IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

  Visto  il  decreto  legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive
modificazioni  concernente norme di semplificazione degli adempimenti
dei  contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta
sul  valore  aggiunto,  nonche'  di  modernizzazione  del  sistema di
gestione delle dichiarazioni;
  Visto,   in   particolare,   l'articolo 32,   del   citato  decreto
legislativo  n. 241 del 1997, che individua i soggetti abilitati alla
costitizione dei centri di assistenza fiscale;
  Visto  il successivo articolo 40 del decreto legislativo n. 241 del
1997,  che  prevede  che  il  Ministro delle finanze, con regolamenti
adottati  ai  sensi  dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, stabilisce i criteri e le condizioni per il rilascio ai
centri   di   assistenza  fiscale  dell'autorizzazione  all'esercizio
dell'attivita',  per  la  loro  iscrizione  in apposito albo e per il
trasferimento  delle  quote  o  delle  azioni,  nonche'  i  poteri di
vigilanza   dell'amministrazione   finanziaria,   le   modalita'  per
l'esecuzione   dei   controlli  e  l'erogazione  dei  rimborsi  e  la
prestazione  di  congrue  garanzie  per  i  danni  ai contribuenti in
relazione  al rilascio del visto di conformita', dell'asseverazione e
della certificazione tributaria;
  Visto l'articolo 37, comma 14-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006,
n.  223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.
248,  inserito  dall'articolo 1,  comma 293,  della legge 27 dicembre
2006,  n. 296, in base al quale resta ferma la disposizione di cui al
citato  articolo 40, del decreto legislativo n. 241 del 1997, e che i
regolamenti  ivi previsti possono, comunque, essere adottati, qualora
disposizioni  legislative  successive a quelle contenute nel medesimo
decreto-legge  n.  223  del  2006, regolino la materia, a meno che la
legge successiva non lo escluda espressamente;
  Visto  l'articolo 1  del  decreto  legislativo 28 dicembre 1998, n.
490,  che ha aggiunto nel citato decreto legislativo n. 241 del 1997,
il capo V, recante disposizioni in materia di assistenza fiscale;
  Visto  il  regolamento  recante norme per l'assistenza fiscale resa
dai  centri  di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti,
dai  sostituti  d'imposta  e  dai  professionisti ai sensi del citato
articolo 40,  del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, adottato
con decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164;
  Vista  la  legge  27 luglio  2000,  n. 212, recante disposizioni in
materia di statuto dei diritti del contribuente;
  Visto l'articolo 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
che  ha istituito il Ministero dell'economia e delle finanze e gli ha
trasferito   le   funzioni  dei  Ministeri  del  tesoro,  bilancio  e
programmazione economica e delle finanze;
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 5 marzo 2007, nel
quale  si  chiede  che  l'Amministrazione  valuti  se  l'operativita'
graduale  del  nuovo  sistema  assicuri  la corretta esecuzione degli
obblighi immediatamente precettivi recati dallo schema proposto;
  Considerato  che l'entrata in vigore delle disposizioni, volte alla
razionalizzazione  e  semplificazione  del  sistema  di  gestione dei
flussi  dichiarativi e alla ottimizzazione delle scadenze concernenti
l'assistenza  fiscale,  e'  stata  modulata  in relazione all'entita'
dell'impatto  sui  soggetti  interessati,  al  fine  di assicurare la
corretta esecuzione degli obblighi previsti dal presente regolamento;
  Vista  la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a
norma  dell'articolo 17,  comma 3,  della  legge  n.  400  del  1988,
effettuata con nota n. 3-5865/UCL del 12 aprile 2007;

                               Adotta
                      il seguente regolamento:

                               Art. 1.
Modalita' e termini di presentazione della dichiarazione dei redditi

  1. Nell'articolo 13, comma 2 del decreto del Ministro delle finanze
31 maggio  1999,  n.  164,  di  seguito denominato decreto n. 164 del
1999,  e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il personale della
scuola  con  contratto  di  lavoro a tempo determinato puo' adempiere
agli  obblighi di dichiarazione dei redditi rivolgendosi al sostituto
d'imposta  ovvero  ad un CAF-dipendenti se il predetto contratto dura
almeno   dal   mese   di settembre  dell'anno  cui  si  riferisce  la
dichiarazione al mese di giugno dell'anno successivo.».
 
          Avvertenza:

              Il  testo  delle  note  qui pubblicate e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali,   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:

              -   Il  testo  degli  articoli  32  e  40  del  decreto
          legislativo    9 luglio    1997,    n.   241,   «Norme   di
          semplificazione  degli adempimenti dei contribuenti in sede
          di  dichiarazione  dei  redditi  e  dell'imposta sul valore
          aggiunto,   nonche'   di  modernizzazione  del  sistema  di
          gestione  delle  dichiarazioni»,  pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale del 28 luglio 1997 n. 174 e' il seguente:
              «Art.  32  (Soggetti  abilitati  alla  costituzione dei
          centri  di assistenza fiscale). - 1. I centri di assistenza
          fiscale,  di  seguito  denominati  "Centri", possono essere
          costituiti dai seguenti soggetti:
                a) associazioni    sindacali    di    categoria   fra
          imprenditori,     presenti    nel    Consiglio    nazionale
          dell'economia e del lavoro, istituite da almeno dieci anni;
                b) associazioni    sindacali    di    categoria   fra
          imprenditori,  istituite  da  almeno dieci anni, diverse da
          quelle  indicate  nella  lettera a)  se,  con  decreto  del
          Ministero  delle  finanze,  ne e' riconosciuta la rilevanza
          nazionale con riferimento al numero degli associati, almeno
          pari   al   5 per  cento  degli  appartenenti  alla  stessa
          categoria,  iscritti  negli  appositi registri tenuti dalla
          camera  di  commercio,  nonche'  all'esistenza di strutture
          organizzate in almeno trenta province;
                c) organizzazioni  aderenti  alle associazioni di cui
          alle   lettere a)   e b),   previa   delega  della  propria
          associazione nazionale;
                d) organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti
          e   pensionati   od  organizzazioni  territoriali  da  esse
          delegate,   aventi  complessivamente  almeno  cinquantamila
          aderenti;
                e) sostituti  di  cui  all'art.  23  del  decreto del
          Presidente  della  Repubblica  29 settembre 1973, n. 600, e
          successive  modificazioni,  aventi  complessivamente almeno
          cinquantamila dipendenti;
                f) associazioni  di lavoratori promotrici di istituti
          di  patronato riconosciuti ai sensi del decreto legislativo
          del  Capo  provvisorio  dello Stato 29 luglio 1947, n. 804,
          aventi complessivamente almeno cinquantamila aderenti.».
              «Art. 40 (Disposizioni di attuazione). - 1. Il Ministro
          delle  finanze, con regolamenti adottati ai sensi dell'art.
          17,   comma 3,   della   legge   23 agosto  1988,  n.  400,
          stabilisce:
                a) i  criteri  e  le  condizioni  per  il rilascio ai
          centri dell'autorizzazione all'esercizio delle attivita' di
          cui  all'art. 34, per la loro iscrizione in apposito albo e
          per  il  trasferimento delle quote o delle azioni, che deve
          in  ogni  caso  essere  posto  in  essere  tra  i  soggetti
          autorizzati  alla  costituzione dei centri stessi, i poteri
          di   vigilanza,   anche   ispettiva,   dell'amministrazione
          finanziaria;
                b) le  modalita'  per  l'esecuzione  dei  controlli e
          l'erogazione  dei  rimborsi  per  i  contribuenti  nei  cui
          confronti e' stato rilasciato il visto e l'osseverazione di
          cui ai commi 1 e 2 dell'art. 35, ovvero e' stata effettuata
          la  certificazione ai sensi dell'art. 36, tenendo conto, in
          particolare,  del  tipo  di  assistenza fiscale prestata ai
          predetti  contribuenti  anche  in  ordine alla tenuta delle
          scritture  contabili; c) la prestazione di congrue garanzie
          per  i  danni  ai contribuenti in relazione al rilascio del
          visto    di   conformita',   dell'asseverazione   e   della
          certificazione   tributaria  secondo  le  disposizioni  del
          presente  capo commisurate anche al numero dei contribuenti
          assistiti;
                d) ulteriori   disposizioni   attuative   di   quanto
          previsto nel presente capo.».
              - Il testo dell'art. 37, comma 14-bis del decreto-legge
          4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla
          legge  4 agosto  2006, n. 248, «Disposizioni urgenti per il
          rilancio  economico  e  sociale,  per il contenimento della
          spesa  pubblica, nonche' interventi in materia di entrate e
          di   contrasto   all'evasione  fiscale»,  pubblicato  nella
          Gazzetta  Ufficiale  del  4 luglio  2006,  n.  153,  e'  il
          seguente:
              «Art.   37   (Disposizioni  in  tema  di  accertamento,
          semplificazione e altre misure di carattere finanziario). -
          (Omissis).
              14-bis.  Resta ferma la disposizione di cui all'art. 40
          del  decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, concernente
          la  adozione  di regolamenti ministeriali nella materia ivi
          indicata.  I  regolamenti  previsti  dal citato art. 40 del
          decreto legislativo n. 241 del 1997 possono comunque essere
          adottati  qualora  disposizioni  legislative  successive  a
          quelle  contenute dal presente decreto regolino la materia,
          a   meno   che   la   legge   successiva   non  lo  escluda
          espressamente.».
              - La  legge  27 dicembre 2006, n. 296 «Disposizioni per
          la  formazione  del  bilancio  annuale  e pluriennale dello
          Stato   (Legge  finanziaria  2007)»,  e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale del 27 dicembre 2006, n. 299.
              - L'art. 1 del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n.
          490,  «Disposizioni  integrative  del  decreto  legislativo
          9 luglio  1997,  n.  241,  concernenti  la  revisione della
          disciplina  dei  centri  di assistenza fiscale», pubblicato
          nella  Gazzetta Ufficiale del 20 gennaio 1999, n. 15, reca:
          «Art.  1 (Riforma della disciplina dei centri di assistenza
          fiscale».
              - Il decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999,
          n. 164, «Regolamento recante norme per l'assistenza fiscale
          resa  dai centri di assistenza fiscale per le imprese e per
          i  dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti
          ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 9 luglio 1997,
          n.    241,   e'   pubblicato   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'11 giugno 1999, n. 135.
              -  La  legge  27 luglio  2000,  n.  212,  in materia di
          statuto  dei  diritti del contribuente, e' pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale del 31 luglio 2000, n. 177.
              -   Il  testo  dell'art.  23  del  decreto  legislativo
          30 luglio  1999,  n.  300, «Riforma dell'organizzazione del
          Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n.
          59»,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  del 30 agosto
          1999, n. 203, e' il seguente:
              «Art.  23 (Istituzione del ministero e attribuzioni). -
          1. E' istituito il Ministero dell'economia e delle finanze.
              2. Al ministero sono attribuite le funzioni e i compiti
          spettanti  allo  Stato  in  materia  di politica economica,
          finanziaria    e    di   bilancio,   programmazione   degli
          investimenti pubblici, coordinamento della spesa pubblica e
          verifica  dei  suoi  andamenti, politiche fiscali e sistema
          tributario, demanio e patrimonio statale, catasto e dogane.
          Il Ministero svolge altresi' i compiti di vigilanza su enti
          e   attivita'  e  le  funzioni  relative  ai  rapporti  con
          autorita' di vigilanza e controllo previsti dalla legge.
              3.  Al  Ministero  sono  trasferite,  con  le  inerenti
          risorse,  le  funzioni dei ministeri del tesoro, bilancio e
          programmazione economica e delle finanze, eccettuate quelle
          attribuite,  anche dal presente decreto, ad altri Ministeri
          o  ad  agenzie fatte in ogni caso salve, ai sensi e per gli
          effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere a)
          e b)   della  legge  15 marzo  1997,  n.  59,  le  funzioni
          conferite  dalla  vigente legislazione alle regioni ed agli
          enti locali e alle autonomie funzionali.».
              - Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto
          1988,  n.  400,  «Disciplina  dell'attivita'  di  Governo e
          ordinamento  della  Presidenza  del Consiglio dei Ministri,
          pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale del 12 settembre 1988,
          n. 214, e' il seguente:
              «Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis).
              3.  Con  decreto  ministeriale  possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».
          Nota all'art. 1:
              -  Si  riporta il testo vigente dell'art. 13 del citato
          decreto  del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164,
          come modificato dal presente decreto:
              «Art.  13  (Modalita'  e termini di presentazione della
          dichiarazione  dei  redditi). - 1. I possessori dei redditi
          indicati  al comma 1, dell'art. 37, del decreto legislativo
          9 luglio   1997,   n.  241,  come  modificato  dal  decreto
          legislativo  28 dicembre  1998,  n.  490, possono adempiere
          all'obbligo   di   dichiarazione  dei  redditi  presentando
          l'apposita   dichiarazione   e  le  schede  ai  fini  della
          destinazione del 4 e dell'8 per mille dell'IRPEF:
                a) entro  il  mese  di aprile  dell'anno successivo a
          quello   cui  si  riferisce  la  dichiarazione  al  proprio
          sostituto  d'imposta,  che  intende  prestare  l'assistenza
          fiscale;
                b) entro  il  mese  di maggio  dell'anno successivo a
          quello   cui   si   riferisce   la   dichiarazione,  ad  un
          CAF-dipendenti,  unitamente  alla documentazione necessaria
          all'effettuazione delle operazioni di controllo.
              2.  I  contribuenti  con  contratto  di  lavoro a tempo
          determinato,     nell'anno     di    presentazione    della
          dichiarazione,   possono   adempiere   agli   obblighi   di
          dichiarazione  dei redditi rivolgendosi al sostituto, se il
          contratto  di lavoro dura almeno dal mese di aprile al mese
          di  luglio,  ovvero,  ad  un CAF-dipendenti se il contratto
          dura almeno dal mese di giugno al mese di luglio, e purche'
          siano  conosciuti i dati del sostituto d'imposta che dovra'
          effettuare il conguaglio.
              Il  personale  della  scuola  con contratto di lavoro a
          tempo   determinato   puo'   adempiere   agli  obblighi  di
          dichiarazione   dei   redditi   rivolgendosi  al  sostituto
          d'imposta  ovvero  ad  un  CAF-dipendenti  se  il  predetto
          contratto  dura  almeno dal mese di settembre dell'anno cui
          si  riferisce  la dichiarazione al mese di giugno dell'anno
          successivo.
              3.  I  possessori  dei  redditi  indicati  all'art. 49,
          comma 2,  lettera a),  del  testo  unico  delle imposte sui
          redditi,   approvato   con  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono adempiere agli
          obblighi  di  dichiarazione  con  le  modalita' di cui alla
          lettera b), del comma 1, del presente articolo a condizione
          che:
                a) il rapporto di collaborazione duri almeno dal mese
          di giugno  al  mese  di luglio  dell'anno  di presentazione
          della dichiarazione;
                b) siano  conosciuti  i dati del sostituto di imposta
          che dovra' effettuare il conguaglio.
              4. I coniugi non legalmente ed effettivamente separati,
          non  in  possesso di redditi di lavoro autonomo o d'impresa
          di  cui  agli  articoli 49,  comma 1, e 51 del citato testo
          unico  delle  imposte  sui  redditi, possono adempiere agli
          obblighi  di  dichiarazione dei redditi con le modalita' di
          cui  ai  commi da 1 a 3, anche presentando dichiarazione in
          forma congiunta, purche' uno dei coniugi sia in possesso di
          redditi indicati nei commi 1 e 3.
              5. Non possono adempiere agli obblighi di dichiarazione
          dei redditi ai sensi del presente articolo:
                a) i soggetti obbligati a presentare la dichiarazione
          dell'imposta   regionale  sulle  attivita'  produttive,  la
          dichiarazione  annuale  ai  fini  dell'imposta  sul  valore
          aggiunto e la dichiarazione di sostituto d'imposta;
                b) i  titolari  di  particolari  tipologie di redditi
          annualmente  individuati  con  il  decreto  direttoriale di
          approvazione del modello di dichiarazione dei redditi.
              6. Le dichiarazioni dei redditi ed i relativi prospetti
          di  liquidazione devono essere redatti su stampati conformi
          a  quelli  approvati  con  decreto  del  Dipartimento delle
          entrate».