IL MINISTRO DELLA SALUTE

    Visti  gli  articoli 2,  13, 14, 43 e 45 del testo aggiornato del
decreto  del  Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309,
recante  il  testo  unico  delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti   e   sostanze  psicotrope  e  di  prevenzione,  cura  e
riabilitazione  dei  relativi  stati di tossicodipendenza, di seguito
indicato come «testo unico»;
    Visto che le funzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri
-  Dipartimento  nazionale  per  le  politiche  antidroga  sono state
attribuite  al Ministero della solidarieta' sociale con decreto-legge
18  maggio  2006, n. 181 «Disposizioni urgenti in materia di riordino
delle  attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei
Ministeri»,  convertito,  con  modificazioni,  nella  legge 17 luglio
2006, n. 233;
    Visto il decreto ministeriale del 10 marzo 2006, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n.
76,  concernente «Approvazione del ricettario per la prescrizione dei
farmaci  di  cui alla tabella II, sezione A e all'allegato III-bis al
decreto  del  Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309,
come   modificato   dal   decreto-legge  30 dicembre  2005,  n.  272,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49»;
    Vista  la  lista delle sostanze narcotiche sottoposte a controllo
internazionale   prevista  dalla  Convenzione  unica  sulle  sostanze
narcotiche del 1961, predisposta dall'International Narcotics Control
Board;
    Vista  la  lista delle sostanze psicotrope sottoposte a controllo
internazionale  prevista  dalla Convenzione sulle sostanze psicotrope
del 1971, predisposta dall'International Narcotics Control Board;
    Considerato  che  il testo unico attualmente in vigore classifica
le  sostanze  stupefacenti  e psicotrope in due tabelle (in tabella I
trovano  collocazione le sostanze con forte potere tossicomanigeno ed
oggetto  di  abuso; in tabella II sono inserite le sostanze che hanno
attivita'  farmacologica  e  pertanto sono usate in terapia in quanto
farmaci)  e che la tabella II e' suddivisa in cinque sezioni indicate
con  le  lettere A, B, C, D ed E dove sono distribuiti i farmaci e le
relative  composizioni medicinali in relazione al decrescere del loro
potenziale di abuso;
    Visto  che  la Buprenorfina, iscritta nella tabella II, sezione B
di cui all'art. 14 del testo unico, risulta essere oggetto di spaccio
nel mercato clandestino;
    Visto    che    le   sostanze:   alcaloidi   totali   dell'oppio;
Beta-idrossimetil-3-fentanil;  Destromoramide intermedio; Dietilamide
dell'acido(+)-1-metil-lisergico;   Morfina  metil  bromuro  ed  altri
derivati  morfinici  ad  «azoto  pentavalente» tra i quali i derivati
N-ossimorfinici  (quale  la  N-ossicodeina) sono iscritte nella lista
delle  sostanze  narcotiche  sottoposte  a  controllo  internazionale
prevista  dalla Convenzione unica sulle sostanze narcotiche del 1961,
predisposta  dall'International  Narcotics  Control  Board  ed  erano
comprese nelle tabelle di cui all'art. 14 del testo unico prima delle
modificazioni  ed  integrazioni  disposte con la legge di 21 febbraio
2006, n. 49 di conversione del decreto-legge del 30 dicembre 2005, n.
272,  recante  «Misure  urgenti  per  garantire  la  sicurezza  ed  i
finanziamenti   per  le  prossime  Olimpiadi  invernali,  nonche'  la
funzionalita'  dell'Amministrazione  dell'interno.  Disposizioni  per
favorire  il  recupero  di  tossicodipendenti recidivi e modifiche al
testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e
sostanze  psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi
stati  di  tossicodipendenza,  di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309»;
    Visto     che     il     Delta-9-tetraidrocannabinolo    ed    il
Trans-delta-9-tetraidrocannabinolo  (Dronabinol)  sono iscritti nella
tabella I di cui all'art. 14 del testo unico;
    Considerato  che,  con nota prot. n. 1701 del 3 novembre 2006, la
Rappresentanza   permanente   d'Italia   presso   le   Organizzazioni
internazionali   di   Vienna   ha   trasmesso   all'Ufficio  centrale
stupefacenti  la  comunicazione  con  la  quale il direttore generale
facente  funzioni dell'Organizzazione mondiale della sanita' (OMS) ha
notificato  al  Segretario  generale  delle  Nazioni Unite che e' sua
opinione  che  la sostanza dronabinol ed i suoi stereoisomeri debbano
essere trasferiti dalla tabella II alla tabella III della Convenzione
sulle sostanze psicotrope del 1971;
    Considerato    che    il   Delta-9-tetraidrocannabinolo   ed   il
Trans-delta-9-tetraidrocannabinolo     (Dronabinol)     costituiscono
principi attivi di medicinali utilizzati come adiuvanti nella terapia
del dolore, anche al fine di contenere i dosaggi dei farmaci oppiacei
ed  inoltre  si  sono  rivelati efficaci nel trattamento di patologie
neurodegenerative quali la sclerosi multipla;
    Considerato  che  il  Nabilone  e'  un  medicinale di sintesi con
struttura   chimica   derivata   dal  delta-9-tetraidrocannabinolo  e
possiede analoghe proprieta' farmaco-tossicologiche;
    Visto  che la sostanza psicotropa Mescalina e' stata erroneamente
riportata  con la denominazione comune «Messalina» nella tabella I di
cui all'art. 14 del testo unico;
    Visto  che  la  sostanza  indicata  con  la  denominazione comune
Etilciclidina  (denominazione  chimica: N-etil-1-fenilcicloesilamina;
altra denominazione: PCE) compresa nella tabella I di cui all'art. 14
del  testo  unico,  risulta  essere  riportata nella stessa tabella I
anche con la denominazione comune: PCE (etilciclidina); denominazione
chimica:     N-etil-1-fenilcicloesilamina;    altra    denominazione:
cicloesamina;
    Visto che la sostanza indicata con la denominazione comune Estere
etilico  dell'acido  4-fenilpiperidin-4carbossilico,  compresa  nella
tabella I di cui all'art. 14 del testo unico risulta essere riportata
nella  stessa  tabella  I anche con la denominazione comune: Petidina
intermedio   B;  denominazione  chimica:  Estere  etilico  dell'acido
4-fenilpiperidin-4-carbossilico;  altra denominazione: normeperidina;
norpetidina;
    Visto  che  il  Levometorfano  ed  il  Levorfanolo  sono sostanze
iscritte  nella  tabella  I  di cui all'art. 14 del testo unico e che
esistono  due  stereoisomeri,  il  Destrometorfano (stereoisomero del
Levometorfano)  ed il Destrorfano (stereoisomero del Levorfanolo) che
non hanno attivita' psicotropa e pertanto sono esclusi dalle tabelle;
    Visto   che  il  riferimento  all'esclusione  dalle  tabelle  del
Destrometorfano  (stereoisomero  del Levometorfano) e del Destrorfano
(stereoisomero  del  Levorfanolo)  e' riportato in calce alla tabella
II,  sezione  A,  di  cui  all'art.  14 del testo unico dove non sono
iscritti ne' il Levometorfano ne' il Levorfanolo;
    Considerato  che  le  composizioni  medicinali per uso diverso da
quello  iniettabile che contengono Destropropossifene in associazione
con  altri  principi  attivi rispondono alle previsioni dell'art. 14,
comma 1, lettera f), numero 1) del testo unico;
    Visto  che nel testo della seconda nota in testa alla tabella II,
sezione E di cui all'art. 14 del testo unico compare la dicitura «non
superiore all'1», che costituisce un errore formale;
    Viste  le  note in testa alla tabella II, sezione A; alla tabella
II,  sezione  B; alla tabella II, sezione C; alla tabella II, sezione
D; alla tabella II, sezione E di cui all'art. 14 del testo unico;
    Considerato  che  le  disposizioni relative alla prescrizione dei
medicinali  iscritti  nella  tabella  II di cui all'art. 14 del testo
unico  da  parte  dei medici e dei veterinari e alla dispensazione da
parte  dei  farmacisti  sono gia' presenti negli articoli 43 e 45 del
testo  unico ed in particolare nell'art. 43, commi 1, 2, 3, 4 e 6 non
si  fa riferimento al dolore severo in corso di patologia neoplastica
e degenerativa;
    Sentito  il  Consiglio superiore di sanita' che, nella seduta del
1° febbraio  2007, ha espresso parere favorevole all'aggiornamento ed
al completamento delle tabelle di cui all'art. 14 del testo unico;
    Sentito il Ministero della solidarieta' sociale, che, con le note
prot.  n.  641/G/86/200 in data 21 marzo 2007 e prot. n. 728/G/86/200
in data 29 marzo 2007, ha fornito parere favorevole all'aggiornamento
ed al completamento delle tabelle di cui all'art. 14 del testo unico;

                              Decreta:

                               Art. 1.
    1.  Nella  tabella  I  di  cui  all'art.  14 del testo unico sono
aggiunte, secondo l'ordine alfabetico, le seguenti sostanze:

=====================================================================
  Denominazione comune  | Denominazione chimica  |Altra denominazione
=====================================================================
Alcaloidi totali        |                        |
dell'oppio              |                        |
---------------------------------------------------------------------
                        |Beta-idrossimetil - 3 - |
                        |fentanil                |
---------------------------------------------------------------------
                        |21 - ciclopropil - 7 -  |
                        |alfa-[(S) - 1 - idrossi |
                        |- 1,2,2 -trimetilpropil]|
                        |- 6,14 - endo - etan -  |
                        |6,7,8,14 -              |
Buprenorfina            |tetraidrooripavina      |
---------------------------------------------------------------------
Destromoramide          |                        |
intermedio              |                        |
---------------------------------------------------------------------
Dietilamide dell'acido  |                        |
(+) - 1 - metil -       |                        |
lisergico               |                        |
---------------------------------------------------------------------
Morfina metil bromuro ed|                        |
altri derivati morfinici|                        |
ad {azoto pentavalente} |                        |
tra i quali i derivati  |                        |
N-ossimorfinici (quale  |                        |
la N-ossicodeina)       |                        |