IL MINISTRO PER LE POLITICHE GIOVANILI
                       E LE ATTIVITA' SPORTIVE
                           di concerto con
              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
  Visto  il  decreto-legge  18 maggio  2006,  n. 181, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica in data 17 maggio
2006, con il quale l'on. Giovanna Melandri e' stata nominata Ministro
senza portafoglio;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
18 maggio  2006,  con il quale ai predetto Ministro senza portafoglio
e'  stato  conferito  l'incarico  per  le  politiche  giovanili  e le
attivita' sportive;
  Visto  il  decreto  dei  Presidente  del Consiglio dei Ministri del
15 giugno 2006 di delega delle funzioni al Ministro senza portafoglio
per  le  politiche  giovanili  e  le  attivita' sportive on. Giovanna
Melandri;
  Visto  l'art.  1,  comma 319, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
recante  «disposizioni  per  la  formazione  dei  bilancio  annuale e
pluriennale  dello  Stato»,  secondo  il quale «all'art. 15 del testo
unico  delle  imposte  sui  redditi  di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti
modificazioni: a) al comma 1, dopo la lettera i-quater) sono aggiunte
le  seguenti: «i-quinquies), le spese, per un importo non superiore a
210  euro,  sostenute per l'iscrizione annuale e l'abbonamento, per i
ragazzi   di   eta'   compresa   tra   cinque  e  diciotto  anni,  ad
associazionisportive,   palestre,   piscine  ed  altre  strutture  ed
impianti  sportivi  destinati  alla  pratica sportiva dilettantistica
rispondenti   alle   caratteristiche   individuate  con  decreto  del
Presidente  dei  Consiglio  dei  Ministri  o  Ministro  delegato,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze»;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 2006, con
l'unita  delega  di  funzioni,  registrato  alla  Corte  dei conti il
13 giugno  2006  -  Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio
dei   Ministri,   registro   n.   7,   foglio   n.  397,  concernente
l'attribuzione  all'on.  prof.  Vincenzo  Visco  del  titolo  di Vice
Ministro presso il Ministero dell'economia e delle finanze;
  Ritenuto  di  dover  procedere  all'individuazione,  in  attuazione
dell'art.  1,  comma 319, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, delle
caratteristiche  delle  associazioni  sportive,  palestre, piscine ed
altre  strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva
dilettantistica ai tini della predetta detrazione d'imposta;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Ai  sensi  dell'art. 15, comma 1, lettera i-quinquies del testo
unico  delle  imposte  sui  redditi  di cui al decreto del Presidente
della  Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'art.
1, comma 319, della legge 27 dicembre 2006, n. 296:
    a) per  associazioni  sportive  devono  intendersi le societa' ed
associazioni sportive dilettantistiche di cui all'art. 90, commi 17 e
seguenti  della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le quali recano nella
propria  denominazione sociale l'espressa indicazione della finalita'
sportiva e della ragione o denominazione sociale dilettantistica;
    b) per  palestre,  piscine,  altre strutture ed impianti sportivi
destinati  alla  pratica  sportiva dilettantistica, devono intendersi
tutti  gli  impianti,  comunque  organizzati, destinati all'esercizio
della   pratica   sportiva   non   professionale,  agonistica  e  non
agonistica, ivi compresi gli impianti polisportivi, che siano gestiti
da  soggetti  giuridici  diversi  da  quelli  di cui alla lettera a),
pubblici  o  privati,  anche  in  forma  di  impresa,  individuale  o
societaria, secondo le norme dei codice civile.