IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

                           di concerto con

          IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

  Visto  il  decreto  legislativo  5  dicembre  2005, n. 252, recante
"Disciplina delle forme pensionistiche complementari";
  Visto  in  particolare l'articolo 20, comma 2, il quale dispone che
le  forme pensionistiche complementari istituite alla data di entrata
in  vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, devono adeguarsi alle
disposizioni del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, secondo
i  criteri, le modalita' e i tempi stabiliti, anche in relazione alle
specifiche  caratteristiche di talune delle suddette forme, con uno o
piu'  decreti  del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto
con  il  Ministro  del  lavoro  e  delle politiche sociali sentita la
Commissione di vigilanza sui fondi pensione;
  Visto  il  decreto  legislativo  24  febbraio  1998, n. 58, recante
"testo unico dell'intermediazione Finanziaria";
  Visto  il  decreto  legislativo  1° settembre 1993, n. 385, recante
"testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia";
  Visto  il  decreto  legislativo  7  settembre 2005, n. 209, recante
"Codice delle assicurazioni";
  Vista   la  direttiva  2003/41/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio,  del  3  giugno  2003,  relativa  alle  attivita'  e  alla
supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali;
  Vista   la  direttiva  2004/39/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio,  del  21  aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti
finanziari,  che  modifica  le  direttive  85/611/CEE  e  93/6/CE del
Consiglio  e  la  direttiva  2000/12/CE  del Parlamento europeo e del
Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'economia e delle finanze 21
novembre  1996,  n.  703,  recante  norme  sui criteri ed i limiti di
investimento  delle  risorse  dei  fondi  pensione  e sulle regole in
materia di conflitti di interesse;
  Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale
14  gennaio  1997,  n.  211,  recante  norme  sui  requisiti  formali
costitutivi,  sugli  elementi  essenziali statutari, sui requisiti di
onorabilita'  e  professionalita' dei componenti degli organi e sulle
procedure  per  l'autorizzazione  all'esercizio  dei  fondi  pensione
gestori di forme di previdenza complementare;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'economia e delle finanze 24
maggio   1999,   n.  228,  e  successive  modificazioni,  recante  il
regolamento che individua norme per la determinazione dei criteri
  generali   cui   devono   essere   uniformati  i  fondi  comuni  di
  investimento; Sentita la COVIP;
  Visto  l'articolo  17,  commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato espresso nell'adunanza
generale del 7 maggio 2007;
  Vista  la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a
norma  dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988,
in data 9 maggio 2007.

                               Adotta
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                             Definizioni

  1. Ai fini del presente regolamento si intendono per:
    a)   "fondi   pensione  preesistenti":  le  forme  pensionistiche
complementari   di   cui   all'articolo  20,  comma  1,  del  decreto
legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, ad eccezione di quelle istituite
all'interno  di  enti  pubblici,  anche  economici,  che esercitano i
controlli  in materia di tutela del risparmio, in materia valutaria o
in materia assicurativa;
    b)  "fondi  pensione  interni  bancari  o  assicurativi": i fondi
pensione  preesistenti  istituiti  all'interno di enti o societa' che
sono sottoposti, direttamente o in quanto facenti parte di un gruppo,
a  vigilanza  in base alle disposizioni di cui al decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, e al decreto legislativo 7 settembre 2005,
n. 209;
    c) "investimenti immobiliari": gli investimenti in:
      1) beni immobili e diritti reali immobiliari;
      2)  quote  di fondi immobiliari di cui all'articolo 1, comma 1,
lettera d-bis) del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
24 maggio 1999, n. 228;
      3)  azioni  o quote di societa' immobiliari di cui all'articolo
1,  comma  1, lettera g-bis) del decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze 24 maggio 1999, n. 228.
 
          Avvertenza:

              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
              Per  le  direttive  CEE  vengono forniti gli estremi di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE).

          Note al preambolo.

              - Si  riporta  il  testo dell'art. 20, commi 1 e 2, del
          decreto  legislativo  5 dicembre  2005,  n. 252 (Disciplina
          delle forma pensionistiche complementari), pubblicato nella
          Gazzetta  Ufficiale  13 dicembre  2005,  n. 200 supplemento
          ordinario:
                «Art.    20   (Forme   pensionistiche   complementari
          istituite  alla  data  di  entrata  in  vigore  della legge
          23 ottobre  1992,  n.  421).  - 1. Fino alla emanazione del
          decreto  di  cui  al  comma 2,  alle  forme  pensionistiche
          complementari  che risultano istituite alla data di entrata
          in  vigore  della  legge  23 ottobre  1992,  n. 421, non si
          applicano  gli  articoli 4,  comma 5,  e 6, commi 1, 3 e 5.
          Salvo  quanto  previsto  al  comma 3,  dette forme, se gia'
          configurate  ai  sensi  dell'art. 2117 del codice civile ed
          indipendentemente  dalla  natura  giuridica  del  datore di
          lavoro,   devono  essere  dotate  di  strutture  gestionali
          amministrative e contabili separate.
              2.  Le  forme  di  cui al comma 1 devono adeguarsi alle
          disposizioni  del  presente  decreto  legislativo secondo i
          criteri,  le  modalita'  e  i  tempi  stabiliti,  anche  in
          relazione  alle  specifiche caratteristiche di talune delle
          suddette  forme,  con  uno  o  piu'  decreti  del  Ministro
          dell'economia  e  delle finanze di concerto con il Ministro
          del  lavoro  e delle politiche sociali sentita la COVIP, da
          adottarsi  entro  un  anno  dalla data di pubblicazione del
          presente decreto legislativo nella Gazzetta Ufficiale della
          Repubblica   italiana.   Le   operazioni   necessarie   per
          l'adeguamento   alle   disposizioni   di  cui  al  presente
          comma sono esenti da ogni onere fiscale. Le forme da cui ai
          commi 1  sono iscritte in una sezione speciale dell'albo di
          cui all'art. 19, comma 1.».
              -  Il  decreto  legislativo  24  febbraio 1998,  n. 58,
          recante:  «testo  unico  delle  disposizioni  in materia di
          intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21
          della  legge  6 febbraio  1996,  n. 52» e' pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale 26 marzo 1998, n. 71, S.O.
              -  Il  decreto  legislativo  1°  settembre 1993, n. 385
          recante:  «testo  unico  delle  leggi in materia bancaria e
          creditizia.»   e'   pubblicato   nella  Gazzetta  Ufficiale
          30 settembre 1993, n. 230, S.O.
              -  Il  decreto  legislativo  7 settembre  2005, n. 209,
          recante:   «Codice   delle   assicurazioni   private.»   e'
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  13 ottobre 2005, n.
          239, S.O.
              -  La Direttiva 2004/41/CE del Parlamento europeo e del
          Consiglio   del   3 giugno  2003,  recante  «Direttiva  del
          Parlamento  europeo e del Consiglio relativa alle attivita'
          e  alla  supervisione  degli enti pensionistici aziendali o
          professionali.»  e'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
          dell'Unione Europea 23 settembre 2003, n. L 235.
              -  La Direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del
          Consiglio  del  21 aprile  2004,  recante:  «Direttiva  del
          Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  relativa ai mercati
          degli  strumenti  finanziari,  che  modifica  le  direttive
          85/611/CEE   e   93/6/CEE  del  Consiglio  e  la  direttiva
          2000/12/CE  del  Parlamento  europeo  e del Consiglio e che
          abroga  la direttiva 93/22/CEE del Consiglio» e' pubblicata
          nella  Gazzetta  Ufficiale  dell'Unione  Europea  30 aprile
          2004, n. L 145.
              - Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
          del 21 novembre 1996, n. 703, recante: «Regolamento recante
          norme  sui  criteri  e  sui  limiti  di  investimento delle
          risorse  dei fondi di pensione e sulle regole in materia di
          conflitto  di  interessi.»  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 22 febbraio 1997, n. 44.
              - Il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
          sociale  14 gennaio  1997,  n.  211,  recante: «Regolamento
          recante  norme  sui  requisiti  formali  costitutivi, sugli
          elementi    essenziali    statutari,   sui   requisiti   di
          onorabilita' e professionalita' dei componenti degli organi
          e  sulle  procedure  per l'autorizzazione all'esercizio dei
          fondi    pensione    gestori   di   forme   di   previdenza
          complementare.»  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
          11 luglio 1997, n. 160.
              - Si  riporta  il testo dell'art. 17, commi 3 e 4 della
          legge  23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
          governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre
          1988, n. 214:
              «3.  Con  decreto  ministeriale possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
              4.  I  regolamenti  di  cui al comma 1 ed i regolamenti
          ministeriali  ed  interministeriali,  che  devono recare la
          denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione  della  Corte  dei  conti  e pubblicati nella
          Gazzetta Ufficiale.».
          Note all'art. 1:
              -  Per  il  testo dell'art. 20, commi 1 e 2 del decreto
          legislativo  5 dicembre 2005, n. 252, si veda nelle note al
          preambolo:
              - Si  riporta  il  testo  dell'art. 1, comma 1, lettera
          d-bis)   e   lettera   g-bis)   del  decreto  del  Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze  24 maggio  1999,  n.  228
          (Regolamento   recante  norme  per  la  determinazione  dei
          criteri  generali  cui  devono  essere  uniformati  i fondi
          comuni   di   investimento),   pubblicato   nella  Gazzetta
          Ufficiale 15 luglio 1999, n. 164 supplemento ordinario:
              «Art.  1  (Definizioni).  - 1. Nel presente regolamento
          s'intendono per:
                a)-d) (omissis);
                d-bis)  "fondi  immobiliari":  i  fondi che investono
          esclusivamente  o prevalentemente in beni immobili, diritti
          reali immobiliari e partecipazioni in societa' immobiliari.
                e)-g) (omissis);
                g-bis)  "partecipazioni  in societa' immobiliari": le
          partecipazioni   in   societa'  di  capitali  che  svolgono
          attivita'   di   costruzione,   valorizzazione,   acquisto,
          alienazione e gestione di immobili.».