L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

  Nella sua riunione del consiglio del 22 marzo 2007;
  Vista  la  legge  31  luglio  1997,  n.  249,  recante «Istituzione
dell'Autorita'  per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  e  norme sui
sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo», ed in particolare
l'art. 1, comma 6, lettera a), n. 7, e lettera b), n. 5;
  Vista  la  legge  14 novembre  1995,  n. 481, recante «Norme per la
concorrenza  e  la  regolazione  dei  servizi  di  pubblica utilita'.
Istituzione  delle  autorita'  di regolazione dei servizi di pubblica
utilita» in particolare, l'art. 2, comma 12, lettere i), l) ed m);
  Vista  la  legge 7 agosto 1990, n. 241, cosi' come modificata dalla
legge 11 febbraio 2005, n. 15;
  Visto  il  decreto  legislativo  1° agosto 2003, n. 259, recante il
codice  delle  comunicazioni  elettroniche,  ed  in  particolare  gli
articoli 46, comma 1, 70 e 71;
  Visto  il  decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante il
codice del consumo;
  Visto  il  decreto-legge  3 ottobre  2006, n. 262, convertito dalla
legge 24 novembre 2006, n. 286;
  Visto  il  decreto-legge  31 gennaio  2007,  n.  7, recante «Misure
urgenti   per   la   tutela  dei  consumatori,  la  promozione  della
concorrenza,  lo  sviluppo  di  attivita'  economiche e la nascita di
nuove  imprese»  ed  in particolare l'art. 1, commi 2 e 4, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n. 26 del 1°
febbraio 2007;
  Vista la delibera n. 417/01/CONS recante «Emanazione di linee guida
in  merito alle comunicazioni al pubblico delle condizioni di offerta
dei   servizi   di   telecomunicazioni   offerti   al   pubblico   ed
all'introduzione  dell'euro» pubblicata nel Bollettino e nel sito web
dell'Autorita' il giorno 22 novembre 2001;
  Vista  la  delibera  n.  78/02/CONS  recante  «Norme  di attuazione
dell'art.  28  del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio
2001, n. 77: fatturazione dettagliata e blocco selettivo di chiamata»
pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana del
4 maggio 2002, n. 103;
  Vista   la  delibera  n.  179/03/CSP  recante  «Approvazione  della
direttiva  generale  in  materia  di  qualita' e carte dei servizi di
telecomunicazioni  ai  sensi dell'art. 1, comma 6, lettera b), numero
2,  della  legge  31  luglio  1997, n. 249» pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 193 del 21 agosto 2003;
  Vista  la delibera n. 664/06/CONS recante «Adozione del regolamento
recante  disposizioni a tutela dell'utenza in materia di fornitura di
servizi  di  comunicazione elettronica mediante contratti a distanza»
pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 299
del 27 dicembre 2006;
  Visto    il   regolamento   concernente   l'organizzazione   e   il
funzionamento  dell'Autorita'  per  le  garanzie nelle comunicazioni,
approvato  con  delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002, nel testo
coordinato  con le modifiche introdotte dalla delibera n. 506/05/CONS
del   21 dicembre   2005   recante   «Modifiche  ed  integrazioni  al
regolamento  di  organizzazione  e  di  funzionamento dell'Autorita»,
pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale del 14 gennaio 2006, n. 11, come
successivamente  integrata  dalla  delibera n. 40/06/CONS, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 2006;
  Rilevato  che l'art. 1, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2007,
n. 7, stabilisce che, al fine di consentire ai singoli consumatori un
adeguato   confronto,  l'offerta  tariffaria  degli  operatori  della
telefonia  deve  evidenziare tutte le voci che compongono l'effettivo
costo del traffico telefonico;
  Vista  la  delibera  96/07/CONS con la quale, ai sensi dell'art. 1,
comma 4,  del  decreto-legge  31 gennaio  2007, n. 7, l'Autorita', ha
stabilito  le  modalita'  per  attuare  tale  disposizione, nonche' i
presidi sanzionatori applicabili;
  Ritenuto  che,  per  facilitare  la  comprensione  delle condizioni
economiche  dei servizi telefonici e la scelta tra le diverse offerte
presenti   sul  mercato  sia  necessario,  contestualmente,  adottare
ulteriori misure ai sensi dell'art. 71 del codice delle comunicazioni
elettroniche,   il   quale   prevede   che  l'Autorita'  assicura  la
pubblicazione  di  informazioni trasparenti e aggiornate in merito ai
prezzi  e  alle  tariffe (nonche' alle condizioni generali vigenti in
materia  di  accesso  e  di uso dei servizi telefonici) e promuove la
fornitura  di  informazioni  che  consentano  a consumatori ed utenti
finali  di  valutare  autonomamente  il  costo  di  modalita'  di uso
alternative, anche mediante guide interattive;
  Udita  la  relazione  dei  commissari  Giancarlo  Innocenzi Botti e
Roberto  Napoli,  relatori  ai  sensi  dell'art.  29  del regolamento
concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita';

                              Delibera:

                               Art. 1.

                             Definizioni

  1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
    a) «Autorita»:  l'Autorita'  per le garanzie nelle comunicazioni,
istituita dalla legge 31 luglio 1997;
    b) «Codice del consumo»: il decreto legislativo 6 settembre 2005,
n. 206;
    c) «Codice»:   il   «Codice   delle  comunicazioni  elettroniche»
adottato con decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259;
    d) «consumatore»:  la  persona fisica che utilizza un servizio di
comunicazione  elettronica  accessibile  al  pubblico  per  scopi non
riferibili  all'attivita'  lavorativa,  commerciale  o  professionale
svolta;
    e) «operatore  della  telefonia»:  un'impresa che e' autorizzata,
tra  l'altro, a fornire al pubblico servizi telefonici accessibili al
pubblico;
    f) «servizio  di comunicazione elettronica: i servizi, forniti di
norma a pagamento, consistenti esclusivamente o prevalentemente nella
trasmissione   di  segnali  su  reti  di  comunicazione  elettronica,
compresi  i  servizi di telecomunicazioni e i servizi di trasmissione
nelle reti utilizzate per la diffusione circolare radiotelevisiva, ad
esclusione dei servizi che forniscono contenuti trasmessi utilizzando
reti  e  servizi  di  comunicazione  elettronica  o che esercitano un
controllo  editoriale  su  tali  contenuti;  sono  inoltre  esclusi i
servizi  della societa' dell'informazione di cui all'art. 2, comma 1,
lettera a),  del  decreto  legislativo  9 aprile  2003,  n.  70,  non
consistenti  interamente  o  prevalentemente  nella  trasmissione  di
segnali su reti di comunicazione elettronica;
    g) «servizio  telefonico  accessibile  al  pubblico»: un servizio
accessibile  al  pubblico  che  consente  di  effettuare  e  ricevere
chiamate  nazionali  ed  internazionali  e  di accedere ai servizi di
emergenza  tramite  uno  o  piu'  numeri,  che  figurano  in un piano
nazionale  o  internazionale  di  numerazione, e che puo' inoltre, se
necessario,  includere  uno o piu' dei seguenti servizi: l'assistenza
di  un  operatore;  servizi  di  elenco  abbonati e consultazione; la
fornitura di telefoni pubblici a pagamento; la fornitura del servizio
a  condizioni  specifiche;  la  fornitura  di  apposite risorse per i
consumatori   disabili  o  con  esigenze  sociali  particolari  e  la
fornitura di servizi non geografici;
    h) «utente  finale»: un utente che non fornisce reti pubbliche di
comunicazione  o  servizi di comunicazione elettronica accessibili al
pubblico.