IL DIRETTORE PER I GIOCHI
         dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
  Visto il decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29,
recante norme per l'istituzione del gioco del Bingo;
  Vista  la  direttiva  del Ministro delle finanze 12 settembre 2000,
con  la  quale  l'incarico di controllore centralizzato del gioco del
Bingo  e' stato affidato all'Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato;
  Visto  il  decreto  del Ministro delle finanze del 21 novembre 2000
con il quale e' stata approvata la convenzione-tipo per l'affidamento
in concessione della gestione del gioco del Bingo;
  Visto,    in    particolare,   il   comma 5   dell'art.   3   della
convenzione-tipo,   il   quale  stabilisce  alla  lettera e)  che  il
concessionario  e' obbligato «ad ogni intervento per il miglioramento
tecnico   e   gestionale   per   garantire   lo  sviluppo  del  gioco
nell'interesse  erariale», e alla lettera g) che il concessionario e'
obbligato  «a  garantire l'espletamento del gioco in conformita' alle
disposizioni  contenute nel decreto e nel regolamento ed a quelle che
saranno di volta in volta emanate dall'Amministrazione»;
  Visto  il  decreto  direttoriale  16 novembre  2000,  e  successive
modificazioni   ed   integrazioni,   concernente  l'approvazione  del
regolamento di gioco del Bingo;
  Considerata  la  opportunita',  ai  fini  della  tutela  della fede
pubblica  e  dell'interesse  erariale  correlato,  di  assicurare  la
massima  trasparenza  del  gioco  e la piu' completa informazione dei
giocatori;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  1.  A  decorrere  dalla  prima  domenica  successiva  alla  data di
pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, e' fatto
obbligo  ai titolari delle convenzioni di concessione per l'esercizio
del  gioco  Bingo  di  esporre  in  sala,  in  modo  ben visibile e a
disposizione  del  pubblico,  l'elenco delle partite nelle quali sono
stati  assegnati  i premi speciali di cui all'art. 9, commi 3 e 4 del
decreto  direttoriale 16 novembre 2000, e successive modificazioni ed
integrazioni, concernente l'approvazione del regolamento di gioco del
Bingo.
  2. L'elenco  di cui al comma 1 e' esposto in sala prima dell'inizio
delle  sessioni di gioco di ciascuna domenica e contiene i dati delle
partite  di  cui  al comma 1 effettuate in tutte le sessioni di gioco
dalla domenica al sabato precedenti. L'elenco stesso resta esposto in
sala   fino   all'inizio  delle  sessioni  di  gioco  della  domenica
successiva.
  3.  I dati da riportare nell'elenco di cui al comma 1, per ciascuna
partita, sono i seguenti:
    data della sessione di gioco;
    numero della partita;
    ora di effettuazione della partita;
    numero di cartelle vendute;
    valore delle cartelle vendute;
    ammontare del premio bingo assegnato nella partita;
    tipologia del premio speciale assegnato nella partita;
    ammontare del premio speciale assegnato nella partita.
  4. L'elenco deve riportare l'intestazione «Premi speciali assegnati
nella settimana dal (giorno/mese/anno) al (giorno/mese/anno)».
  5.  La dimensione dei caratteri dei dati di cui al comma 3 non puo'
essere    inferiore   a   cm   1.   La   dimensione   dei   caratteri
dell'intestazione di cui al comma 4 non puo' essere inferiore a cm 4.
  6.  I  dati  di  cui al comma 3, contestualmente all'esposizione in
sala,  devono  essere  trasmessi  a  mezzo  fax al competente Ufficio
regionale dei monopoli di Stato.
  Il  presente  decreto  e'  inviato  alla  Corte  dei  conti  per la
registrazione   ed  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.
    Roma, 20 aprile 2007
                               Il direttore per i giochi: Tagliaferri

Registrato alla Corte dei conti il 2 maggio 2007
Ufficio  controllo  Ministeri  economico-finanziari,  registro  n. 2,
foglio n. 209