IL DIRETTORE GENERALE
                   per gli ordinamenti scolastici
  Visti:  la  legge  19 novembre 1990, n. 341; il decreto legislativo
27 gennaio  1992,  n.  115;  il decreto legislativo 2 maggio 1994, n.
319;  il  decreto  legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto del
Presidente  della  Repubblicadel  31 luglio  1996, n. 471; il decreto
ministeriale  n.  39  del  30 gennaio  1998;  il  decreto legislativo
25 luglio  1998,  n.  286; il decreto del Presidente della Repubblica
31 agosto  1999,  n.  394;  il decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300;  il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445;  il  decreto  legislativo  30 marzo 2001, n. 165; il decreto del
Presidente  della  Repubblica  18 gennaio  2002,  n.  54;  il decreto
legislativo 8 luglio 2003, n. 277; il decreto legislativo 19 febbraio
2004, n. 59; la circolare ministeriale 21 marzo 2005, n. 39; la legge
17 luglio 2006, n. 233;
  Viste  l'istanza,  presentata ai sensi degli articoli 1, comma 2, e
37,  comma 2, della citata legge n. 286/1998 e dell'art. 49, comma 1,
del  citato  decreto  del Presidente della Repubblica n. 394/1999, di
riconoscimento    di   titolo   di   formazione   professionale   per
l'insegnamento  acquisito  in  Paese  extracomunitario  dalla persona
sotto   indicata,   nonche'  la  documentazione  prodotta  a  corredo
dell'istanza  medesima, rispondente ai requisiti prescritti, relativa
al titolo di formazione sotto indicato;
  Rilevato  che il riconoscimento e' richiesto ai fini dell'esercizio
della  professione corrispondente a quella cui la persona interessata
e' abilitata nel Paese che ha rilasciato il titolo;
  Rilevato,  altresi', che l'esercizio della professione in argomento
e'  subordinato,  sia  nell'altro Paese che in Italia, al possesso di
una  formazione  comprendente  un  ciclo  di  studi post-secondari di
durata minima di tre anni;
  Visto  il  decreto  direttoriale  datato 29 dicembre 2006 (prot. n.
11818)  di  riconoscimento, subordinatamente al superamento di misura
compensativa, del titolo di formazione professionale in argomento;
  Vista la nota datata 10 aprile 2007 (prot. n. 7650/C. 4) e relativi
allegati  con  la  quale  la Sovrintendenza scolastica provinciale di
Trento  ha  comunicato  che  la  persona interessata ha sostenuto con
esito favorevole la suddetta prova;
  Ritenuto,  conformemente  alla  valutazione  espressa  in  sede  di
Conferenza  di  servizi nella seduta del 30 novembre 2006, per quanto
prescrivono  l'art.  49,  comma 3,  del citato decreto del Presidente
della  Repubblica  n. 394/1999 e art. 12, comma 4, del citato decreto
legislativo   n.  115/1992,  che  sussistono  i  presupposti  per  il
riconoscimento  incondizionato  atteso  che il titolo posseduto dalla
persona  interessata, come integrato dalla detta misura compensativa,
comprova  una  formazione  professionale  che  soddisfa le condizioni
poste dal citato decreto legislativo n. 115;
                              Decreta:
  1.  Il  titolo  di formazione cosi' composto: diploma di istruzione
superiore: «Licenciada en Letras Modernas», conseguito il 19 dicembre
1985   presso   l'Universita'   Nazionale   di   Cordoba,  titolo  di
abilitazione   all'insegnamento:   «Profesora   en  Letras  Modernas»
conseguito  il  2 dicembre  1985  presso  l'Universita'  Nazionale di
Cordoba;  posseduto  da  nome: Patricia Monica Miotti, nata a Cordoba
(Argentina),    l'11 luglio   1958,   di   cittadinanza   comunitaria
(italiana), ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del decreto
del  Presidente  della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 e' titolo di
abilitazione  all'esercizio,  in Italia, della professione di docente
nelle scuole di istruzione secondaria nella/e classe/i di concorso:
    45/A «Lingua straniera» - spagnolo;
    46/A «Lingue e civilta' straniere» - spagnolo.
  2.  Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del
citato  decreto  legislativo  n.  115,  e'  pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale.
    Roma, 27 aprile 2007
                                         Il direttore generale: Dutto