IL MINISTRO DELLA SALUTE

    Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
    Vista   la  legge  21  ottobre  2005,  n.  219,  recante:  «Nuova
disciplina delle attivita' trasfusionali e della produzione nazionale
degli  emoderivati»,  che  regola  nel  suo  ambito  anche le cellule
staminali  emopoietiche,  autologhe,  omologhe  e  cordonali,  e che,
all'art. 27, comma 2, prevede che fino alla data di entrata in vigore
dei  decreti  di attuazione previsti dalla medesima restano vigenti i
decreti di attuazione della legge 4 maggio 1990, n. 107;
    Visto   il   decreto  legislativo  30 dicembre  1992,  n.  502  e
successive  modificazioni e integrazioni, ed in particolare l'art. 4,
comma 12;
    Visto    il    decreto   ministeriale   3 marzo   2005,   recante
«Caratteristiche  e  modalita'  per  la  donazione  di  sangue  e  di
emocomponenti»,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale del 13 aprile
2005, n. 85;
    Visto  il  decreto ministeriale 3 marzo 2005, recante «Protocolli
per  l'accertamento  della  idoneita'  del  donatore  di  sangue e di
emocomponenti»,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale del 13 aprile
2005, n. 85;
    Visto   il   decreto   ministeriale   7 settembre  2000,  recante
«Disposizioni  sull'importazione  ed  esportazione del sangue umano e
dei  suoi  prodotti per uso terapeutico, profilattico e diagnostico»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 ottobre 2000, n. 248;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
1° settembre  2000,  recante  «Atto  di  indirizzo e coordinamento in
materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi
per  l'esercizio  delle  attivita'  sanitarie  relative alla medicina
trasfusionale»,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale del 23 novembre
2000, n. 274;
    Rilevato  che  nel  settore  specifico  del  trapianto di cellule
staminali  emopoietiche  sono attive in campo internazionale societa'
ed   organizzazioni   internazionali   collegate   o   associate  con
corrispondenti    gruppi    clinico-scientifici   ed   organizzazioni
nazionali;
    Viste  le  linee  guida  prodotte dalle sopra ricordate societa',
organizzazioni  e  gruppi  clinico-scientifici  in  tema  di  cellule
staminali emopoietiche;
    Visto  l'accordo  10 luglio 2003 tra il Ministro della salute, le
regioni  e  le province autonome di Trento e di Bolzano sul documento
recante:  «Linee-guida  in  tema di raccolta, manipolazione e impiego
clinico delle cellule staminali emopoietiche (CSE)», pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  del 30 settembre 2003, n. 227, ed in particolare
le  linee-guida  riportate  nell'allegato al suddetto accordo, di cui
costituisce parte integrante, che descrivono gli standard qualitativi
ed operativi, coerenti con gli standard internazionali, relativi alle
strutture   che  effettuano  procedure  di  prelievo,  conservazione,
processazione   e   trapianto   di   cellule  staminali  emopoietiche
provenienti  da  donatore autologo od allogenico o dalla donazione di
cordone ombelicale;
    Visto  l'accordo  23 settembre 2004 tra il Ministro della salute,
le  regioni  e  le  province  autonome  di  Trento  e  di Bolzano sul
documento  recante:  «Linee-guida sulle modalita' di disciplina delle
attivita'  di reperimento, trattamento, conservazione e distribuzione
di  cellule  e  tessuti  umani  a  scopo di trapianto», in attuazione
dell'art. 15, comma 1 della legge 1° aprile 1999, n. 91;
    Visto  l'accordo 5 ottobre 2006, ai sensi dell'art. 4 del decreto
legislativo  28 agosto  1997, n. 281, tra il Governo, le regioni e le
province  autonome  in  materia  di  ricerca e reperimento di cellule
staminali emopoietiche presso registri e banche italiane ed estere;
    Considerato  che  il  trapianto  allogenico  di cellule staminali
emopoietiche da sangue del cordone ombelicale in campo terapeutico si
e'  rivelato prezioso per la cura di diverse malattie quali leucemie,
linfomi, talassemie e alcune gravi carenze del sistema immunitario;
    Considerato   l'interesse   e  l'impegno  del  mondo  scientifico
internazionale  ad  esplorare  altri possibili orizzonti che aprano a
nuovi  percorsi  terapeutici l'impiego di cellule staminali da sangue
cordonale, che a tutt'oggi appaiono ancora lontani;
    Considerato  che sull'onda di informazioni diffuse dai mass media
sono  state  elaborate  convinzioni  promuoventi la conservazione del
sangue cordonale per un possibile futuro uso proprio (autologo), allo
stato attuale non sostenute da adeguate evidenze scientifiche;
    Considerato  che  la mancanza di protocolli terapeutici specifici
sull'uso  autologo  del  sangue  da  cordone  ombelicale  e  di  dati
scientifici a sostegno di questa ipotesi in ordine, fra l'altro, alla
funzionalita'  delle  cellule  dopo  conservazione  per  molti anni o
decenni, alla continuita' ed affidabilita' nel tempo dei programmi di
conservazione,  rendono  oggi  tale  attivita'  di  raccolta  ad  uso
autologo  gravata da rilevanti incertezze in ordine alla capacita' di
soddisfare eventuali esigenze terapeutiche future;
    Considerato  che  nell'ambito  della  donazione  pubblica e' gia'
contemplata   e   correttamente  praticata  la  raccolta  del  sangue
cordonale   per   uso   cosiddetto   «dedicato»,   ovvero  conservato
esclusivamente  per  quel  bambino o per quella famiglia, nella quale
gia'  esiste una patologia o un alto rischio di avere ulteriori figli
affetti  da  malattie  geneticamente determinate, riconosciuti essere
suscettibili  di  un utilizzo scientificamente fondato e clinicamente
appropriato di cellule staminali da sangue cordonale;
    Considerato  che tali problematiche sono state oggetto di attenta
analisi da parte di vari gruppi di esperti operanti nell'ambito delle
Istituzioni europee;
    Considerato   che   nonostante  i  molteplici  pronunciamenti  di
organizzazioni  scientifiche  internazionali  che depongono a sfavore
della conservazione del sangue cordonale per uso autologo, si ritiene
di  non  poter  disconoscere il principio della libera determinazione
personale;
    Ravvisata  l'esigenza  di fornire al riguardo adeguate soluzioni,
il  Ministro  della  salute, con proprio decreto 20 febbraio 2007, ha
costituito  una  commissione ad hoc con il compito di approfondire le
problematiche  in  materia  sotto  ogni  aspetto tecnico-scientifico,
organizzativo,  economico,  della  sicurezza ed affidabilita', etico,
nonche'  di fornire gli elementi necessari per elaborare un programma
da  porre  in  atto  a  breve,  medio  e  lungo  termine, da emanarsi
attraverso  specifici  provvedimenti  da condividere con le regioni e
province autonome;
    Vista  la propria ordinanza dell'11 gennaio 2002, «Misure urgenti
in  materia  di  cellule staminali da cordone ombelicale», pubblicata
nella  Gazzetta  Ufficiale  del  6 febbraio  2002,  n. 31, a cui sono
seguite  le  successive  ordinanze  del  30 dicembre 2002, pubblicata
nella  Gazzetta Ufficiale del 3 febbraio 2003, n. 27, del 25 febbraio
2004,  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale del 18 marzo 2004, n. 65,
del  7 aprile 2005, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 10 maggio
2005,  n.  107,  e  del  13 aprile  2006,  pubblicata  nella Gazzetta
Ufficiale del 9 maggio 2006, n. 106;
    Attesa  l'impossibilita',  in  relazione  alla complessita' della
problematica,  di fornire adeguate soluzioni in tempi compatibili con
la  scadenza della sopraindicata ordinanza ministeriale del 13 aprile
2006  e  ritenendosi  pertanto necessario e ragionevole monitorare il
fenomeno nella sua dinamicita';
                               Ordina:

                               Art. 1.
    1.  La conservazione di sangue cordonale, per le finalita' di cui
ai  commi 2,  3  e 4, e' consentita presso le strutture trasfusionali
pubbliche, nonche' presso quelle individuate dall'art. 23 della legge
n.  219  del  2005  e  presso  le  strutture  di  cui all'accordo del
10 luglio 2003, autorizzate ed accreditate ai sensi dell'art. 2.
    2.  E'  sempre  consentita  la conservazione di sangue da cordone
ombelicale  donato  per uso allogenico a fini solidaristici, ai sensi
dell'art. 3, comma 3 della legge n. 219 del 2005.
    3. E' consentita la conservazione di sangue da cordone ombelicale
per uso dedicato al neonato o a consanguineo con patologia in atto al
momento della raccolta, per la quale risulti scientificamente fondato
e  clinicamente appropriato l'utilizzo di cellule staminali da sangue
cordonale,  previa  presentazione  di motivata documentazione clinico
sanitaria.
    4.  E'  altresi' consentita la conservazione di sangue da cordone
ombelicale  per  uso dedicato nel caso di famiglie ad alto rischio di
avere  ulteriori  figli affetti da malattie geneticamente determinate
per   le   quali  risulti  scientificamente  fondato  e  clinicamente
appropriato  l'utilizzo  di  cellule  staminali  da sangue cordonale,
previa  presentazione  di  motivata  documentazione clinico sanitaria
rilasciata da parte di un medico specialista in genetica medica.
    5.  Nelle  more  di  una iniziativa legislativa che disciplini le
modalita'  e  le  condizioni per la conservazione ad uso autologo del
sangue  cordonale,  con  contestuale  donazione  allogenica  su  base
solidaristica,  il servizio sanitario nazionale promuove la donazione
volontaria   di   sangue   cordonale   ad   uso  allogenico,  a  fini
solidaristici.
    6.  La  conservazione  di  sangue da cordone ombelicale di cui ai
commi  3 e 4 e' autorizzata dalle regioni e province autonome, previa
richiesta  dei diretti interessati, e non comporta oneri a carico dei
richiedenti.
    7.   Fatto   salvo   quanto  disposto  dal  comma 1,  e'  vietata
l'istituzione  di  banche  per  la conservazione di sangue da cordone
ombelicale  presso  strutture  sanitarie private anche accreditate ed
ogni forma di pubblicita' alle stesse connessa.