IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole; Visto il Capo I del medesimo decreto legislativo n. 102/2004, che disciplina gli aiuti per il pagamento dei premi assicurativi e, in particolare, l'art. 4 che stabilisce procedure, modalita' e termini per l'adozione del piano assicurativo annuale, sentite le proposte della commissione tecnica; Visto il proprio decreto 30 luglio 2004, di designazione della commissione tecnica; Vista la nomina dei rappresentanti delle regioni nella commissione tecnica da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 13 gennaio 2005 e successive integrazioni; Viste le proposte della commissione tecnica che tengono conto delle esigenze espresse dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano; Ritenuto di provvedere all'adozione del piano assicurativo sulla base delle proposte della commissione tecnica; Vista l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano espressa nella seduta del 14 dicembre 2006; Decreta: Art. 1. 1. Per la copertura assicurativa dei rischi agricoli con il contributo dello Stato sulla spesa premi, di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, si stabilisce quanto segue: 1.1 Colture assicurabili: erbacee: aglio, piante aromatiche, asparago, arachidi, avena, barbabietola da zucchero, bietola da costa, canapa, carciofi, cardo, carota, cavolfiore, cavolo cappuccio, cavolo verza, ceci, cetrioli, cicerchia, cipolle, cipolline, cocomeri, colza, erba medica, fagioli, fagiolini, farro, fave, favino, finocchi, fiori in pieno campo, fragole, frumento, girasole, insalate, lenticchie, mais da granella, mais da insilaggio, mais dolce, melanzane, meloni, ortoflorovivaistiche in serra o sotto tunnel, orzo, patate, piante officinali, peperoni, piselli, pomodoro da industria, pomodoro da tavola, porro, radicchio, ravanello, riso, sedano, segale, soia, sorgo, spinaci, tabacco, triticale, zucca, zucchine, colture erbacee da biomassa; arboree da frutto, arbustive e vivai: actinidia, albicocche, arance, bergamotto, cachi, castagne, cedro, ciliegie, fichi, fichi d'india, fronde ornamentali in pieno campo, gelso, kumquat, pompelmo, lamponi, limoni, mandarance, mandarini, mandorle, mele, mirtillo, mirto, more, nettarine, nocciole, noci, olive da olio, olive da tavola, pere, pesche, pistacchio, pompelmo, ribes, rosa canina, satsuma, susine, uva da tavola, uva da vino, vivai di piante da frutto, vivai di piante di olivo, vivai di piante ornamentali, vivai di pioppi, vivai di viti, nesti di viti; arboree da legno: pioppo, noce, colture arboree da biomassa; erbacee da seme: barbabietole da zucchero, bietola rossa, cipolle, cavoli, cavolfiori, cetrioli, cicorie, indivie, lattughe, rape, ravanelli, spinaci, zucche, porro, erba medica, finocchio, trifoglio, prezzemolo, colza, carota, pisello, girasole, zucchine, bietola rossa, cavolfiore, mais, frumento, orzo. 1.2 Strutture aziendali: serre con struttura in metallo e copertura in vetro temperato; serre con struttura in metallo e coperture in vetro non temperato o materiali in plastica rigida (vetroresina, pvc bi-orientato, vedril, policarbonato, plexiglas); serre o tunnel con struttura in metallo e copertura in film plastico (doppio o singolo); reti antigrandine. 1.3 Avversita': a carico delle colture: grandine, vento, gelo e brina, siccita', eccesso di pioggia, alluvioni; a carico delle strutture: grandine, neve,vento, trombe d'aria, uragani e fulmini. 1.4 Garanzie produzioni vegetali: a) monorischio: grandine; b) pluririschio: grandine, vento; grandine, siccita'; grandine, gelo-brina: grandine, vento, gelo-brina; grandine, vento, siccita'; grandine, vento, eccesso di pioggia; grandine, gelo-brina, siccita'; grandine, siccita', eccesso di pioggia; grandine, vento, gelo-brina, siccita'; grandine, vento, gelo-brina, eccesso di pioggia; grandine, vento, gelo-brina, siccita', eccesso di pioggia; grandine, gelo-brina, eccesso di pioggia; c) multirischio sulle rese: eventi climatici avversi che incidono sulle rese produttive. 1.5 Garanzia strutture aziendali: grandine, trombe d'aria, neve, vento, uragani e fulmini. 1.6 Epizoozie: a.1) malattie bovini e bufalini: afta epizootica; brucellosi; pleuropolmonite; tubercolosi; leucosi enzootica; a.2) malattie suini: peste suina classica; peste suina africana; vescicolare suina; afta epizootica; a.3) malattie ovicaprini: blue tongue; brucellosi; afta epizootica; a.4) malattie avicoli: influenza aviaria; b) garanzie: abbattimento forzoso; costi smaltimento carcasse; mancato reddito; c) valori assicurabili: il valore dei capi non indennizzabile da altro intervento pubblico, calcolato applicando i prezzi rilevabili dai bollettini ISMEA; il mancato reddito per il periodo di fermo dell'allevamento da contenere nel limite del contributo di sostegno al reddito previsto dall'art. 4 del decreto 18 marzo 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 27 marzo 1993, n. 72, i cui valori della produzione lorda vendibile devono intendersi aggiornati secondo l'indice di rivalutazione ISTAT; i costi di smaltimento delle carcasse, non indennizzabili da altre leggi vigenti, entro il limite dell'importo previsto dalle convenzioni stipulate dall'Associazione italiana allevatori.