IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

    Visto  il  decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente
interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole;
    Visto il Capo I del medesimo decreto legislativo n. 102/2004, che
disciplina  gli  aiuti  per il pagamento dei premi assicurativi e, in
particolare,  l'art.  4 che stabilisce procedure, modalita' e termini
per  l'adozione  del  piano assicurativo annuale, sentite le proposte
della commissione tecnica;
    Visto  il  proprio  decreto 30 luglio 2004, di designazione della
commissione tecnica;
    Vista   la   nomina   dei   rappresentanti  delle  regioni  nella
commissione  tecnica  da  parte  della  Conferenza  permanente  per i
rapporti  tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano, nella seduta del 13 gennaio 2005 e successive integrazioni;
    Viste  le  proposte  della  commissione tecnica che tengono conto
delle  esigenze  espresse  dalle regioni e dalle province autonome di
Trento e Bolzano;
    Ritenuto  di provvedere all'adozione del piano assicurativo sulla
base delle proposte della commissione tecnica;
    Vista  l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano espressa
nella seduta del 14 dicembre 2006;
                              Decreta:

                               Art. 1.

    1.  Per  la  copertura  assicurativa  dei  rischi agricoli con il
contributo   dello  Stato  sulla  spesa  premi,  di  cui  al  decreto
legislativo 29 marzo 2004, n. 102, si stabilisce quanto segue:
      1.1 Colture assicurabili:
        erbacee: aglio, piante aromatiche, asparago, arachidi, avena,
barbabietola  da zucchero, bietola da costa, canapa, carciofi, cardo,
carota,  cavolfiore,  cavolo cappuccio, cavolo verza, ceci, cetrioli,
cicerchia, cipolle, cipolline, cocomeri, colza, erba medica, fagioli,
fagiolini,  farro,  fave,  favino,  finocchi,  fiori  in pieno campo,
fragole,  frumento, girasole, insalate, lenticchie, mais da granella,
mais     da    insilaggio,    mais    dolce,    melanzane,    meloni,
ortoflorovivaistiche  in  serra  o sotto tunnel, orzo, patate, piante
officinali,  peperoni,  piselli,  pomodoro  da industria, pomodoro da
tavola,  porro,  radicchio,  ravanello,  riso,  sedano, segale, soia,
sorgo,  spinaci, tabacco, triticale, zucca, zucchine, colture erbacee
da biomassa;
        arboree  da frutto, arbustive e vivai: actinidia, albicocche,
arance,  bergamotto,  cachi,  castagne, cedro, ciliegie, fichi, fichi
d'india, fronde ornamentali in pieno campo, gelso, kumquat, pompelmo,
lamponi,  limoni,  mandarance,  mandarini,  mandorle, mele, mirtillo,
mirto,  more,  nettarine,  nocciole,  noci,  olive  da olio, olive da
tavola,  pere,  pesche,  pistacchio,  pompelmo,  ribes,  rosa canina,
satsuma,  susine,  uva  da  tavola,  uva  da vino, vivai di piante da
frutto,  vivai di piante di olivo, vivai di piante ornamentali, vivai
di pioppi, vivai di viti, nesti di viti;
        arboree da legno: pioppo, noce, colture arboree da biomassa;
        erbacee  da  seme:  barbabietole  da zucchero, bietola rossa,
cipolle,  cavoli,  cavolfiori,  cetrioli, cicorie, indivie, lattughe,
rape,  ravanelli,  spinaci,  zucche,  porro,  erba medica, finocchio,
trifoglio,  prezzemolo,  colza,  carota, pisello, girasole, zucchine,
bietola rossa, cavolfiore, mais, frumento, orzo.
      1.2 Strutture aziendali:
        serre   con   struttura  in  metallo  e  copertura  in  vetro
temperato;
        serre  con  struttura  in  metallo  e  coperture in vetro non
temperato   o   materiali   in   plastica  rigida  (vetroresina,  pvc
bi-orientato, vedril, policarbonato, plexiglas);
        serre  o  tunnel con struttura in metallo e copertura in film
plastico (doppio o singolo);
        reti antigrandine.
      1.3 Avversita':
        a  carico  delle  colture:  grandine,  vento,  gelo  e brina,
siccita', eccesso di pioggia, alluvioni;
        a   carico  delle  strutture:  grandine,  neve,vento,  trombe
d'aria, uragani e fulmini.
    1.4 Garanzie produzioni vegetali:
      a) monorischio:
        grandine;
      b) pluririschio:
        grandine, vento;
        grandine, siccita';
        grandine, gelo-brina:
        grandine, vento, gelo-brina;
        grandine, vento, siccita';
        grandine, vento, eccesso di pioggia;
        grandine, gelo-brina, siccita';
        grandine, siccita', eccesso di pioggia;
        grandine, vento, gelo-brina, siccita';
        grandine, vento, gelo-brina, eccesso di pioggia;
        grandine, vento, gelo-brina, siccita', eccesso di pioggia;
        grandine, gelo-brina, eccesso di pioggia;
      c) multirischio sulle rese:
        eventi climatici avversi che incidono sulle rese produttive.
    1.5 Garanzia strutture aziendali:
      grandine, trombe d'aria, neve, vento, uragani e fulmini.
    1.6 Epizoozie:
      a.1) malattie bovini e bufalini:
        afta epizootica;
        brucellosi;
        pleuropolmonite;
        tubercolosi;
        leucosi enzootica;
      a.2) malattie suini:
        peste suina classica;
        peste suina africana;
        vescicolare suina;
        afta epizootica;
      a.3) malattie ovicaprini:
        blue tongue;
        brucellosi;
        afta epizootica;
      a.4) malattie avicoli:
        influenza aviaria;
      b) garanzie:
        abbattimento forzoso;
        costi smaltimento carcasse;
        mancato reddito;
      c) valori assicurabili:
        il  valore  dei  capi  non indennizzabile da altro intervento
pubblico,  calcolato  applicando  i  prezzi rilevabili dai bollettini
ISMEA;
        il  mancato  reddito per il periodo di fermo dell'allevamento
da  contenere  nel  limite  del  contributo  di  sostegno  al reddito
previsto  dall'art.  4  del  decreto  18 marzo 1993, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana 27 marzo 1993, n. 72, i
cui   valori  della  produzione  lorda  vendibile  devono  intendersi
aggiornati secondo l'indice di rivalutazione ISTAT;
        i  costi di smaltimento delle carcasse, non indennizzabili da
altre  leggi  vigenti,  entro  il  limite dell'importo previsto dalle
convenzioni stipulate dall'Associazione italiana allevatori.