L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
  Nella sua riunione del consiglio del 19 aprile 2007;
  Vista  la  legge  31 luglio  1997,  n.  249,  recante  «Istituzione
dell'Autorita'  per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  e  norme sui
sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo», ed in particolare
l'art. 1, commi 6, lettera a), n. 14, 11, 12 e 13;
  Vista  la  legge  14 novembre  1995,  n. 481, recante «Norme per la
concorrenza  e  la  regolazione  dei  servizi  di  pubblica utilita'.
Istituzione  delle  Autorita'  di regolazione dei servizi di pubblica
utilita» ed in particolare l'art. 2, comma 24, lettera b);
  Vista  la  legge 7 agosto 1990, n. 241, cosi' come modificata dalla
legge 11 febbraio 2005, n. 15;
  Visto  il  decreto  legislativo  1° agosto 2003, n. 259, recante il
codice delle comunicazioni elettroniche, ed in particolare l'art. 84;
  Visto   il  decreto  legislativo  17 gennaio  2003,  n.  5  recante
«Definizione  dei  procedimenti in materia di diritto societario e di
intermediazione   finanziaria,   nonche'   in   materia   bancaria  e
creditizia, in attuazione dell'art. 12 della legge 3 ottobre 2001, n.
366».
  Visto  il  decreto  legislativo 6 settembre 2005, n. 206 recante il
codice del consumo;
  Visto  il  regolamento  relativo  alla definizione delle materie di
competenza   dell'Autorita'   per  le  garanzie  nelle  comunicazioni
delegabili  ai comitati regionali per le comunicazioni, approvato con
delibera  n.  53/99  del  28 aprile  1999,  pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del 24 maggio 1999, n. 119;
  Visto    il   regolamento   concernente   l'organizzazione   e   il
funzionamento  dell'Autorita'  per  le  garanzie nelle comunicazioni,
approvato  con  delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002, nel testo
coordinato  con le modifiche introdotte dalla delibera n. 506/05/CONS
del   21 dicembre   2005   recante   «Modifiche  ed  integrazioni  al
regolamento  di  organizzazione  e  di  funzionamento dell'Autorita»,
pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale del 14 gennaio 2006, n. 11, come
successivamente  integrata  dalla  delibera n. 40/06/CONS, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale del 31 gennaio 2006, n. 25;
  Vista  la  delibera  n.  182/02/CONS,  del  19 giugno 2002, recante
«Adozione   del   regolamento   concernente   la   risoluzione  delle
controversie  insorte nei rapporti tra organismi di telecomunicazioni
ed  utenti»,  ed  i  relativi  allegati,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del 18 luglio 2002, n. 167;
  Vista  la  delibera  n.  307/03/CONS  del  5 agosto  2003,  recante
«Modifiche  ed  integrazioni alla delibera n. 182/02/CONS concernente
l'adozione  del  regolamento  per  la  risoluzione delle controversie
insorte  nei  rapporti tra organismi di telecomunicazioni ed utenti»,
pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana del
25 agosto 2003, n. 196;
  Vista  la  delibera  n.  136/06/CONS  del  15 marzo  2006,  recante
«Regolamento in materia di procedure sanzionatorie», pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n.
76;
  Vista  la  delibera  n.  137/06/CONS  del  15 marzo  2006,  recante
«Modifiche  ed  integrazioni alla delibera n. 182/02/CONS concernente
l'adozione  del  regolamento  per  la  risoluzione delle controversie
insorte  nei  rapporti tra organismi di telecomunicazioni ed utenti»,
pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana del
3 maggio 2006, n. 101.
  Ritenuto   di   adottare   un   nuovo  regolamento  concernente  la
risoluzione  delle controversie insorte nei rapporti tra operatori di
comunicazioni   elettroniche   ed   utenti,  che  tenga  conto  delle
evoluzioni   del   quadro  normativo  di  riferimento  nonche'  delle
modifiche apportate all'organizzazione dell'Autorita';
  Ritenuto,  altresi', di adottare adeguate modifiche ed integrazioni
al regolamento concernente le procedure sanzionatorie dell'Autorita',
al  fine  di  prevedere  una  adeguata  procedura  di  gestione delle
segnalazioni  in  materia  di  violazioni  delle  norme  a tutela dei
consumatori ed utenti di servizi di comunicazione elettronica;
  Considerato   opportuno,   in   via   transitoria,   prevedere   la
possibilita'   di  esperire  il  tentativo  di  conciliazione  presso
organismi  iscritti  nel  registro  di  cui  all'art.  38 del decreto
legislativo  17 gennaio 2003, n. 5, fino alla effettiva realizzazione
del  sistema  di  accreditamento previsto dall'art. 141, comma 2, del
decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;
  Sentite  le  associazioni  dei  consumatori  e degli utenti, di cui
all'elenco previsto dall'art. 137 del decreto legislativo 6 settembre
2005,  n.  206,  e  le  imprese  che  forniscono  reti  o  servizi di
comunicazione elettronica, ai sensi del decreto legislativo 1° agosto
2003,  n.  259, nel corso dell'audizione specifica tenutasi, ai sensi
della delibera n. 418/04/CONS, in data 25 luglio 2006;
  Visti i contributi prodotti dai soggetti partecipanti alla predetta
audizione;
  Viste  le  osservazioni formulate dalla conferenza dei comitati per
le comunicazioni delle regioni e delle province autonome;
  Assunto il parere favorevole del Consiglio nazionale degli utenti;
  Vista  la  proposta  della  direzione  tutela dei consumatori, e le
relazioni illustrative del 10 marzo 2006 e del 22 febbraio 2007;
  Udita la relazione dei commissari Nicola D'Angelo e Roberto Napoli,
relatori  ai  sensi dell'art. 29 del regolamento per l'organizzazione
ed il funzionamento dell'Autorita';
                              Delibera:
                               Art. 1.
Adozione   del  regolamento  sulle  procedure  di  risoluzione  delle
 controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti
  1.   L'Autorita'   adotta,   ai  sensi  dell'art.  84  del  decreto
legislativo  1° agosto 2003, n. 259 e dell'art. 1, commi 11, 12 e 13,
della  legge  31 luglio  1997, n. 249, il regolamento sulle procedure
per  la risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni
elettroniche ed utenti finali.
  2.  Il  testo  del  regolamento  di  cui  al  precedente comma 1 e'
riportato  nell'allegato  A  alla  presente delibera e ne costituisce
parte integrante ed essenziale.
  3.  Al  fine  di  facilitare  gli utenti nell'inoltro di istanze ai
sensi  degli articoli 5, 7 e 14 del regolamento di cui al comma 1, la
direzione  tutela  dei  consumatori  predispone,  rispettivamente,  i
formulari  GU5,  GU  e  GU14, e ne cura la pubblicazione sul sito web
dell'Autorita'.