IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari

    Vista   la  legge  25 novembre  1971,  n.  1096,  che  disciplina
l'attivita'  sementiera  ed  in  particolare gli articoli 19 e 24 che
prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura,
dei   registri   di   varieta'   aventi   lo   scopo   di  permettere
l'identificazione delle varieta' stesse;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 24 novembre
1972,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n.  44  del  17 febbraio  1973,  con  il quale sono stati istituiti i
registri  di  varieta'  di  cereali,  patata,  specie oleaginose e da
fibra;
    Visto  il  decreto  legislativo  30 luglio 1999, n. 300, recante:
«Riforma  dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59»;
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle
norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro  alle dipendenze delle
amministrazioni  pubbliche",  in  particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e
l'art. 16, comma 1;
    Considerato  che la Commissione sementi, di cui all'art. 19 della
citata  legge  n.  1096/1971,  nella  riunione  del 16 marzo 2007, ha
espresso parere favorevole all'iscrizione nel relativo registro delle
varieta' di specie agrarie indicate nel dispositivo;
    Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate;
                              Decreta:

    Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica
8 ottobre  1973,  n.  1065, sono iscritte nei registri delle varieta'
dei  prodotti  sementieri,  fino  alla  fine  del  decimo anno civile
successivo  a  quello  della  iscrizione  medesima, le sotto elencate
varieta'  di  specie  agraria, le cui descrizioni e i risultati delle
prove eseguite sono depositati presso questo Ministero:

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    Il  presente  decreto  entrera'  in vigore il giorno successivo a
quello   della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.
      Roma, 10 aprile 2007
                                      Il direttore generale: La Torre

          Avvertenza:

              Il  presente atto non e' soggetto al visto di controllo
          preventivo  di legittimita' da parte della Corte dei conti,
          art.   3,   legge   14 gennaio   1994,   n.  20,  ne'  alla
          registrazione  da  parte dell'Ufficio centrale del bilancio
          del  Ministero  dell'economia  e  delle finanze, art. 9 del
          decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.