IL MINISTRO DELL'INTERNO

  Attesa  l'esigenza degli uffici consolari all'estero di ottemperare
a  quanto  previsto dall'art. 1, comma 1319 della legge n. 296 del 27
dicembre  2006,  che  ha autorizzato gli stessi uffici a rilasciare e
rinnovare  la  carta  d'identita',  a  partire  dal 1° giugno 2007, a
favore dei cittadini all'estero, iscritti all'Anagrafe degli italiani
residenti all'estero (AIRE);
  Considerato che il Ministero degli affari esteri sta aggiornando la
rete  informatica  degli  uffici  consolari  alle specifiche esigenze
connesse  all'emissione della carta d'identita' elettronica (C.I.E.),
in  parallelo  con  i tempi e le modalita' di attuazione della stessa
sul  territorio  nazionale  e  sta  altresi'  predisponendo, ai sensi
dell'art.  7-vicies  ter della legge 31 marzo 2005, n. 43, i previsti
collegamenti  all'Indice  nazionale  delle  anagrafi  (INA) presso il
Centro  nazionale  dei servizi demografici (CNSD), nonche' i piani di
sicurezza per la gestione delle postazioni di emissione della CIE, in
base alle regole tecniche stabilite dal Ministero dell'interno;
  Valutata  la necessita', rappresentata dallo stesso Ministero degli
affari  esteri,  di  ricorrere,  in  via transitoria e nelle more del
periodo occorrente all'adeguamento informatico della rete consolare e
al  collegamento  con  l'INA,  all'emissione  della carta d'identita'
cartacea a favore dei cittadini all'estero, iscritti in AIRE;
  Visto  l'art.  3 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,
approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
  Visto  l'art.  289  del  regolamento  per  l'esecuzione  del  testo
predetto, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;
  Visto  il  parere  favorevole  del  Ministero dell'economia e delle
finanze,  emesso  in data 15 maggio 2007, ai sensi dell'art. 30 delle
istruzioni sulla produzione delle carte valori, approvato con decreto
ministeriale del 4 agosto 2003;
                              Decreta:

  Il modello della carta d'identita' stabilito nell'allegato n. 23 al
regolamento  per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza,  approvato  con  regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, come
sostituito  dal  modello  annesso  al decreto ministeriale 27 gennaio
1944,   e  sostituito  dal  modello  allegato  al  presente  decreto,
relativamente ai documenti che saranno emessi dagli uffici consolari,
ai  sensi  dell'art. 1, comma 1319 della legge n. 296 del 27 dicembre
2006.
    Roma, 17 maggio 2007
                                                   Il Ministro: Amato