;     All'Associazione     italiana
                                  allevatori

                                  Alle     Associazioni     nazionali
                                        allevatori razze equine

                                  Alle    Associazioni    provinciali
                                              allevatori

                                  All'Unione   nazionale   incremento
                                             razze equine

                                  Alle regioni e province autonome di
                                           Trento e Bolzano

                                  Al   Ministero   della   salute   -
                                  Dipartimento    per    la   sanita'
                                  pubblica veterinaria, la nutrizione
                                     e la sicurezza degli alimenti

                              1. Premesse.
    1.1.  Il  decreto-legge  24 giugno  2003,  n. 147, convertito con
modificazioni  in legge 1° agosto 2003, n. 200, all'art. 8, comma 15,
prevede  che  «sulla  base delle linee guida e dei principi stabiliti
dal  Ministro delle politiche agricole e forestali, l'UNIRE organizza
e  gestisce  l'anagrafe  equina  nell'ambito  del Sistema informativo
agricolo  nazionale (SIAN) di cui all'art. 15 del decreto legislativo
30 aprile  1998,  n.  173, articolandola per razza, tipologia d'uso e
diffusione territoriale. L'UNIRE si avvale anche dell'AIA, attraverso
le  sue strutture provinciali (APA), per raccogliere i dati e tenerli
aggiornati  mediante  un monitoraggio costante. Dall'attuazione delle
disposizioni  di  cui  al  presente comma non devono derivare nuovi o
          maggiori oneri a carico della finanza pubblica».
    1.2.  Con  decreto interministeriale del 5 maggio 2006 sono state
emanate  le  linee  guida  e  i  principi  per  l'organizzazione e la
gestione  della  innanzi  citata anagrafe equina. L'art. 19, comma 2,
del  predetto  decreto  interministeriale  prevede  l'istituzione del
Comitato  tecnico di coordinamento e ne precisa i compiti. Il decreto
    di istituzione e' stato perfezionato in data 8 gennaio 2007.
           Le predette linee guida definiscono in particolare:
      -azienda:  qualsiasi  stabilimento,  costruzione e, nel caso di
una fattoria all'aperto, qualsiasi luogo in cui sono tenuti, allevati
o  governati equidi. Ciascuna azienda viene univocamente identificata
  dal codice IT seguito da un codice di otto caratteri composto da:
        - codice ISTAT del comune in cui e' ubicata (tre caratteri);
          - sigla automobilistica della provincia (due caratteri);
        - numero  progressivo  dell'azienda all'interno del comune di
                      ubicazione della stessa;
      -allevamento: l'equide o un gruppo di equidi che sono tenuti in
una  azienda,  intesa  come  unita'  epidemiologica.  In caso di piu'
allevamenti  in  una  azienda questi ultimi devono formare una unita'
distinta  avente la medesima qualifica sanitaria. Ciascun allevamento
                 viene univocamente identificato da:
               - codice azienda (di cui al punto precedente);
             - codice fiscale del proprietario dell'allevamento;
                       - codice della specie animale.
    Tutti  gli  equidi  sono  identificati  mediante  un  dispositivo
elettronico inoculato sotto cute conforme agli standards ISO 11784 ed
                             ISO 11785.
    La  BDN  e'  gestita  dall'UNIRE,  e'  unica  ed e' realizzata in
conformita' con quanto previsto dall'art. 8, comma 15, della legge n.
200/2003  e  dall'art.  4  del  decreto  del Ministro delle politiche
agricole   e   forestali   del   26 ottobre   2005  e  garantisce  le
funzionalita' citate al comma 1, dell'art. 8, della medesima legge n.
200/2003  e  riporta  informatizzazione  di tutti i dati compresi gli
                            altri eventi:
                           a) cambio proprieta';
                                 b) morte;
                                 c) furto;
                              d) smarrimento;
                                e) macello;
                         f) altre movimentazioni;
                    g) destinazione finale dell'equide.
    Le  stesse  linee guida prevedono, inoltre, una serie di scadenze
         per l'identificazione degli equidi e precisamente:
      a) gli  equidi  nati  in  Italia  ed in altri Paesi dell'Unione
europea  prima del 1° gennaio 2007 ed identificati in conformita' con
la  decisione  n.  93/623/CEE  della  Commissione  e  la decisione n.
2000/68/CE della Commissione saranno considerati gia' identificati in
       conformita' con il decreto ministeriale 5 maggio 2006;
      b) gli  equidi  nati  prima  del  1° gennaio  2007 e non ancora
identificati  in  base  alle  decisioni n. 93/623/CEE e n. 2000/68/CE
della  Commissione  rispettivamente,  saranno  identificati  prima di
                     qualsiasi loro spostamento;
      c) gli  equidi  nati dopo il 31 dicembre 2006 sono identificati
sotto  la  madre  entro  i  sette  mesi  di  eta' e comunque prima di
lasciare  l'allevamento  senza la madre. In caso di morte della madre
prima  dell'identificazione  del puledro il proprietario deve fornire
        appropriata documentazione all'autorita' competente;
      d) per gli equidi destinati ad essere macellati prima dei sette
mesi  di  eta'  e che non sono destinati ne' a scambi intracomunitari
ne' all'esportazione verso Paesi terzi, una procedura semplificata di
                          identificazione;
      e) rilascio  del  passaporto  per  gli animali nati in Italia o
importati  da Paesi terzi solo dopo che l'equide e' stato inserito in
                       anagrafe nazionale BDE.
    1.3.  In  attesa  del  completamento  dei  lavori  per il manuale
operativo  e  del  suo  perfezionamento  nelle sedi istituzionali, si
ritiene   necessario  garantire  da  subito  l'identificazione  degli
            equidi. Una tale operativita' presuppone che:
      -all'azienda   sia  stata  attribuita  una  codifica  da  parte
dell'ASL competente per territorio sulla base del decreto legislativo
   4 agosto 1999, n. 336 e dal decreto ministeriale 5 maggio 2006;
      -i  proprietari degli equidi siano identificati mediante i loro
                           codici fiscali;
      -siano   disponibili   dispositivi   elettronici  (transponder)
         contenenti i codici identificativi per gli equidi;
      -sia  possibile  una  modalita'  informatica  per la stampa del
     passaporto in funzione dei dati identificativi dell'equide;
      -sia  possibile con la stessa procedura informatica raccogliere
             di tutti i dati compresi gli altri eventi:
                            a) cambio proprieta';
                                  b) morte;
                                  c) furto;
                               d) smarrimento;
                                 e) macello.
    In  tal  senso  di  seguito  si forniscono, in forma temporanea e
semplificata,  istruzioni  per  l'adempimento  di  detto  obbligo. Al
momento  dell'attivazione  della  BDE  da  parte  dell'UNIRE,  i dati
  acquisiti in via temporanea verranno riversati nella stessa BDE.
    2. L'identificazione  e  la  registrazione  dei  puledri mediante
                     transponder e codice UELN.
    I   puledri   sono  identificati  tramite  l'inoculazione  di  un
transponder contenente un codice identificativo elettronico univoco e
mediante l'attribuzione di un codice UELN. Entrambi i codici figurano
           sul documento di identificazione (passaporto).
                            2.1. Transponder.
    I  trasponder  devono essere conformi agli standards ISO 11784 ed
ISO 11785 e devono contenere un «Codice transponder» elettronico a 64
                      bit la cui struttura e':

Bit  |Numero di cifre|Numero di combinazioni|Descrizione
---------------------------------------------------------------------
     |               |                      |Per l'identificazione di
     |               |                      |animali, questo bit deve
1    | 1             |2                     |essere {1}
---------------------------------------------------------------------
     |               |                      |Contatore retagging (da
2-4  | 1             |8                     |0 a 7)
---------------------------------------------------------------------
     |               |                      |Contiene il codice NC
     |               |                      |{01} per indicare
     |               |                      |animali della specie
     |               |                      |equina conformemente al
     |               |                      |cap. 1, sezione 1
     |               |                      |dell'allegato al
     |               |                      |regolamento (CEE) n.
5-9  | 2             |32                    |2658/87.
---------------------------------------------------------------------
     |               |                      |Campo vuoto (zero)
     |               |                      |riservato per
10-15| 2             |64                    |applicazioni future
---------------------------------------------------------------------
     |               |                      |Blocco dati: deve essere
16   | 1             |2                     |zero (nessun blocco)
---------------------------------------------------------------------
17-26| 4             |1.024                 |Codice Paese ISO 3166
---------------------------------------------------------------------
     |               |                      |Codice identificazione
27-64|12             |238                   |univoco del cavallo

    Il codice del transponder e' composto da 16 cifre di cui la prima
e'  sempre zero e solitamente non viene letta. Le prime quattro cifre
(incluso  lo  zero  iniziale) contengono il codice del Paese, che per
l'Italia  e'  380.  Il  numero  di  combinazioni possibili di «codici
transponder»  per  i  cavalli  nati  in  un  determinato  Paese e' di
274.877.906.944.  Tuttavia,  i  codici  da  900  a 998 possono essere
utilizzati  per  indicare  singoli  produttori  che  si  impegnano  a
produrre  esclusivamente  trasponder  con  codici univoci in tutto il
mondo.   I   codici  produttore  sono  attribuiti  dall'International
Committee   for  Animal  Recording  (ICAR)  nel  quadro  di  un  piu'
          complessivo processo di validazione dei prodotti.
    Poiche'  la norma ISO 11784 attribuisce alle Autorita' di ciascun
Paese  la  responsabilita'  di assicurare l'univocita' dei codici che
iniziano  con  il  codice  di  quel  medesimo  Paese  e  poiche' tale
controllo  puo'  essere  svolto  solo  dal  gestore di una banca dati
centralizzata,  in  attesa dell'attivazione da parte dell'UNIRE della
Banca  dati  degli  equidi  (per  i transponder degli equidi verranno
riservate   le   serie  numeriche  comprese  tra  0380271000000001  e
0380273999999999),  a  far  data  dalla  presente circolare tutti gli
equidi  dovranno essere identificati mediante transponder che inizino
con  il  codice  del produttore cosi' come attribuito dall'ICAR (vedi
                           www.icar.org).
                            2.2. Codice UELN.
    A   ciascun   puledro   viene   anche  attribuito  un  numero  di
registrazione  che  lo accompagnera' per tutta la vita: si tratta del
«Numero  a  Vita Universale Equino» (UELN) di 15 cifre che identifica
univocamente il cavallo a livello mondiale e non puo' essere cambiato
                          per alcun motivo.
    Le  prime sei cifre del codice UELN identificano il Data Base nel
quale  e'  registrato  il  cavallo:  le prime tre (come per il codice
transponder)  sono  il codice ISO 3166 del Paese (380 per l'Italia) e
le  seconde  tre  sono il codice del Data Base riconosciuto a livello
internazionale (ad esempio, il codice per l'UNIRE-Cavallo da Sella e'
380007,  quello  per l'UNIRE-Trottatore e' 380008, ecc.). Alcuni Data
Base italiani non hanno ancora un codice UELN (ad esempio: UNIRE-Puro
Sangue;  AIA-Lipizzano;  ecc.)  e  sono  invitati a provvedere quanto
           prima facendo riferimento al sito www.ueln.net.
    Le ultime nove cifre del codice UELN identificano univocamente un
cavallo  all'interno  del proprio Data Base di riferimento. Pertanto,
il numero massimo di cavalli identificabili all'interno di uno stesso
               Data Base e' pari ad un miliardo (109).
    Tuttavia,  ogni  organizzazione  responsabile  della tenuta di un
Base  Dati puo' organizzare come crede i suoi codici UELN: ad esempio
la  L.I.F.  (Lipizzan  International  Federation)  ha proposto che le
organizzazioni  aderenti  inseriscano nei propri codici UELN, dopo le
tre  cifre che individuano lo Stato e le tre che identificano la Base
Dati,   il   sesso   (una  cifra),  la  liena  paterna  (una  cifra),
purezza/incrocio  (una  cifra)  ed  infine  il  numero individuale (6
cifre).   Con  questa  regole  ogni  libro  genealogico  del  cavallo
lilipizzano puo' codificare fino al massimo di un milione di animali.
Pertanto, ogni organizzazione e' libera di utilizzare i propri codici
UELN  come crede, ma deve tener presente che ogni ulteriore specifica
      riduce il numero di cavalli univocamente identificabili.
    In  ogni  caso,  il  codice  UELN  compare  su  tutti i documenti
                       ufficiali del cavallo.
    3.   Identificazione   puledri   nati   dal  1° gennaio  2007  in
allevamenti  iscritti  ai  libri  genealogici  e  registri anagrafici
       ufficialmente riconosciuti (art. 3, legge n. 30/1991).
    3.1.  Fino  alla  attivazione  della BDE i libri genealogici ed i
registri  anagrafici  ufficialmente riconosciuti ai sensi della legge
15 gennaio  1991,  n.  30, cosi' come modificata dalla legge 3 agosto
1999,  n. 280, mantengono la propria operativita' per quanto concerne
l'identificazione,   la   registrazione   degli   eventi   vitali   e
 riproduttivi, ed il rilascio dei passaporti degli equidi iscritti.
    3.2.  In  preparazione  del  previsto trasferimento dei dati alla
BDE,  l'AIA, le ANA e l'UNIRE che gestiscono i libri genealogici ed i
registri   anagrafici   ufficialmente   riconosciuti,  effettuano  le
                        seguenti operazioni:
      - acquisizione  del  codice  dell'azienda  rilasciato dall'ASL,
               qualora non gia' presente in archivio;
      -acquisizione  del  codice  fiscale  del  proprietario (persona
fisica  o  giuridica)  del  cavallo,  qualora  non  gia'  presente in
                              archivio;
             -registrazione dei cavalli mediante codice UELN;
      -identificazione dei puledri mediante transponder al piu' tardi
                   entro 210 giorni dalla nascita.
    3.3.  Per i puledri destinati ad essere macellati prima dei sette
mesi  di  eta' e che non sono destinati ne' a scambi intracomunitari,
ne'   alla   esportazione  verso  paesi  terzi,  e'  sufficiente  che
l'allevatore  compili  e  consegni  all'APA competente per territorio
apposita dichiarazione, secondo il modello allegato, mentre l'animale
viene  identificato  conformemente  all'allegato A dell'ordinanza del
            Ministero della salute del 14 novembre 2006.
    4.  Identificazione  dei  puledri  nati  dal  1° gennaio  2007 in
allevamenti  non  aderenti ai libri genealogici e registri anagrafici
                         di cui al punto 3.
    4.1.  Il  proprietario  del  puledro deve richiedere per iscritto
all'APA  competente per territorio, di provvedere all'identificazione
           dell'animale fornendo le seguenti informazioni:
      -dati anagrafici e codice fiscale del proprietario del puledro;
      -codice  ASL  ed indirizzo dell'azienda in cui il puledro viene
                            identificato;
                        -data nascita del puledro;
                            -sesso del puledro.
    4.2.   Entro  210  giorni  dalla  richiesta,  l'APA  provvede  ad
identificare  l'equide,  mediante applicazione del transponder di cui
al  punto  2,  e  a  completare  la  scheda  di  identificazione gia'
                   predisposta (modello allegato).
    4.3.  L'APA  acquisisce  i  dati  e  li  registra, utilizzando la
procedura  informatica  gia'  in  uso per i registri anagrafici razze
                          equine autoctone.
    4.4.  L'APA  rilascia, per gli equidi identificati, un passaporto
conforme al modello gia' in uso per i registri anagrafici, realizzato
   attraverso la stessa procedura informatica di cui al punto 4.3.
    4.5.   Durante   il   periodo  transitorio  vengono  acquisiti  e
registrati  anche i dati relativi alle entrate ed uscite degli equidi
dall'azienda (passaggi di proprieta', morti, furti, ecc.). I passaggi
di proprieta' vengono riportati, su richiesta degli aventi causa ed a
          cura dell'APA, anche sui passaporti degli equidi.
    4.6.  Per i puledri destinati ad essere macellati prima dei sette
mesi  di  eta' e che non sono destinati ne' a scambi intracomunitari,
ne'   alla   esportazione  verso  paesi  terzi,  e'  sufficiente  che
l'allevatore  compili  e  consegni  all'APA competente per territorio
apposita dichiarazione, secondo il modello allegato, mentre l'animale
viene  identificato  conformemente  all'allegato A dell'ordinanza del
            Ministero della salute del 14 novembre 2006.
    Le  APA  conservano  tutta  la  documentazione  prevista  per  il
                      rilascio dei passaporti.
    5. Identificazione di equidi nati prima del 1° gennaio 2007 e non
identificati  in  base  alle  decisioni n. 93/623/CEE e n. 2000/68/CE
           (animali senza transponder e senza passaporto).
    5.1.  La procedura di identificazione e' quella prevista al punto
                                 4.
    5.2.  L'identificazione  deve  essere  effettuata  al piu' presto
possibile.   In   merito   alle   movimentazioni   e  all'avvio  alla
macellazione  degli  equidi,  i  proprietari  degli  animali dovranno
 attenersi alle indicazioni che fornira' il Ministero della salute.
    Le  APA  conservano  tutta  la  documentazione  prevista  per  il
                      rilascio dei passaporti.
                         6. Costi del servizio.
    I  costi  sono  a  totale carico dei proprietari che richiedono i
servizi.  L'AIA stabilisce tariffe specifiche e identiche su tutto il
territorio  nazionale,  cui  saranno aggiunti costi del servizio e di
segreteria.  Eventuali  contributi pubblici andranno a detrazione del
                  costo sostenuto dal proprietario.
                           Roma, 14 maggio 2007
           Il capo Dipartimento delle politiche di sviluppo: Ambrosio