Disposizioni di vigilanza


    Nel  2006  la  Banca  d'Italia  ha  avviato  una  revisione della
disciplina  di  vigilanza  applicabile  alle  banche,  allo  scopo di
eliminare  istituti non armonizzati, contenere gli oneri a carico dei
destinatari,    semplificare    e   razionalizzare   l'attivita'   di
supervisione.   In   coerenza  con  tale  impostazione,  il  presente
provvedimento reca disposizioni che modificano:
      1) la procedura di accertamento delle modifiche statutarie;
      2)  l'apertura  di  succursali  di banche e i relativi obblighi
informativi.
    Gli  interventi sui profili procedurali tengono anche conto delle
innovazioni   che   hanno  recentemente  riguardato  l'assetto  delle
competenze decisionali nella Banca d'Italia.

1. Modificazioni dello statuto.

    1.1.   Il   procedimento   di  accertamento  sulle  modificazioni
statutarie  delle  banche  e  delle  societa' finanziarie capogruppo,
disciplinato dalla Circ. n. 229 (Titolo III, Cap. 1, Sez. II, parr. 1
e 2) e da altre successive disposizioni (1), si articola in due fasi:
      la  prima,  soltanto  eventuale,  consiste  in  una informativa
preventiva  sui  progetti  di  modificazione aventi a oggetto aspetti
specificamente  rilevanti per le valutazioni di vigilanza, da rendere
entro   breve   tempo  dalla  deliberazione  del  progetto  da  parte
dell'organo  amministrativo  e comunque prima dell'approvazione dello
stesso   da  parte  dell'assemblea  dei  soci;  sulla  base  di  tale
comunicazione  la  Banca  d'Italia  puo'  formulare osservazioni, che
devono  essere  valutate  dall'organo  amministrativo  prima  che  il
progetto sia sottoposto all'approvazione dell'assemblea dei soci;
      la  seconda,  necessaria  per  tutte  le  modifiche, e' avviata
successivamente  a  detta  assemblea  con la comunicazione alla Banca
d'Italia  del  verbale  nel  quale  sono  contenute  le modificazioni
apportate; in caso di esito positivo, il procedimento si conclude con
il   rilascio   (entro   novanta   giorni   dal   ricevimento   della
documentazione) di un provvedimento «di accertamento», necessario per
dar  corso  all'iscrizione  della delibera nel registro delle imprese
(cfr. art. 56, comma 2, TUB).
    1.2. Cio' premesso, le richiamate disposizioni vengono modificate
nel senso di anticipare il rilascio del provvedimento di accertamento
alla  fase  anteriore  alla deliberazione assembleare, sulla base del
progetto  di  modificazione  dello statuto comunicato preventivamente
alla  Banca  d'Italia. Tale procedura riguarda tutte le modificazioni
statutarie  (2)  e  non  solo  quelle  per  le  quali  le  previgenti
Istruzioni stabilivano l'obbligo di informativa preventiva.
    La  Banca  d'Italia,  ove accerti che le modificazioni statutarie
proposte  non  contrastano con una sana e prudente gestione, rilascia
il  citato  provvedimento  entro novanta giorni dalla ricezione della
comunicazione  effettuata  dalla  banca,  condizionandone l'efficacia
alla  conformita' delle deliberazioni assunte dall'assemblea dei soci
al  progetto  esaminato e alle eventuali osservazioni formulate dalla
stessa Banca d'Italia all'esito dell'esame (3).
    Detta  verifica  di  conformita'  -  che rientra nella competenza
primaria del notaio incaricato degli adempimenti pubblicitari - sara'
effettuata  anche  dalla  Filiale della Banca d'Italia (4) al fine di
segnalare   all'azienda   interessata   eventuali   difformita';   se
richieste,   le   Filiali   potranno  rilasciare  un'attestazione  di
conformita' in tal senso.
    Restano  invariate le modalita' di rilascio del parere vincolante
della  Banca  d'Italia  nel caso di provvedimenti di competenza delle
regioni  a  statuto  speciale  e  delle province autonome di Trento e
Bolzano.
    Le  modificazioni  statutarie di banche di credito cooperativo in
linea  con  gli  «statuti  tipo esaminati dalla Banca d'Italia - e da
intendersi   valutati,   in  via  preventiva  e  generale,  come  non
contrastanti  con  le  esigenze  di sana e prudente gestione ai sensi
dell'art.  56  TUB  -  sono  soggette soltanto ad una attestazione di
conformita' successiva alla deliberazione assembleare.

2. Succursali di banche.

    2.1.  La disciplina in materia di succursali di banche e societa'
finanziarie,  contenuta  nel  Titolo  III, Cap. 2, della Circ. n. 229
(5), prevede che l'iniziativa di apertura di una nuova dipendenza sia
comunicata  (attraverso il modello 3 SIOTEC) (6) alla Banca d'Italia,
la  quale  puo',  entro  novanta giorni, sospenderne l'attuazione per
motivi  attinenti  all'adeguatezza  organizzativa  o della situazione
finanziaria,  economica  e  patrimoniale  della  banca o del relativo
gruppo  bancario. In mancanza di sospensione, la banca puo' dar corso
all'apertura  della  dipendenza,  che  deve  essere  effettuata entro
dodici  mesi. L'inizio dell'attivita', la chiusura e le rettifiche di
dati  gia'  trasmessi  sono  oggetto  di specifiche segnalazioni alla
Banca d'Italia (7).
    L'evoluzione  dei  canali distributivi delle banche e lo sviluppo
dei  sistemi  aziendali di gestione e controllo dei rischi inducono a
modificare  la disciplina dell'apertura di succursali in un'ottica di
razionalizzazione degli adempimenti e di sostanziale liberalizzazione
dell'attivita' (8).
    Sotto  il profilo procedurale, viene rivista l'impostazione delle
attuali  istruzioni basata su un procedimento di tipo autorizzativo e
su   meccanismi   di   «silenzioassenso»  (9);  secondo  le  presenti
disposizioni,  infatti,  le banche possono liberamente dar corso alle
iniziative  di  espansione  territoriale alla data prevista, fermo il
potere  della Banca d'Italia di avviare d'ufficio - ove nel corso del
processo  di  analisi  delle  situazioni  aziendali rilevi profili di
problematicita' - un procedimento diretto a vietare l'apertura di una
o piu' succursali (10).
    2.2.  In  particolare,  la  comunicazione  dell'apertura di nuove
succursali  da  parte  delle  banche e delle societa' capogruppo puo'
essere effettuata secondo una delle seguenti modalita'.

a) Progetto di sviluppo territoriale.

    Le   strategie   di  espansione  territoriale  dell'azienda  sono
illustrate in un «progetto di sviluppo territoriale», nell'ambito del
quale   sono  puntualmente  indicate  le  determinazioni  concernenti
l'apertura  di  nuove  succursali  e  le  altre  modifiche della rete
territoriale.  Il  «progetto» e' approvato dall'organo amministrativo
della banca o, per le banche appartenenti a un gruppo bancario, della
capogruppo  e contiene un'illustrazione dei riflessi delle iniziative
programmate sulla situazione tecnica.
    I  «progetti»  sono  predisposti  in una logica di programmazione
dello  sviluppo  della  rete  territoriale, su orizzonti temporali di
norma  non  superiori  a  due  anni e sono comunicati (11) alla Banca
d'Italia  almeno novanta giorni prima della data prevista per l'avvio
della  realizzazione  della prima delle iniziative in esso descritte.
Con  il medesimo anticipo devono essere comunicate anche le eventuali
variazioni  e  integrazioni  decise  nel  corso  dell'esecuzione  del
progetto.
    In  sede  di  presentazione  del  «progetto»  non  dovra'  essere
trasmesso il modello 3 SIOTEC; quest'ultimo sara' inviato, al fine di
fornire    alla    Vigilanza   un   quadro   informativo   aggiornato
sull'articolazione  territoriale  delle  banche,  esclusivamente  per
segnalare   in  via  successiva  le  avvenute  aperture,  chiusure  e
rettifiche relative a succursali e uffici di rappresentanza (12).

b) Comunicazione specifica.

    Le  banche  e  i  gruppi bancari segnalano alla Banca d'Italia la
decisione di apertura di una o piu' succursali, utilizzando il mod. 3
SIOTEC  per la comunicazione preventiva secondo quanto previsto dalla
Circ.  n.  229  (13);  la comunicazione deve essere effettuata almeno
novanta  giorni  prima  della  data  prevista  per  la  realizzazione
dell'iniziativa.  La  comunicazione  specifica  risulta  indicata per
l'apertura  di  singole  dipendenze al di fuori di un «progetto» come
definito sub a).
    In  relazione  alla diversa ampiezza e complessita', la modalita'
sub a) appare particolarmente idonea per le banche e i gruppi bancari
di  grandi  e  medie  dimensioni  o caratterizzati da un'operativita'
diversificata;  la  soluzione  sub b)  si  attaglia maggiormente alle
esigenze   delle  banche  di  minori  dimensioni  e  ad  operativita'
tradizionale  (in  particolare,  alle banche di credito cooperativo),
che  accompagnano  la  comunicazione  con  una  relazione - approvata
dall'organo  amministrativo della banca o, per le banche appartenenti
a  un  gruppo bancario, della capogruppo - illustrativa degli impatti
dell'iniziativa    sulla    situazione   finanziaria,   economica   e
patrimoniale  della  banca (14).  Ciascun intermediario puo' comunque
optare  per la modalita' ritenuta piu' idonea alle proprie specifiche
esigenze.
    Le  banche  non appartenenti a gruppi bancari operanti da meno di
due  anni  potranno  procedere all'apertura di succursali in coerenza
con  quanto indicato nel programma di attivita' esaminato dalla Banca
d'Italia in sede di autorizzazione all'attivita' bancaria; l'apertura
delle  succursali  indicate  nel  programma  sara'  comunicata in via
successiva con modello 3 SIOTEC.
    2.3.   Le  iniziative  di  ampliamento  della  rete  territoriale
costituiscono  parte  integrante  delle strategie aziendali. La Banca
d'Italia  esamina  i  relativi  progetti e comunicazioni, di cui alle
presenti   disposizioni,   nell'ambito  dell'ordinaria  attivita'  di
analisi  tecnica dei soggetti vigilati e verifichera', nel quadro del
processo di valutazione e revisione prudenziale (SREP), completezza e
accuratezza dell'autovalutazione effettuata dalle banche e dai gruppi
bancari.
    La  Banca  d'Italia,  qualora  nel  corso del processo di analisi
delle  situazioni  aziendali rilevi profili di problematicita', avvia
d'ufficio  un  procedimento  diretto a vietare, ai sensi dell'art. 15
del  testo  unico bancario, lo stabilimento di una o piu' succursali.
Tale   procedimento  si  conclude  entro  sessanta  giorni;  l'unita'
organizzativa  responsabile  e'  il  Servizio  vigilanza  sugli  Enti
creditizi (15).
    Resta  fermo  il  potere della Banca d'Italia di adottare, ove la
situazione  lo richieda, provvedimenti specifici riguardanti anche la
restrizione  della struttura territoriale ai sensi degli articoli 53,
comma 3, lettera d), e 67, comma 2-ter, del testo unico bancario.
    2.4.  Per  quanto concerne l'apertura di sedi distaccate da parte
di  banche di credito cooperativo, i relativi adempimenti procedurali
vengono   razionalizzati  al  fine  di  coordinare,  nell'ambito  del
medesimo  procedimento,  le  valutazioni inerenti l'adeguatezza delle
strutture  organizzative  e della situazione finanziaria, economica e
patrimoniale   della   banca  ai  sensi  dell'art.  15  del  TUB  con
l'accertamento  della  conformita' della connessa modifica statutaria
al  criterio  di  sana  e prudente gestione ai sensi dell'art. 56 del
TUB.
    L'apertura  delle  sedi  distaccate  - consentita in presenza dei
requisiti previsti dal Titolo VII, Cap. 1, Sez. II, paragrafo 4 della
Circ.  n.  229 - viene comunicata preventivamente alla Banca d'Italia
con   apposita   istanza,  corredata  da  una  relazione  dell'organo
amministrativo   che   illustra  gli  impatti  dell'iniziativa  sulla
situazione  economico-patrimoniale e sull'assetto organizzativo della
banca,  nonche'  dall'elenco  degli  aspiranti soci e dal progetto di
modifica  dello  statuto.  La  Banca  d'Italia valuta l'iniziativa di
espansione territoriale sia ai sensi dell'art. 15 del TUB sia ai fini
dell'accertamento  di  cui  all'art.  56 del medesimo Testo unico. Il
relativo  provvedimento  viene  rilasciato entro novanta giorni dalla
ricezione  della  comunicazione  effettuata  dalla  banca, secondo le
modalita' di cui al paragrafo 1 delle presenti disposizioni; l'unita'
organizzativa  responsabile  e'  il  Servizio  vigilanza  sugli  Enti
creditizi.
    Le  presenti disposizioni sostituiscono, per l'apertura in Italia
di  succursali  da  parte di banche italiane, le istruzioni contenute
nel  Titolo III, Cap. 2, Sez. II, parr. 1 e 4 (16) della Circ. n. 229
e,  per  quanto  concerne  l'apertura  di sedi distaccate da parte di
banche di credito cooperativo, l'ultimo capoverso del paragrafo 4 del
Titolo VII, Cap. 1, Sez. II, della stessa Circolare.
    Resta  fermo  quanto  previsto  dalla  Circ. n. 229 in materia di
apertura  di  succursali  di  banche  italiane in Paesi comunitari ed
extracomunitari, nonche' di apertura di succursali in Italia da parte
di  banche  e  societa'  finanziarie  comunitarie e di autorizzazione
all'insediamento di succursali da parte delle banche extracomunitarie
gia' insediate in Italia.
    In   via   transitoria,  si  fa  presente  che  le  modificazioni
statutarie  e  l'apertura  di  nuove  dipendenze gia' comunicate alla
Banca d'Italia in data anteriore alle presenti disposizioni rimangono
soggette alla disciplina previgente di cui alla Circ. n. 229.
      Roma, 21 marzo 2007
                                               Il Governatore: Draghi
 
              (1)  Cfr.,  in  particolare, il Provvedimento 27 giugno
          2006  recante  l'individuazione  dei termini e delle unita'
          organizzative  responsabili  dei  procedimenti di vigilanza
          della  Banca d'Italia, in supplemento ordinario n. 162 alla
          Gazzetta Ufficiale n. 159 dell'11 luglio 2006.
              (2)  Sono  comprese  nell'ambito  applicativo  anche le
          modificazioni  relative  agli  aumenti  di  capitale  (cfr.
          Titolo III, Cap. 1, Sez. III, della Circ. n. 229).
              (3)  Viene meno, in relazione alla nuova disciplina del
          procedimento   di  accertamento  contenuta  nelle  presenti
          disposizioni,  la  possibilita'  che  nell'assunzione della
          delibera di modificazione statutaria l'assemblea conferisca
          all'organo amministrativo una delega espressa per apportare
          alla  delibera  stessa  limitate variazioni richieste dalla
          vigilanza.
              (4)  La  filiale  della  Banca  d'Italia  competente  a
          ricevere  le  comunicazioni  e ad effettuare la verifica di
          conformita', anche per le societa' finanziarie capogruppo e
          per  le banche appartenenti a un gruppo bancario, e' quella
          nel  cui  ambito territoriale ha sede la singola componente
          interessata dalla modifica statutaria. In relazione a cio',
          sono  da  intendersi  superate le previsioni della Circ. n.
          229  (Titolo III,  Cap.  I,  Sez.  II,  parr.  1.1 e 2) che
          attribuiscono  alla  capogruppo  il compito di inviare alla
          Banca  d'Italia  la  comunicazione  preventiva e il verbale
          assembleare di approvazione delle modificazioni statutarie.
              (5) Cfr. anche Provvedimento 27 giugno 2006.
              (6) Cfr. Allegato B del citato Capitolo.
              (7)  Cfr.  Titolo  III,  Cap.  2, Sez. II, paragrafo 6,
          della Circ. n. 229.
              (8)  Per  quanto  concerne  l'attivita'  bancaria fuori
          sede,  un  intervento  di  liberalizzazione  e'  gia' stato
          effettuato  con le disposizioni pubblicate in Boll. Vig. n.
          12 del 2005.
              (9)  Cfr.  Titolo  III,  Cap.  2, Sez. II, paragrafo 1,
          della Circ. n. 229.
              (10)  Sono  da intendersi, conseguentemente, superati i
          riferimenti  contenuti nel Regolamento della Banca d'Italia
          del   27 giugno   2006   ai   procedimenti   di   vigilanza
          contraddistinti  dai numeri 19 («insediamento di succursali
          di  banche  italiane  in  Italia»)  e  23  («proroga  delle
          autorizzazioni  di apertura di succursali»). Il Regolamento
          verra'  aggiornato  sul punto, anche al fine di inserire il
          nuovo   procedimento   di   «divieto   all'insediamento  di
          succursali in Italia», alla prima occasione utile.
              (11)  Per  le banche appartenenti a un gruppo bancario,
          la  comunicazione e' effettuata dalla relativa capogruppo e
          comprende   i   «progetti»   riferiti  a  tutte  le  banche
          appartenenti al gruppo.
              (12)  Cfr.  Titolo III, Cap. 2, Sez. II, paragrafo 6, e
          allegato B della Circ. n. 229.
              (13)  Modello 3 SIOTEC di cui all'allegato B del Titolo
          III,  Cap.  2.  Resta  fermo,  anche  per  tale  modalita',
          l'utilizzo  del  modello  3  SIOTEC  per le segnalazioni di
          apertura,  chiusura  e  rettifica  relative  a succursali e
          uffici di rappresentanza.
              (14)  Per l'apertura di succursali le banche di credito
          cooperativo   si  attengono,  altresi',  alle  disposizioni
          relative  alla  «zona  di competenza territoriale» previste
          nel Titolo VII, Cap. 1, della Circ. n. 229.
              (15)  Con  riferimento  alle  banche in amministrazione
          straordinaria,   l'unita'  organizzativa  responsabile  del
          procedimento e' il Servizio concorrenza, normativa e affari
          generali.
              (16)  La comunicazione con mod. 3 SIOTEC della chiusura
          di  succursali  andra'  effettuata entro cinque giomi dalla
          chiusura stessa.