IL MINISTRO DELLA SALUTE
                           di concerto con
              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

    Vista  la  legge  23 dicembre  1996,  n.  662,  che  al  comma 40
dell'art.  1  stabilisce  che a decorrere dall'anno 1997, le quote di
spettanza  sul  prezzo  di  vendita  al  pubblico  delle  specialita'
medicinali  collocate  nelle  classi a)  e b),  di  cui  all'art.  8,
comma 10,  della  legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono fissate per le
aziende   farmaceutiche,   per   i   grossisti  e  per  i  farmacisti
rispettivamente  al  66,65 per cento, al 6,65 per cento e al 26,7 per
cento  sul  prezzo  di  vendita al pubblico al netto dell'imposta sul
valore  aggiunto  (IVA);  che  il  Servizio  sanitario nazionale, nel
procedere   alla  corresponsione  alle  farmacie  di  quanto  dovuto,
trattiene  a  titolo  di  sconto  una quota sull'importo al lordo dei
ticket  e al netto dell'IVA pari al 3,75 per cento per le specialita'
medicinali  il  cui prezzo di vendita al pubblico e' inferiore a lire
50.000, al 6 per cento per le specialita' medicinali il cui prezzo di
vendita  al  pubblico e' compreso tra lire 50.000 e lire 99.999, al 9
per  cento  per le specialita' medicinali il cui prezzo di vendita al
pubblico  e'  compreso  tra lire 100.000 e lire 199.999 e al 12,5 per
cento  per  le  specialita'  medicinali  il  cui prezzo di vendita al
pubblico  e'  pari  o  superiore  a lire 200.000; che per le farmacie
rurali  che  godono dell'indennita' di residenza ai sensi dell'art. 2
della legge 8 marzo 1968, n. 221, e successive modificazioni, restano
in  vigore le quote di sconto di cui all'art. 2, comma 1, della legge
28 dicembre  1995,  n.  549  e  che  per le farmacie con un fatturato
complessivo  annuo  non  superiore a lire 500 milioni, le percentuali
previste  dal  presente  comma sono  ridotte in misura pari al 60 per
cento;
    Visto  l'art.  38  del  decreto-legge  30 dicembre  2005, n. 273,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51,
ove   si   prevede  che  al  fine  di  favorire  il  mantenimento  di
un'efficiente  rete  di  assistenza  farmaceutica  territoriale anche
nelle  zone  disagiate,  le  percentuali  di  sconto  a  carico delle
farmacie  con  un  fatturato  annuo  in  regime di Servizio sanitario
nazionale  al  netto  dell'IVA  non superiore ad euro 258.228,45 sono
ulteriormente  ridotte,  limitatamente  all'arco temporale decorrente
dal  1° marzo  al  31 dicembre 2006, rispetto alla riduzione prevista
dall'ultimo  periodo  dell'art.  1, comma 40, della legge 23 dicembre
1996,  n. 662, e successive modificazioni, nella misura stabilita con
decreto  del  Ministro  della  salute,  di  concerto  con il Ministro
dell'economia  e delle finanze, per una maggiore spesa complessiva, a
carico  del Servizio sanitario nazionale, non superiore a 2,1 milioni
di euro per l'anno 2006;
    Rilevato  che  per  l'attuazione  della norma nell'arco temporale
dalla  stessa  indicato  la  valutazione  del  fatturato  deve essere
riferita all'anno 2005;
  Verificato  che  attraverso i dati forniti da FederFarma e AssoFarm
le farmacie che rientrano nella fattispecie in esame sono 1.779;
    Ritenuto  che  per  l'applicazione  concreta  della  normativa le
farmacie  che  hanno  registrato  un  fatturato in regime di Servizio
sanitario  nazionale  al  netto  dell'IVA superiore a Euro 258.228,45
potrebbero essere suddivise in due fasce:
      la  prima  fascia  comprende  le  farmacie il cui fatturato non
supera  Euro  150.000  che  hanno  corrisposto  nel  2005 al Servizio
sanitario nazionale uno sconto complessivo pari a Euro 813.054,31;
      la  seconda  fascia  comprende  le  farmacie  il cui fatturato,
superiore  a Euro 150.000 non raggiunge il limite fissato dalla norma
in  Euro  258.228,45  che  hanno  corrisposto  nel  2005  al Servizio
sanitario nazionale uno sconto complessivo pari a Euro 4.126.013,35;
    Considerato  che  complessivamente  lo sconto praticato ammonta a
Euro  4.939.067,66 e che lo stesso puo' essere ridotto per un importo
non superiore a Euro 2.100.000;
    Valutata  l'opportunita'  di  esentare dal praticare lo sconto la
prima  fascia  di  farmacie  e  ridurre  proporzionalmente  lo sconto
praticato dalle farmacie della seconda fascia;
    Ritenuto di esplicitare, per ciascuna regione, il valore assoluto
delle  predette  esenzioni  e  riduzioni  di  sconto  per  un  totale
complessivo di Euro 2.100.000, e di prevedere il rimborso alle stesse
regioni degli importi cosi' determinati;
    Acquisito il parere della Conferenza Stato regioni, che ancorche'
non  richiesto  dalla  normativa,  lo ha manifestato nella seduta del
14 dicembre 2006 (rep. n. 2704);
                              Decreta:

                               Art. 1.
    1.  Le  farmacie  che  nel  2005 hanno registrato un fatturato in
regime  di  Servizio sanitario nazionale, relativo alla erogazione di
farmaci  in  convenzione, al netto dell'IVA, inferiore a Euro 150.000
sono  esentate  dal  praticare  lo  sconto  previsto  dalla normativa
vigente  limitatamente  al periodo 1° marzo-31 dicembre 2006, con una
relativa spesa valutata in Euro 813.054.
    2.  Per le farmacie che nel 2005 hanno registrato un fatturato in
regime  di  Servizio sanitario nazionale, relativo alla erogazione di
farmaci  in convenzione, al netto dell'IVA, compreso tra Euro 150.000
e Euro 258.228,45, limitatamente al periodo 1° marzo-31 dicembre 2006
lo  sconto  previsto  dalle norme vigenti e' ridotto del 30%, con una
relativa spesa valutata in Euro 1.286.946.