elettorali previsti per i
giorni 27 e 28 maggio 2007 per il rinnovo di numerose amministrazioni
provinciali  e  comunali,  il  cui elenco e' disponibile sul sito web
dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni: www. agcom.it
  Effettuate  le  consultazioni  con  la Commissione parlamentare per
l'indirizzo  generale  e  la  vigilanza  dei servizi radiotelevisivi,
previste dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28;
  Udita  la  relazione  del  Commissario  Giancarlo  Innocenzi Botti,
relatore   ai   sensi   dell'art.   29  del  regolamento  concernente
l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita';
                              Delibera:
                               Art. 1.
                 Finalita' e ambito di applicazione
  1.  Le disposizioni di cui al presente provvedimento, in attuazione
della  legge  22 febbraio  2000,  n.  28, come modificata dalla legge
6 novembre  2003,  n.  313,  in materia di disciplina dell'accesso ai
mezzi  di  informazione,  si  riferiscono  alle  consultazioni per le
elezioni  dei  sindaci e dei consigli comunali e del presidente della
provincia e del consiglio della provincia regionale di Ragusa fissate
per  i  giorni 13 e 14 maggio 2007, per le elezioni dei sindaci e dei
consigli  comunali  della regione Valle d'Aosta fissate per il giorno
20 maggio  2007 e per le elezioni dei sindaci e dei consigli comunali
e  dei  presidenti della provincia e dei consigli provinciali fissate
per  i  giorni  27  e  28 maggio  2007,  e  si  applicano su tutto il
territorio  nazionale  nei  confronti  delle emittenti che esercitano
l'attivita'  di  radiodiffusione  televisiva e sonora privata e della
stampa  quotidiana  e  periodica. Ove non diversamente previsto, esse
hanno effetto dalla data di indizione dei relativi comizi elettorali,
sino  a  tutta  la seconda giornata di votazione, salva una eventuale
estensione in relazione a votazioni di ballottaggio.
  2.   L'elenco   delle  province  e  dei  comuni  interessati  dalle
consultazioni   elettorali   e'   reso   disponibile   sul  sito  web
dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni: www.agcom.it