L'attivita'  di emissione e gestione di assegni ha registrato nel
tempo  significativi  sviluppi,  sia  sul  piano regolamentare sia su
quello   operativo,   che   rendono  opportuna  una  revisione  delle
disposizioni  contenute  nelle  Istruzioni di vigilanza per le banche
(titolo  IV,  capitolo  11, sezione V, circolare n. 229 del 21 aprile
1999),  le  quali  individuano  alcune  cautele  che le banche devono
osservare  per  evitare  i  pericoli  insiti  in  un uso non corretto
dell'assegno.
    Oltre  alle  novita'  intervenute  sui  servizi  di tipo bancario
esercitabili  da  Poste  Italiane  S.p.a.,  rileva,  in  particolare,
l'entrata    a    regime   della   cosiddetta   «Centrale   d'allarme
interbancaria»  (CAI),  ovvero  dell'archivio  informatizzato  in cui
confluiscono, tra l'altro, le generalita' dei traenti assegni bancari
e  postali  emessi  senza autorizzazione o presentati al pagamento in
tempo  utile  in  difetto  di  provvista.  Al  fine  di assicurare il
corretto  funzionamento della CAI, anche in ragione delle conseguenze
per  i  soggetti  iscritti  (cd.  «revoca  di  sistema»), la relativa
disciplina  (legge  n.  386/1990,  e successive modificazioni) pone a
carico  degli  intermediari  specifici  obblighi  di  segnalazione  e
consultazione dell'archivio, la cui inosservanza puo' essere fonte di
responsabilita' patrimoniale.
    Anche  l'esperienza  applicativa  maturata  dalla  Banca d'Italia
nell'attivita'  di  vigilanza  sollecita una revisione delle suddette
Istruzioni nella prospettiva di ricondurre le specifiche prescrizioni
in  materia  di assegni nell'ambito delle disposizioni concernenti il
contenimento  del  rischio  e  l'organizzazione e i controlli interni
degli   intermediari,  accentuando  il  profilo  «prudenziale»  della
normativa, anche ai fini sanzionatori.
    Con  le  accluse disposizioni in tema di «emissione e gestione di
assegni  bancari e postali», si richiede agli intermediari l'adozione
di   soluzioni  organizzative,  procedurali  e  operative  idonee  ad
assicurare  la piena osservanza della normativa in materia di assegni
e  a  fronteggiare  i rischi - di credito, operativi, reputazionali -
cui possono essere esposti in relazione all'emissione e alla gestione
di  tali strumenti di pagamento. I piu' rilevanti obblighi in materia
-  ivi compresi quelli legati al funzionamento della CAI e alle norme
antiriciclaggio - vengono opportunamente richiamati.
    Le  Istruzioni  si basano sull'art. 53 del testo unico bancario e
sulla conseguente deliberazione del Comitato interministeriale per il
credito e il risparmio del 2 agosto 1996 in materia di organizzazione
amministrativa  e  contabile  e controlli interni; tale provvedimento
attribuisce  alla Banca d'Italia la competenza a dettare disposizioni
concernenti le cautele e i requisiti organizzativi che le banche sono
tenute  a  osservare  nell'emissione  e  nella  gestione dei mezzi di
pagamento,  anche  a  fini  di salvaguardia della correttezza e della
trasparenza dei rapporti con la clientela.
    Le   disposizioni  in  oggetto  trovano  applicazione  anche  nei
confronti  di  Poste  Italiane S.p.a., limitatamente all'attivita' di
bancoposta,  in  forza  del  decreto  del Presidente della Repubblica
14 marzo  2001,  n.  144,  come modificato dal decreto del Presidente
della  Repubblica  28 novembre 2002, n. 298, e del conseguente rinvio
operato  dal  titolo  VII,  capitolo 4, sez. III, delle Istruzioni di
vigilanza  (Bancoposta), al titolo IV, capitolo 11 dello stesso testo
normativo.
    Cio'  posto,  la  sezione V, del capitolo 11, del titolo IV delle
Istruzioni  di  vigilanza per le banche, di cui alla circolare n. 229
del  21 aprile  1999,  e'  integralmente  sostituita  dalle  allegate
disposizioni in materia di «emissione e gestione di assegni bancari e
postali».